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Confapi Aniem News 15 Aprile 2024

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini 

N. 15 -  15 Aprile 2024 

LE NOSTRE ATTIVITA’

AUDIZIONE CONFAPI ANIEM SU DECRETO SUPERBONUS


Lo scorso 11 aprile si è svolta presso la Commissione Finanze del Senato l’audizione di Confapi Aniem sulla conversione in legge del d.l. n.39/2024 che, come anticipato nel precedente numero di Confapi Aniem News, ha introdotto nuove limitazioni all’accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito mettendo anche a rischio i lavori sulla ricostruzione nelle aree del cratere.
Il Presidente Giorgio Delpiano, intervenendo in audizione, dopo aver sottolineato le differenze tra il superbonus ordinario e quello utilizzato nella ricostruzione post sisma, ha evidenziato l’irrisolta criticità relativa alla cessione dei crediti. In particolare, nelle aree interessate alla ricostruzione, i plafond, oltre ad essere esauriti, sono stati concessi dalle banche talvolta anche ad imprese che non avevano neanche sottoscritto un contratto. In tale contesto è assolutamente necessario privilegiare le pratiche in corso o in fase di avvio lavori; è stato proposto che sia l’Ufficio Speciale per la ricostruzione ad indirizzare l’impresa verso un determinato istituto per la parte in accollo.
Entrando nel merito del decreto legge n.39, Confapi Aniem ha criticato l’ennesimo provvedimento che genera destabilizzazione penalizzando anche iniziative economiche già avviate sulla base di condizioni che ora vengono modificate in modo sostanziale.
In particolare, assume rilevanza prioritaria:
• garantire la realizzazione dei lavori di ricostruzione nelle aree sismiche per l’intero arco temporale 2024-2025, prevedendo risorse adeguate o precisando che quanto stanziato sia riferito unicamente alle nuove pratiche;
• eliminare le limitazioni introdotte che consentono l’accesso solo ai lavori già effettuati e oggetto di fatturazione, dando la possibilità di emettere fattura entro il 30 aprile 2024;
• riaprire i termini per la “remissione in bonis” consentendo una deroga almeno fino al 15 giugno p.v. per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il Decreto n.39 ha, di fatto, azzerato la possibilità di correggere errori e mancanze e lo ha fatto non fornendo un adeguato preavviso a cittadini ed operatori;
• estendere le deroghe alle altre regioni colpite dalle emergenze (sisma e/o alluvioni). Il Presidente della Commissione, Sen. Massimo Garavaglia ha preso atto delle osservazioni e degli emendamenti presentati da Confapi Aniem, riservandosi una successiva valutazione e esprimendo comunque l’esigenza fondamentale che le modifiche abbiano la necessaria copertura economica. Si segnala infine, che nell’ambito della conversione in legge del decreto PNRR (d.l. 2 marzo 2024, n19), è stato approvato un emendamento che affida al commissario alla ricostruzione il compito di provvedere a una ricognizione dei fabbisogni per la riedificazione o riparazione degli edifici danneggiati dai terremoti del 2022 e del 2023 in alcune aree di Marche e Umbria.


DALL’ITALIA


PATENTE A CREDITI: L’EMENDAMENTO PRESENTATO DAL MINISTERO DEL LAVORO


Il Ministero del Lavoro e il Governo hanno riformulato l’articolo sulla patente a crediti.
Nel testo sull’introduzione della patente a crediti, riformulato e approvato alla Camera, si segnalano i seguenti contenuti:
• sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
• i requisiti richiesti per il rilascio della patente sono: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; f) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
• sono rilevanti le sentenze e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive;
• la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto;
• in mancanza della patente o del documento equivalente si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000;
• l’applicazione della patente può essere estesa ad altri settori individuati con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
• al personale impiegato nell'appalto e subappalto deve essere corrisposto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative;
• non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Il testo di conversione del decreto dovrebbe approdare nell’Aula di Palazzo Montecitorio nella giornata di oggi, lunedì 15 aprile, dove è atteso il voto di fiducia nella giornata di mercoledì 17 p.v., che permetterà la trasmissione al Senato del provvedimento entro il 20 aprile.
Ricordiamo che il termine ultimo per la conversione in legge del Decreto è fissato al 1° maggio.


DIRETTIVA CASE GREEN DEFINITIVAMENTE APPROVATA

L’Ecofin (il Consiglio europeo composto dai ministri dell'economia e delle finanze di tutti gli Stati membri) ha approvato la direttiva Epbd (la Energy performance of buildings directive) con i vori
contrari di Italia e Ungheria. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta e essere recepito dagli Stati membri entro due anni con l’obiettivo di pervenire a emissioni zero entro il 2050. Il provvedimento impone dal 2020 al 2030 un taglio del 16% dei consumi medi e del 20-22% al 2035, almeno il 55% del quale ottenuto attraverso interventi di ristrutturazione. Dal 2025, inoltre, non potranno più essere concessi incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente a metano. La Commissione Ue dovrà effettuare una prima verifica entro il 2028 anche per valutare le eventuali correzioni da apportare. Per quanto riguarda l’impatto della direttiva sul nostro patrimonio immobiliare, emergono due elementi. Le case italiane sono in media più vecchie degli altri Paesi europei: l’84,5% risale a prima del 1990, rispetto al 75,3% della Germania, al 65,6% della Francia e al 59,4% della Spagna. L’impatto del superbonus, tuttavia, dovrebbe supportarci nel perseguimento del primo obiettivo relativo alla riduzione del 16% dei consumi dal 2020 al 2030.


