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Confapi Aniem News N. 18 14 Maggio 2024

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 

SICUREZZA E PATENTE A CREDITI: INCONTRO DELLE PARTI SOCIALI CON IL MINISTRO CALDERONE E IL SOTTOSEGRETARIO DURIGON 

Lo scorso 7 Maggio si è svolto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro sui recenti provvedimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei cantieri edili. 

La riunione, presieduta dalla Ministra del lavoro Calderone e dal Sottosegretario Durigon, è stata convocata per avviare un confronto sulla fase attuativa seguente all’entrata in vigore della legge n.56/2024 (che ha convertito in legge il D.L. n.19/2024 che ha introdotto la “patente a crediti”) e sulle ulteriori misure inserite nel cosiddetto “decreto primo maggio” che ha esteso le misure sulla verifica della congruità a tutti gli appalti pubblici e a quelli privati di importo superiore a 70.000 euro. 

L’intenzione è quella di procedere a una serie di incontri per definire il decreto attuativo sulla patente a crediti, partendo dall’Avviso comune sottoscritto dalle parti sociali nel 2011 che andrà comunque aggiornato e contestualizzato sulla base di quanto previsto dall’attuale normativa. Tale documento prevedeva anche requisiti minimi per l’accesso al settore, indicando, in particolare, i requisiti del responsabile tecnico, del servizio di prevenzione e protezione e i requisiti di capacita tecnico finanziaria dell’operatore economico. 

Nel corso della riunione, il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha espresso il convincimento che la patente non debba diventare uno strumento unicamente repressivo nei confronti delle imprese, ma che debba costituire un elemento finalizzato a stimolare i percorsi formativi e di qualificazione degli operatori, valorizzandone storicità e investimenti costanti in materia di prevenzione e sicurezza. 

Altri tavoli specifici di confronto saranno attivati dal Ministero sul “decreto formazione” e sul “protocollo per le emergenze climatiche”. 

NUVO ACCORDO SULLA CONGRUITA’ 

Le parti sociali nazionali, ad integrazione delle tabelle allegate all'Accordo del 30 gennaio 2024, hanno stabilito che: 

  • • la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”. La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso. 
  • • per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima: 

 

OG 2 

- Sottocategoria lavori stradali: 13,77%; 

OS 2-A 

- Sottocategoria lavori stradali: 13,77%. 

DALL’ITALIA 

SUPERBONUS: PRESENTATO L’EMENDAMENTO DEL GOVERNO 

Come preannunciato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il Governo ha presentato alla Commissione Finanze del Senato un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024, modificando nuovamente la disciplina su superbonus, cessione crediti e sconto in fattura. 

Di seguito i contenuti dell’emendamento. 

Spalma crediti: per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2024, i bonus maturati per gli interventi di superbonus, che accedono al bonus barriere architettoniche o a tutte le forme di sismabonus dovranno essere ripartiti in dieci quote annuali di pari importo. La legislazione vigente prevede, come noto, la fruizione per tali detrazioni in 4 rate di pari importo ed un’aliquota pari al 70% per il 2024 e al 65% per l’anno 2025. Secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento, la modifica riguarderà complessivamente detrazioni per circa 12 miliardi di euro. La retroattività, come precisato dal Sottosegretario all’Economia Federico Freni intervenuto in Commissione, “è limitata alle spese sostenute nell’esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore della norma. E quindi, semplificando, a tutte le spese sostenute nell’esercizio 2024”. 

Si prevede, inoltre, la facoltà di portare in compensazione i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione o di sconto in fattura in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi rientranti nel Superbonus e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi relativi al bonus barriere architettoniche. 

Divieto compensazione crediti: si introduce il divieto in capo alle banche e agli intermediari, dal 1° gennaio 2025, di portare in compensazione i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Rate residue detrazioni: per i contribuenti che abbiano fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, viene eliminata la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni. 

Ricostruzione post sisma: viene prevista l’istituzione di un fondo da 35 milioni per il 2025 per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati col Superbonus in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 maggio 2012. Per l'accesso al contributo, i soggetti presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari o delegati valuteranno le istanze in base all'ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse loro assegnate e fino a esaurimento delle stesse. Con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, saranno stabiliti: 

  • • il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente; 

 

 

  • il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza; 
  • le modalità applicative delle disposizioni, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. 

 

Contributo enti terzo settore: si istituisce un fondo da 100 milioni per il 2025 per finanziare i lavori di ristrutturazione degli enti del Terzo settore (che non hanno la possibilità di detrarre i bonus). Per l'accesso al contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, in via telematica, una istanza all'ENEA. 

