Confapibaribat

Associarsi a Confapi

Scheda di Adesione Confapi Bari BAT

Il sottoscritto legale rappresentante, presa visione dello Statuto sociale, chiede l'iscrizione a codesta Associazione della seguente Azienda rappresentata:























































Consenso e autorizzazioni *

Con la presente autorizzo:

  • Il trattamento dei dati relativi alla rappresentata azienda in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed Europea cogente in materia;
  • La riscossione dei contributi associativi nella misura e con le modalità decise dai competenti organi statutari, tramite anche convenzione con INAIL, INPS o altri Enti Pubblici o Privati.







 

ESTRATTO DELLO STATUTO CONFAPI BARI BAT - APPROVATO IL 04/12/2023

Art. I. È costituita in Bari l'Associazione della Piccola e Media Industria della provincia di Bari e della provincia BAT (in sigla CONFAPI BARI-BT). Essa aderisce alla confederazione italiana della Piccola e Media Industria - CONFAPI con sede in Roma, adeguandosi al suo Statuto, accettando integralmente le norme in esso contenute, nonché le disposizioni del vigente regolamento confederale ed adottandone il logo, nonché alla federazione regionale delle Piccole e Medie Industrie della Puglia - CONFAPI PUGLIA. All’Associazione possono aderire i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, operanti nelle Province di Bari e della Bat nonché nelle Province Pugliesi nelle quali non sia ancora stata costituita una Organizzazione CONFAPI territoriale. L’Associazione potrà costituire, ove opportuno e per una più efficace assistenza alle Aziende, delegazioni territoriali o uffici sia permanenti, sia temporanei. L’attività di tali strutture è coordinata e diretta dall’Associazione stessa e sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 2. A titolo esemplificativo gli scopi dell’Associazione sono:

  1. provvedere alla tutela e alla difesa degli interessi morali, sindacali, economici, comunque sorgenti dall’esercizio dell’attività industriale delle aziende o categorie rappresentate;
  2. stipulare contratti collettivi di lavoro, accordi e convenzioni con le competenti Associazioni sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro;
  3. istituire servizi di consulenza e assistenza a favore dei soci;

4 promuovere lo studio dei problemi e la realizzazione delle provvidenze idonee a favorire la crescente affermazione delle Piccole e Medie Industrie.

  1. compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compra- vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazioni, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

Art.3. Possono aderire alla CONFAPI BARI-BT, condividendone e accettandone finalità e modi di attuazione:

  1. le piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, individuali, societarie e cooperative;
  2. le Associazioni d’impresa e i Consorzi fra le aziende di cui al punto precedente. La domanda di adesione, sottoscritta esclusivamente dal titolare o dal legale rappresentante è sottoposta a) CONSIGLIO GENERALE, il quale ne decide l’eventuale accoglimento.

Art.4. Possono, altresì aderire alla CONFAPI BARI-BT le organizzazioni verticali di categoria e le organizzazioni territoriali di vari settori merceologici, formate da imprese associate o meno direttamente alla CONFAPI BARI-BT, allo scopo di usufruire dei servizi e/o della rappresentanza politica dell’associazione.

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una relazione del Consigliere proponente e/o del Direttore della CONFAPI BARI- BT. è sottoposta al CONSIGLIO GENERALE.

Questi ne decide l’eventuale accoglimento, stabilisce il contributo associativo - e in relazione ad esso, la rappresentanza negli organismi associativi - definisce e regolamenta i rapporti istituzionali e operativi tra la CONFAPI BARI-BT e l’organizzazione richiedente e le sue aziende aderenti.

Art. 5 La decisione di ammissione dei soci di cui agli Art. 3 e 4 diventerà operativa, con conseguente iscrizione nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo socio sia stato effettuato il versamento delle quote di iscrizione e associative dovute. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Con l'ammissione il socio resta impegnato fino al 31 dicembre del biennio successivo alla data di iscrizione. In assenza di disdetta a mezzo lettera racc. A.R. entro il 30 giugno dell'anno di scadenza, l'adesione si intende prorogata per un altro biennio e cosi per i bienni successivi.

Art. 6. I soci di cui all’Art. 3 sono rappresentati nella CONFAPI BARI-BT dal titolare, per le aziende individuali e dal legale rappresentante per le altre. Quest’ultimo può delegare un componente dell'organo amministrativo o un socio dell'azienda. La designazione del delegato deve essere fatta contestualmente alla domanda di adesione e rimane valida fino a sostituzione motivata. I soci di cui all’Art 4 sono rappresentati nell’associazione esclusivamente dal legale rappresentante pro tempore.

