Modalità per la trasmissione di richieste di integrazioni salariali dovute alla sospensione o riduzione delle attività lavorative causate dalle elevate temperature.
Si segnala che l’INPS ha pubblicato un messaggio di chiarimenti sulle modalità per la trasmissione di richieste di integrazioni salariali dovute alla sospensione o riduzione delle attività lavorative causate dalle elevate temperature.
Tali indicazioni, che riguardano la CIGO, il FIS e i fondi di solidarietà bilaterali, chiariscono che:
- Sospensione del lavoro dovuta a ordinanze – Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, l’integrazione salariale va richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, indicando gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione. Nel caso sia presentata domanda con tale causale, non è possibile presentare contestualmente una domanda riferita agli stessi lavoratori e allo stesso periodo con la causale “evento meteo”.
- Sospensione del lavoro dovuta a caldo eccessivo – In caso di caldo eccessivo, è possibile utilizzare la causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Nel caso in cui tale istanza sia presentata con riferimento al periodo di vigenza di un’ordinanza di sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo, gli uffici INPS terranno conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria.
- Temperature di riferimento – Per le istanze presentate con la causale “evento meteo”, la temperatura oltre la quale può essere riconosciuta la prestazione di integrazione salariale è pari 35 °C; tuttavia, la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale, può determinare l’accoglimento di istanze in cui la temperatura registrata sia inferiore a tale dato, specialmente qualora le attività lavorative siano svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di DPI (tute o caschi, ad esempio), materiali o di macchinari che producono a loro volta calore. L’INPS valuta, in fase istruttoria, anche il tasso di umidità registrato.
- Lavori al chiuso – In caso, per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, i sistemi di ventilazione o raffreddamento non dovessero funzionare o il loro utilizzo fosse incompatibile con le lavorazioni in corso, le indicazioni fornite valgono anche per le lavorazioni al chiuso.
- Relazione tecnica – Per poter valutare correttamente tutti gli elementi sopracitati, la relazione tecnica allegata alla richiesta andrà redatta in maniera completa, descrivendo l’evento meteorologico e le attività lavorative sospese, nonché le loro modalità di svolgimento. Non va invece allegato il bollettino meteo, che è acquisito d’ufficio dall’INPS. In carenza di tali elementi, l’INPS richiederà un supplemento di istruttoria.
- Obblighi del datore di lavoro – Le integrazioni salariali dovute al caldo, a prescindere dalla causale, costituiscono eventi oggettivamente non evitabili, dunque:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni per i lavoratori dell’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- non è necessaria l’informativa sindacale, essendo sufficiente la sola comunicazione alle RSA o alle RSU o alle sedi sindacali competenti per territorio del numero di lavoratori interessati e della durata prevedibile del periodo di sospensione o riduzione delle attività lavorative.