Confapi Aniem News N. 15, 6 Giugno 2025
LA GIUNTA DI PRESIDENZA DI CONFAPI ANIEM Il 9 Giugno si terrà la riunione della Giunta di Presidenza di Confapi Aniem. All’ordine del giorno le valutazioni sul programma di sviluppo della Categoria, le modalità e gli adempimenti per l’attuazione dell’accordo con Ance sul sistema della bilateralità e l’aggiornamento delle relazioni sindacali. CONFAPI ANIEM AD ANAC: NON PENALIZZARE LE IMPRESE SUI RITARDI NEGLI APPALTI PNRR Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha inviato una lettera all’Anac per sollecitare un intervento finalizzato a risolvere alcune criticità emerse nella gestione degli appalti rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La questione che emerge riguarda, in particolare, i possibili sforamenti delle tempistiche previste dal Piano e le ripercussioni sugli operatori economici che, pur avendo rispettato gli adempimenti previsti dalla gara, i vincoli progettuali e le disposizioni del Capitolato, corrono il rischio di applicazioni di penali e/o risoluzione del contratto per inadempimento. L’Autorità, anche recentemente, ha sollecitato le stazioni appaltanti al rispetto dei tempi di conclusione delle gare di procedura pubblica e anche la Commissione Europea, proprio in merito alle procedure PNRR, ha sollevato l’esigenza di garantire la riduzione del tempo tra la scadenza per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto. Ma la mancata esatta sovrapposizione tra cronologia della programmazione Pnrr (con possibile leggero sforamento) e tempistiche dell’appalto (rispettate) non può generare ripercussioni sul sistema produttivo: in questo contesto, infatti, non è in discussione un mancato adempimento temporale delle imprese. Confapi Aniem ha quindi richiesto di precisare che qualora i presunti ritardi non siano imputabili all’operatore economico, lo stesso non debba essere sottoposto ad alcun regime sanzionatorio, coerentemente con i principi di diritto espressi sia dal nostro Codice Civile che dalla disciplina in materia di Contratti pubblici in merito al corretto adempimento delle obbligazioni assunte. INVIATE IN PARLAMENTO LE OSSERVAZIONI SUL D.L. INFRASTRUTTURE Nei giorni scorsi, Confapi ha trasmesso in Parlamento le osservazioni sulla conversione in legge del Decreto Infrastrutture (decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti - A.C.2416). Nel documento si segnalano, in particolare: Ripristinare fondi per piano manutenzione strade: I prospettati tagli alle risorse per il biennio 2025-2026 destano forte preoccupazione, rischiando di compromettere significativamente la capacità operativa degli enti territoriali, di sottrarre importanti opportunità occupazionali e 3 produttive alle piccole e medie imprese del settore, di penalizzare fortemente la capacità di dare risposte tempestive nell’attivazione degli interventi contro il dissesto del territorio. Confapi ha pertanto sollecitato il Ministero delle Infrastrutture a valutare strumenti integrativi o compensativi, anche sotto forma di reintegri, che consentano di garantire il rispetto dei piani già programmati. Affidamenti Protezione Civile: sulla base delle esperienze operative maturate soprattutto nel cratere del sisma 2016, si condivide il sistema delineato sulla riformulazione delle procedure e, in particolare, l’introduzione di una nuova disciplina relativa alle deroghe al Codice Appalti. In tale contesto si apprezza lo specifico riferimento all’art. 54 del Codice dei Contratti pubblici finalizzato a consentire, negli appalti sotto soglia, l’esclusione automatica delle offerte anomale nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Si segnala tuttavia l’esigenza di apportare un intervento correttivo che consenta di rimuovere il fenomeno consolidato dei ribassi eccessivi anche sopra la soglia europea. Subappalto: si conferma la valutazione critica sulla norma del Codice Appalti che limita l’utilizzo, da parte dell’appaltatore, dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione. DALL’ITALIA CARO MATERIALI: IN GAZZETTA IL DECRETO CHE DISCIPLINA ACCESSO AI FONDI PER I LAVORI 2025 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (previsto dal D.L. Aiuti e prorogato con l’ultima Legge di Bilancio) per compensare il rincaro materiali. Ricordiamo, in particolare, che la Legge n.207/2024 (art. 1, comma 532) ha stanziato 300 milioni per la compensazione degli extra-costi relativi ai lavori eseguiti nel corso di quest’anno. Ora l’art. 3 del Decreto prevede due finestre temporali per inoltrare le richieste: dal prossimo 1° luglio al 31 luglio potranno essere richiesti i contributi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori tra gennaio e maggio 2025, mentre dal 1° febbraio al 28 febbraio 2026 saranno inviate le richieste per le lavorazioni