Detrazioni fiscali dal 2028: si prevede la riduzione al 30% delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi (a fronte dell’aliquota del 36%) effettuati dal 2028 al 2033. 

Nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, il gruppo di Forza Italia ha presentato ulteriori proposte correttive finalizzate a attenuare alcuni effetti dell’emendamento soprattutto in tema di retroattività. La Commissione Finanze si riunirà martedì 14 maggio per proseguire l’esame degli emendamenti e subemendamenti; il provvedimento è già calendarizzato per il giorno successivo, mercoledì 15 maggio, nella seduta del Senato. 

DISEGNO DI LEGGE QUADRO SULLA “RICOSTRUZIONE POST CALAMITA’” 

Alla Camera è in discussione un disegno di legge presentato dal Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci per definire una legge quadro in materia di ricostruzione post calamità che consenta di superare l’attuale sistema normativo ritenuto poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori. 

Il provvedimento intende introdurre una normativa uniforme che garantisca il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, prevedendo il cosiddetto “stato di ricostruzione di rilievo nazionale” che fa seguito allo “stato di emergenza”. 

L’obiettivo del disegno di legge è, in sostanza, quello di definire un modello unico per la ricostruzione in una prospettiva di semplificazione, di coordinamento e di accelerazione delle relative procedure amministrative. 

Gli articoli del provvedimento sono pertanto finalizzati a disciplinare, in particolare: 

  • • le dichiarazioni dello “stato di ricostruzione”, 
  • • la nomina e le funzioni del Commissario e della Cabina di coordinamento per la ricostruzione; 
  • • l’istituzione dei fondi di finanziamento degli interventi e delle attività necessarie per la ricostruzione dei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione; 
  • • gli interventi sui centri storici; 
  • • la ricostruzione privata e la procedura per la concessione dei contributi; 
  • • la ricostruzione pubblica; 
  • • i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali; 
  • • le disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso; 
  • • la tutela dei lavoratori. 

 

ANAC: ILLEGITTIMI I CRITERI DI TIPO SOGGETTIVP NELL’OEPV 

L’Anac (Parere n.219 del 23 aprile u.s.) ha sostenuto l’impossibilità di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione dell’offerta tecnica esclusivamente di tipo soggettivo (come, ad esempio, le certificazioni ISO). 

L’Autorità ha evidenziato che l’articolo 108 del D.lgs. 36/2023, ponendosi in sostanziale continuità con l’articolo 95 del Codice 50/2016, dispone che: 

“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.” 

L’art. 108, al comma 4, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa (art. 95, comma 6, d.lgs. 50/2016), non contempla un’elencazione esemplificativa dei possibili elementi dell’offerta tecnica; è dunque venuto meno ogni riferimento espresso a criteri di natura soggettiva dei concorrenti, come quelli relativi all’organizzazione, alle qualifiche e all’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto. 

Secondo Anac sussiste l’impossibilità di prevedere nel bando elementi di valutazione delle offerte tecniche esclusivamente di tipo soggettivo (es. richieste certificazioni ISO che attengono precipuamente a requisiti soggettivi dei concorrenti). 

Le stazioni appaltanti anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, “devono stabilire criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e tali criteri devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta”. 

In tale contesto, l’Autorità ritiene tuttavia che “possono essere previsti nel bando di gara, elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità della stessa, purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dell’offerta medesima, nei termini indicati”. 

ESCLUSIONE AUTOMATICA SOTTO SOGLIA DEVE ESSERE PREVISTA NEI DOCUMENTI DI GARA 

Il Tar Campania (Sent. n. 3001 dell’8 Maggio u.s.), intervenendo sull’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare sotto soglia, ha sostenuto la necessità che questa sia prevista negli atti di gara. 

I Giudici hanno richiamato, infatti, la necessità di procedere a una corretta applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023. Tale norma stabilisce che in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e non aventi un interesse transfrontaliero certo, “le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”. 

Pertanto “nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs 50/2016), atteso che l’articolo 54 del d.lgs. 36/2023 derogherebbe esplicitamente all’articolo 110, stesso decreto, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse”. 

Ad avviso del Collegio giudicante, la mancata previsione negli atti di gara dell’esclusione automatica delle offerte anomale, con la mancata indicazione del metodo per l’individuazione delle stesse, non poteva essere colmata, ovvero sanata ex post dalla stazione appaltante con la comunicazione inviata successivamente alla ricorrente. 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DA COMPUTARE SULL’IMPORTO TOTALE DELL’ACCORDO QUADRO 

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.3663 del 22 aprile 2024) negli accordi quadro, caratterizzati da una pluralità di interventi, i requisiti di qualificazione devono essere verificati rispetto all’importo totale dell’accordo quadro e non all’importo dei singoli interventi. 