Art. 7.1 soci, all'atto dell'iscrizione, si obbligano:

  1. ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli Organi Sociali stipuleranno o adotteranno in nome dell’Associazione;
  2. ad attenersi agli obblighi e alle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da delibere prese dagli organi associativi competenti;
  3. a corrispondere la quota di iscrizione e le quote associative e gli eventuali contributi straordinari secondo i termini deliberati dal Consiglio Generale;
  4. a riconoscere la facoltà dell’Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al foro di Bari;
  5. a delegare all'Associazione, la rappresentanza per il conseguimento degli scopi previsti dal presente statuto;
  6. a fornire le informazioni, che verranno loro richiesti, utili per il raggiungimento degli scopi associativi;

7 a comunicare all’Associazione entro il 15 gennaio di ogni anno, il numero degli addetti al termine dell’anno precedente.

Art.8.L’esercizio dei diritti associativi spetta ai soci debitamente iscritti nel “LIBRO SOCI” che sono in regola con gli obblighi contributivi.

L’inadempimento a tali obblighi, previa contestazione e diffida, comporta per gli inadempienti la sospensione dell’esercizio dei diritti associativi e quindi la sospensione dalle eventuali cariche e/o incarichi associativi dei loro rappresentanti.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata R.R.. senza che sia avvenuta la regolarizzazione e senza alcuna comunicazione del socio moroso, sarà attivata la procedura di esclusione.

Art.9 Lo scioglimento associativo e la conseguente perdita delia qualità di socio può avvenire per:

  1. recesso;
  2. cessazione dell’attività d’impresa e, se si tratta di società, per estinzione conseguente ad un procedimento di fusione;
  3. *

La presa d’atto dello scioglimento del rapporto associativo per i motivi 1. e 2. deve essere verbalizzata dal COMITATO ESECUTIVO, per i soci di cui alFArt.3; invece dal CONSIGLIO

GENERALE per i soci di cui all’Art 4 L’organo deliberante autorizza la cancellazione dal “LIBRO DEI SOCI” e decide circa l’eventuale posizione debitoria.

Riguardo lo scioglimento per il motivo 3. la competenza è del Consiglio Generale.

Art.10 II recesso deve essere comunicato dal socio mediante lettera raccomandata A.R. al presidente della CONFALI BARI-BT nel termine fissato dal precedente Art. 5.11 socio receduto sarà comunque tenuto a corrispondere all’Associazione i contributi dovuti fino al termine de! periodo impegnato.

Art. 11. La comprovata cessazione dell’attività fa cadere l’obbligo del contributo che maturi successivamente alla sua comunicazione all’Associazione L’estinzione della società a seguito di fusione, produce lo scioglimento del rapporto associativo e fa cadere l’obbligo di contribuzione solo al termine dell’anno nel corso del quale essa è stata comunicata all’Associazione

La messa in liquidazione dell’impresa e l’eventuale assoggettamento delta stessa alla procedura di amministrazione controllata o altre forme giuridiche sopravvenenti allo status di normalità aziendale, non costituiscono cause di scioglimento del rapporto associativo, sin tanto che permanga l’attività produttiva.

Art. 12. L’esclusione può essere proposta da qualunque organo sociale o da almeno cinque soci con motivato esposto a seguito:

  1. del mancato versamento delle quote e/o contributi associativi;
  2. di inosservanza di norma statutaria;
  3. di indegnità morale e condanne infamanti;
  4. di danni materiali e morali gravi arrecati all’Associazione;
  5. di fatti che ledano lo spirito associativo e l’onore della persona o delle categorie;

Q di attività e iniziative, contrarie agli interessi dell’Associazione e/o della categoria

Il Consiglio delibera sulla esclusione con voto segreto e con maggioranza dei membri presenti. L’esclusione può essere proposta in qualsiasi momento da qualunque socio con motivato esposto. In tal caso, sulla richiesta di esclusione il Consiglio decide solo dopo aver sentito il socio proponente e il socio contro il quale è proposta l’esclusione. Contro la delibera del Consiglio che decreta l’esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata A.R., contenente la sintetica esposizione delle ragioni de! ricorso, inviata al Presidente del Collegio e per conoscenza, al Presidente dell’Associazione

Art. 13. Il socio che perde tale sua qualità per una qualsiasi delle cause di scioglimento del rapporto associativo indicate al precedente Art.9. non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, né può pretendere alcun rimborso. Comunque, in conformità a quanto disposto dal D.L. n.460/97, la quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 15. L’Assemblea è l’organo maggiore e sovrano dell’Associazione. È composta da tutti i soci regolarmente iscritti nel “LIBRO SOCI”, rappresentati esclusivamente ai sensi dell’Art. 6. Non possono partecipare e pertanto non sono convocati i soci:

  1. che hanno rassegnato le dimissioni:
  2. che si trovano sottoposti alla procedura di esclusione;
  3. che non sono in regola con gli obblighi contributivi. L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Dove siamo

Via Napoli, 329/L - 70123 BARI
C.F. n° 80019250721
Tel. 080 209 2338
Fax 080 572 28 36
E-mail: info@confapibaribat.it

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