eseguite da giugno a dicembre 2025. L’art. 4 dispone che il Ministero esaminerà le istanze secondo l’ordine di presentazione delle domande, adottando decreti direttoriali secondo la seguente tempistica: • entro il 31 ottobre 2025 per le istanze presentate a luglio 2025; • entro il 31 maggio 2026 per le istanze presentate a Febbraio 2026. Nei decreti direttoriali saranno indicati anche le istanze non accolte e i motivi dell’esclusione. La procedura sarà gestita per via telematica secondo le indicazioni dell’art. 3 del Decreto; le stazioni appaltanti inoltrano la richiesta alla piattaforma on line creata allo scopo, (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it), indirizzata alla Direzione generale per l’edilizia statale 4 e gli interventi speciali, indicando, in particolare, i dati del contratto d’appalto, il maggior importo desunto dallo stato avanzamento lavori rispetto agli importi contrattuali originari e l’entità delle lavorazioni effettuate con il relativo stato esecutivo e contabilizzazione. Permane la criticità dovuta all’ammontare inadeguato del Fondo che è stato rifinanziato con soli 300 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026. VICE MINISTRO RIXI IN PARLAMENTO SU FONDI MANUTENZIONE STRADE E SUBAPPALTO Il Vice Ministro Edoardo Rixi è intervenuto nei giorni scorsi in Parlamento per rispondere al questione time che sollecitava chiarimenti sulla rimodulazione dei fondi per la manutenzione della rete stradale di Province e Città metropolitane. La questione è stata oggetto anche di segnalazione e interventi del nostro sistema associativo, come testimoniato anche dal comunicato delle Associazioni di Matera (riportato in questo numero) e di Lecce (nel numero precedente). L’allarme riguarda i circa 11 miliardi sottratti alla manutenzione stradale nel periodo 2025-2036, con un taglio del 70% nell’anno corrente e nel successivo, che penalizza soprattutto gli interventi nel sud del Paese. Nel suo intervento in Parlamento, il vice Ministro ha anzitutto precisato che le variazioni disposte con la legge di bilancio e con il decreto proroga termini coinvolgono solo uno dei cinque Piani di riparto degli interventi, in particolare, il D.M. n. 101 del 26 aprile 2022, relativo al periodo 2025- 2029: la disponibilità sul suddetto decreto è oggi di 80 milioni annui per gli esercizi 2025-2026 e 275 milioni annui per gli esercizi 2027-2028. Rixi ha comunque espresso disponibilità ad aprire un confronto, in tempi brevi, con le Province e con le Città metropolitane al fine di “verificare forme di reintegro dei finanziamenti per il 2025 e 2026, per garantire gli impegni sottoscritti e gli eventuali fabbisogni”. Ha altresì aggiunto che “è evidente in ogni caso che le risorse che si renderanno disponibili dovranno essere accompagnate da misure utili a vincolarne l'erogazione al rispetto di puntuali adempimenti da parte degli enti territoriali. L'esigenza prioritaria è infatti quella di stimolare la realizzazione degli interventi nei tempi previsti ed evitare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la formazione di economie di bilancio. In coerenza con tali allineamenti, potranno quindi essere ridefiniti i criteri di erogazione delle risorse per le annualità 2025-2029, al fine di premiare gli enti che dimostrano una maggiore capacità di spesa”. Nel suo intervento in Parlamento, il vice Ministro ha evidenziato come il Ministero abbia “introdotto un nuovo modello basato sulla rendicontazione reale degli interventi”, aggiungendo la disponibilità comunque “a verificare forme di reintegro dei finanziamenti per il 2025 e 2026, per garantire gli impegni sottoscritti e gli eventuali fabbisogni”. Rispondendo a altra interrogazione dell’On.le Mazzetti, lo stesso Viceministro è intervenuto sulla possibilità di apportare modifiche alla disciplina del subappalto. Dopo aver ricordato la giurisprudenza più recente, sia europea che nazionale, ha affermato che il Governo sta valutando di procedere ad un ulteriore aggiornamento e integrazione delle regole nella catena dei subappalti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i controlli, con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori. In tale prospettiva, potrebbero essere introdotte nuove misure per orientare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti nell’autorizzare i subappalti, anche grazie 5 a un aumento dei controlli nei cantieri, all’introduzione obbligatoria di un’adeguata formazione del personale in tutte le fasi degli affidamenti, al rafforzamento delle garanzie nei pagamenti. ANAC: NO A REQUISITI ESCLUDENTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DAL CODICE APPALTI Intervenendo sulla contestazione di una procedura per l’affidamento di un servizio sanitario, l’Anac (Delibera n. 203 del 21 maggio 