Il contratto oggetto della gara rientrava “nel genus del partenariato pubblico-privato con finanziamento privato degli interventi e trasferimento del rischio operativo (il conseguimento del risparmio energetico) in capo al concessionario”. 

Nella procedura aperta, finalizzata all’individuazione del soggetto con cui la Provincia di Savona avrebbe dovuto stipulare il “Contratto Quadro” a valle del quale stipulare i “Contratti Attuativi”, l’aggiudicatario aveva dimostrato il possesso dell’attestazione SOA (OG10) per una classifica di importo commisurata ai singoli autonomi interventi da eseguire in favore di ogni ente concedente. 

L’aggiudicazione veniva impugnata davanti al giudice amministrativo da parte del concorrente secondo classificato secondo il quale l’importo da prendere in considerazione doveva essere quello complessivo dell’Accordo quadro; tesi condivisa dal Tar Liguria che accoglieva il ricorso. 

Per il Consiglio di Stato l’indicazione del Disciplinare “all’importo dei lavori di riqualificazione”, è chiara nell’esprimere la volontà di valutare i requisiti degli operatori rispetto all’importo totale degli interventi complessivi e non all’importo dei singoli interventi. 

Tale conclusione è ulteriormente supportata dall’esigenza di dare corretta applicazione al principio di proporzionalità (art. 10, comma 3 del Dlgs 36) che impone di definire requisiti “attinenti e proporzionati” all’oggetto del contratto, tenendo conto dell’interesse pubblico alla massima partecipazione alle gare e favorendo l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese. 

Pertanto, anche il Consiglio di Stato ha condiviso la tesi dell’impresa ricorrente e il giudizio del Tar, ritenendoli più aderenti al principio di proporzionalità dei requisiti. 

DALL’EUROPA 

DIRETTIVA “CASE GREEN” IN GAZZETTA: ENTRO DUE ANNI IL RECEPIMENTO 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 8 maggio è stata pubblicata la c.d. Direttiva “case green” (Dir. 2024/1275): la Direttiva entrerà in vigore il 29 maggio 2024 e gli Stati membri dovranno recepirla entro i successivi due anni (29 maggio 2026). 

Il provvedimento, composto da 38 articoli e 10 allegati, prevede, requisiti minimi di prestazione energetica, distinguendo tra edifici esistenti e edifici di nuova costruzione. 

L’art. 7 dispone che siano a emissioni zero, a decorrere dal 1° gennaio 2028 gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici e a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione. 

Il consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale dovrà diminuire: 

a) di almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030; 

b) di almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035; 

c) entro il 2040, e successivamente ogni cinque anni, dovrà risultare equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale conseguente a un progressivo calo del consumo medio di energia primaria in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero. 

L’art. 13 prevede la previsione di nuovi incentivi e finanziamenti per favorire il passaggio a sistemi di riscaldamento non basati sui combustibili fossili e la sostituzione delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili negli edifici esistenti. Inoltre, come specificato nell'art. 17, dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non potranno più offrire incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 

In merito ai possibili incentivi a sostegno della riqualificazione energetica, lo stesso art. 17 dispone che gli Stati membri predispongano finanziamenti e misure di sostegno al fine di realizzare gli investimenti necessari per trasformare il parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050. In questo ambito, gli Stati: 

  • provvedono affinché le procedure di domanda e la concessione di finanziamenti pubblici siano agevoli e semplificate; 
  • • valutano e, se del caso, affrontano gli ostacoli relativi ai costi iniziali delle ristrutturazioni; 
  • promuovono lo sviluppo e l’uso efficaci di strumenti d’investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l’efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, regimi finanziari in funzione del risparmio, incentivi fiscali, ad esempio aliquote fiscali ridotte sui lavori e sui materiali di ristrutturazione, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. 

 

Cambia, infine, anche l’attestato di prestazione energetica (Ape) che, entro il 29 maggio 2026, dovrà essere dovrà essere conforme al modello indicato dalla Direttiva (All.V). 

CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO 

SARDEGNA: ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO DI CONFAPI ANIEM 

Lo scorso 9 maggio l’Assemblea regionale di Confapi Aniem Sardegna ha proceduto all’elezione del nuovo Consiglio direttivo che durerà in caria tre anni. 

Nel nuovo direttivo sono presenti il Presidente uscente Andrea Virdis e il Presidente nazionale di Confapi Aniem Giorgio Delpiano.

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