2025) ha dichiarato che le stazioni appaltanti non possono prevedere clausole escludenti diverse da quelle previste dalla normativa (art. 100 Codice Appalti – disciplina requisiti speciali). Nella gara in esame, il Capitolato prevedeva il possesso di una serie di certificazioni di qualità. La Stazione appaltante ha sostenuto che tali certificazioni non rappresentassero requisiti di partecipazione ma indicatori di qualità tecnica; Anac, tuttavia, ha evidenziato che la collocazione della clausola nel Capitolato non muta la sua natura sostanziale, considerati gli effetti escludenti che comporta. L’Autorità, precisa nelle Delibera, che “la disciplina del d.lgs 36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate) con l’effetto che deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità”. Ciò considerato, la stazione appaltante dovrà procedere alla revoca degli atti di gara e alla riformulazione dei requisiti nel bando. ANAC SU UTILIZZO FASCICOLO VIRTUALE E DICHIARAZIONI IN SEDE DI GARA Con un Comunicato diffuso nei giorni scorsi, l’Anac ha fornito indicazioni riguardanti l’applicazione delle nuove previsioni normative sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso. Nel Comunicato si riporta la Tabella delle certificazioni acquisibili tramite FVOE alla data del 25 marzo 2025. In merito a quanto previsto dal Codice Appalti (art. 99, comma 3-bis) che consente l’aggiudicazione anche in caso di malfunzionamento del Fascicolo, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e che venga acquisita un’autocertificazione dell’operatore economico che attesti il possesso dei requisiti, l’Anac fornisce alcune precisazioni. Si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti a verificare se “il malfunzionamento sia solo temporaneo”: in questo caso “invece di attendere la decorrenza dei trenta giorni per procedere all’aggiudicazione”, la stazione appaltante “può ridurre i tempi di conclusione del procedimento interrogando nuovamente il sistema al fine di ottenere il dato richiesto in tempo utile”. “Dai casi di malfunzionamento … vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l’Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati. Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, elencate nell’allegato al presente Comunicato, rispetto alle quali l’intero articolo 99 non può trovare applicazione per l’oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell’Ente certificatore. Queste 6 certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell’efficacia della digitalizzazione. Pertanto, quando si rivelino necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti/enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori”. Sui casi di malfunzionamento del FVOE e sulle ripercussioni sulle procedure di gara, si segnala la recente Sentenza del Tar Marche n.312/2025 che ha dichiarato la possibilità di aggiudicazione con clausola risolutiva espressa da inserire nel contratto, anche in assenza di una completa verifica dei requisiti. Una gara d’appalto non può rimanere sospesa per l’impossibilità di verifica sul fascicolo virtuale, non dipendente né dalla stazione appaltante, né dall’aggiudicatario. Lo scorso 30 maggio l’Autorità ha anche provveduto ad aggiornare le Faq sulle dichiarazioni non veritiere e sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare. Di seguito il testo integrale delle nuove indicazioni. Faq n. 1. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti o di consorzi stabili quali soggetti deve segnalare la stazione appaltante quando accerti la presentazione di dichiarazioni non veritiere o di documentazione falsa sul possesso dei requisiti generali? Fermo il disposto dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante nell’apposito modello A da inviare all’Autorità dovrà segnalare l’operatore economico che si sia reso effettivamente responsabile di una dichiarazione non veritiera o che abbia presentato documentazione falsa. L’Autorità laddove, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse ravvisare la sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, darà evidenza nel testo dell’annotazione del solo nominativo dell’impresa/professionista interessata/o che ha reso le dichiarazioni – o prodotto la documentazione - non veritiere, omettendo qualsiasi riferimento agli altri operatori raggruppati o consorziati a cui la condotta non è imputabile, ed evidenziando unicamente che l’operatore economico/professionista nei cui confronti viene disposta l’annotazione ha reso le dichiarazioni nell’ambito di un raggruppamento (RTI- RTP) o consorzio stabile. Faq n. 2 Quali modalità o possibili accortezze gli Operatori dovrebbero adottare per dimostrare la propria diligenza nell’ambito della partecipazione alla gara, al fine di evitare che la collaborazione di soggetti esterni per la preparazione della documentazione di gara possa far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale? Ciascun Operatore economico, nel conferire l’incarico ad un soggetto esterno per la preparazione della documentazione di gara, deve assicurarsi che il professionista o la struttura dedicata della società di consulenza non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore economico partecipante alla medesima gara. A tal fine, nel mandato con cui si conferisce l’incarico, è opportuno inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per quell’Operatore economico. NO A LIMITI QUANTITATIVI ALLA PARTECIPAZIONE IN RTI Con un parere approvato il 21 maggio u.s., Anac ha ribadito che non sono compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione ai raggruppamenti temporanei. 7 La questione è relativa a un accordo quadro per manutenzione e pronto intervento, affidato dal 2018 a un’associazione temporanea. In tale ambito, una richiesta di modifica delle quote – a seguito della quale la mandataria avrebbe mantenuto una quota di partecipazione del 5% e la mandante del 95%, determinando un’inversione di ruolo delle stesse all’interno dell’ati - è stata avanzata in fase di esecuzione del terzo contratto attuativo dell’accordo quadro stesso. Il parere conclude per la possibilità per il raggruppamento affidatario di procedere alle modifiche dell’assetto interno al raggruppamento stesso, purché non finalizzate ad eludere l’applicazione del Codice e previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire. Il parere dell’Autorità Anticorruzione ha ribadito l’incidenza, sulla disciplina di settore, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea c-642/20 del 28 aprile 2022, che ha determinato il superamento del principio, sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, di necessaria partecipazione maggioritaria della capogruppo, sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire: la volontà del legislatore europeo è stata quella di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione alle gare di appalto anche da parte di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese. Come già osservato da Anac, sono incompatibili quindi con la normativa comunitaria (e in particolare con la direttiva appalti n. 2014/24/UE) disposizioni nazionali che impongano in via generale limiti organizzativi con un approccio di tipo puramente quantitativo alla partecipazione alle procedure di gara da parte dei raggruppamenti, fermo restando il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese in RTI deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa. MIT: PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI NESSUN TERMINE PERENTORIO PER L’AGGIUDICAZIONE Non sussiste nessun termine perentorio per l’aggiudicazione in caso di affidamenti diretti. Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture con il Parere n.3469 del 4 giugno u.s. Il Ministero evidenzia quanto disposto dal nuovo Codice Appalti: “l’art. 17 ed il relativo allegato I.3 del D.lgs. n. 36 del 2023 non individuano, in relazione agli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di selezione” a conferma del fatto che l’affidamento diretto “non è una procedura di gara, anche qualora sia procedimentalizzato”. Si tratta, peraltro, evidenzia il Ministero, di un orientamento confermato anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 503 del 15 gennaio 2024): in caso di affidamento diretto, previa individuazione dell’affidatario, tale affidamento avviene con un unico atto, venendo meno il concetto di ‘gara’, cui applicare i termini indicati nell’allegato I.3. LE RISORSE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Sul sito della Struttura di missione del Governo sul PNRR è stato pubblicato il Decreto 9 Aprile 2025 (già in vigore) del Ministro per gli Affari europei il PNRR e le Politiche di coesione, di concerto con il MEF, che promuove investimenti per le ristrutturazioni energetiche dell’edilizia 8 residenziale pubblica che determinano un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30%. Il provvedimento riguarda, in particolare, la gestione di 1,331 miliardi di euro per interventi di efficientamento energetico relativi a progetti di ristrutturazione presentati da ESCo (Energy Service Company) e coinvolge l’edilizia residenziale pubblica, l’edilizia residenziale sociale e i condomini abitati da famiglie a basso reddito. L’art. 3 precisa che sono ammessi all’agevolazione i progetti di investimento: a) relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all’esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione; b) che determinino un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 30% attraverso la realizzazione di uno o più interventi individuati nell’Allegato 1 che costituisce parte del presente decreto. Sono agevolabili, in via prioritaria, i progetti di investimento che prevedono la realizzazione degli interventi su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto e provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica. L’art. 5 prevede che la realizzazione dei progetti sia riservata alle ESCo che sono anche le uniche destinatarie del sostegno finanziario. L’Allegato 1 del Decreto, infine, elenca la tipologia degli interventi ammessi al finanziamento. GLI ILLECITI PROFESSIONALI DELL’AUSILIARIA NON SI ESTENDONO AUTOMATICAMENTE AL CONCORRENTE Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4814 del 3 giugno u.s) ha affermato che le vicende processuali dell’ausiliaria non possono essere automaticamente trasferite sul concorrente che ha presentato l’offerta, anche se riguardano illeciti professionali e indipendentemente dai rapporti tra i due soggetti. I Giudici sottolineano che l’art. 63 della direttiva 24/2014/UE prevede espressamente che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” e che la stazione appaltante non può uscire dal perimetro delle regole contenute nell’art. 98 d.lgs. 36 del 2023, né può individuare, creando una norma inespressa, nuove cause di esclusione. Gli inadempimenti contrattuali non si possono “contagiare” da un soggetto all’altro nel modo preteso dalla stazione appaltante e avallato dal primo Giudice; così ragionando, la nozione di grave illecito professionale avrebbe un effetto espansivo potenzialmente illimitato, effetto che è proprio quello che il legislatore ha voluto chiaramente evitare La valutazione sull’assenza di cause di esclusione va compiuta, naturalmente, anche in relazione all’ausiliaria ai sensi dell’art. 104 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Resta però ferma la possibilità di sostituzione dell’impresa ausiliaria dato che la stazione appaltante deve consentire all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. Il Consiglio di Stato ricorda, infine, che nell’applicare motivi di esclusione facoltativi (cause di esclusione non automatica), le stazioni appaltanti devono prestare particolare attenzione al 9 principio di proporzionalità e che non può essere disapplicato il principio del risultato in base al quale l’esclusione di un operatore economico offerente può essere disposta solo quando vi siano solidi elementi a sostegno della sua inaffidabilità. Tali elementi difettano nel comportamento della stazione appaltante, a dimostrazione dell’irragionevolezza oltreché dell’illegittimità dell’azione amministrativa, avendo dichiarato immotivatamente deserta una gara che aveva un unico partecipante (per uno dei due lotti), cui era semplicemente da richiedere la sostituzione dell’impresa ausiliaria. CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO CONFAPI ANIEM MATERA CONTESTA TAGLI AL PIANO DI MANUTENZIONE STRADALE Il Presidente della Sezione Edile di Confapi Matera, Mario Bitonto, ha espresso grande preoccupazione per la decisione del Governo nazionale di tagliare drasticamente i fondi del Piano per la manutenzione stradale, pare per destinarli al Ponte sullo Stretto. “Questa sciagurata decisione, che priva la Provincia di Matera del 70% delle risorse per gli anni 2025 e 2026 e di ulteriori fondi per gli anni successivi, come denunciato dal Presidente della Provincia Francesco Mancini, creerà un danno enorme al nostro territorio, da diversi punti di vista. Innanzitutto, sottrarrà notevoli opportunità di lavoro alle imprese del settore e al vasto indotto che ne deriva. Inoltre, impoverirà il già compromesso assetto infrastrutturale di tutta la Basilicata, visti i cospicui tagli anche per la Provincia di Potenza. Infine, la ridotta manutenzione delle strade metterà a rischio la sicurezza dei cittadini utenti. Una provincia vocata al turismo come la nostra, già nota per i suoi scarsi collegamenti viari, ne risentirà pesantemente. Per non parlare del dissesto del territorio, con strade e ponti che necessitano di cura e manutenzione costante. Senza la manutenzione delle strade provinciali – conclude il Presidente Bitonto – il nostro isolamento si aggraverà e l’intera economia subirà un grave danno, in tutti i settori, non solo quelli edile stradale, turistico e dei trasporti”. CONFAPI ANIEM PESCARA-CHIETI PRESENTA IL NUOVO C.C.N.L. EDILIZIA Il Collegio Edile Pescara-Chieti ha organizzato un convegno per la presentazione del nuovo C.C.N.L. Confapi Aniem. L’evento si terrà il prossimo 20 giugno, dalle ore 14,45 alle 19, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara. Interverranno, tra gli altri, Davide Lucente (Presidente del Collegio), Manuele D’Alessandro (Responsabile Area Sindacale del Collegio) e Di Marco Pasqualina (Direttore Edilcassa Abruzzo).