ISTITUITA COMMISSIONE SULLA SICUREZZA PRESSO MINISTERO GIUSTIZIA


Si insedierà presso il Ministero della Giustizia, il prossimo 26 aprile, una Commissione sulla sicurezza sul lavoro.
Alla luce dei recenti avvenimenti in tal senso, il Ministro Nordio e la Ministra Calderone avrebbero deciso di istituire un gruppo di lavoro con focus primario sulla prevenzione contro gli infortuni sui luoghi lavorativi; in particolare, la Commissione – entro un anno – dovrà analizzare l’attuale quadro normativo e proporre soluzioni normative relative all’aggiornamento delle competenze, alla formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, alla vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro, nonché in ambito di collaborazione tra lavoro e ricerca.
La Commissione sarà presieduta dal Viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e vedrà – oltre ai Sottosegretari e Capi uffici legislativi dei Ministeri – anche i seguenti componenti:
• Francesco Comparone – Vicecapo di Gabinetto del Ministero della Giustizia;
• Nicola Selvaggi – Vicecapo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia;
• Silvia Berra – Responsabile dell’area ambiente, sicurezza, sostenibilità dell’Unione industriale biellese;
• Matteo Caputo – Ordinario Università cattolica del Sacro cuore;
• Antonio Corbo – Consigliere della Corte di cassazione;
• Cristiano Cupelli – Ordinario Università di Roma Tor Vergata;
• Fabrizio D’Ascenzo – Presidente dell’Inail;
• Emilio Ferrari – Ordinario Università degli studi di Bologna;
• Giuseppe Nano – Ordinario del Politecnico di Milano;
• Michele Sarno – Avvocato del Foro di Salerno;
• Luigi Vimercati – Ordinario dell’Università degli studi di Bari.


ANAC: POSSIBILI LE GARE ORDINARIE NEL SOTTOSOGLIA, MA SALVAGURDANDO IL PRINCIPIO DEL RISULTATO

Secondo un parere dell’Anac (n.13 del 13 marzo 2024), negli appalti sottosoglia è possibile utilizzare le procedure ordinarie al posto delle procedure negoziate o dell’affidamento diretto, ma purchè sia salvaguardato il principio del risultato.
Nel quesito specifico la questione riguardava la possibilità “di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore a un milione di euro …. in considerazione della peculiarità dell’opera interessata dai lavori” che appare “maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza”. L’Autorità, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero infrastrutture e trasporti ha ritenuto che “debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”. Unico limite: il principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante. In sostanza, pur potendo il Rup scostarsi dalla disposizione, è comunque tenuto a chiarire, almeno a livello interno, le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro. Il Rup quindi, preventivamente, in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato, dell’affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio/in modo più efficace.


CLAUSOLA TERRITORIALE NEGLI APPALTI: VALORIZZARE LA PROSSIMITA’ DEGLI IMPIANTI CON IL CITERIO DELL’OEPV

Nel parere n.146 del 20 marzo 2024, l’Anac è intervenuta sull’applicazione del principio di prossimità territoriale, sostenendo, in particolare, che “nelle procedure di gara dirette all’affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, in relazione alle quali il legislatore ha imposto che sia privilegiato il principio di prossimità degli impianti, l’ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzato in sede di offerta tecnica attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato”. L’Autorità si è pronunciata sulla legittimità di una procedura che prevedeva il criterio del prezzo più basso, ma con la valorizzazione anche di ulteriori costi correlati all’espletamento del servizio, condizionati dalla sede del concorrente o, meglio, dalla sua distanza dalla sede della stazione appaltante. L’Anac ha chiesto l’annullamento della procedura di gara e l’espletamento di una nuova procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che all’elemento dell’ubicazione dello stabilimento del concorrente sia destinato, in sede di offerta tecnica, un punteggio proporzionato. Riprendendo anche i contenuti di una precedente delibera (n.1 del 10 gennaio 2024), il criterio di selezione è stato ritenuto non legittimo in quanto la valorizzazione della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo di fatto un criterio premiale non compatibile con il criterio del prezzo più basso. Quando il criterio di aggiudicazione prescelto è il minor prezzo, la stazione appaltante non può effettuare alcun tipo di comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici dei prodotti o delle prestazioni proposte.

RIAPRIRE I TERMINI IN CASO DI MODIFICHE AL BANDO

Secondo l’Anac (parere n.147 del 20 marzo 2024) “in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione”. Il caso riguardava una procedura negoziata senza bando nell’ambito della quale sono state introdotti correttivi che avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a ripubblicare gli atti e fissare nuovi termini.

POSSIBILE LA SOSTITUZIONE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE DOPO AGGIUDICAZIONE

L’Anac (parere n.145 del 20 marzo u.s.) è anche intervenuta sull’ipotesi che un consorzio stabile sostituisca l’impresa esecutrice dopo l’aggiudicazione precisando che ciò è irrilevante, configurandosi unicamente come “sostituzione interna” e tale da non comportare violazione dei principi posti a tutela della continuità nel possesso dei requisiti, elusione del divieto di modifiche soggettive e violazione della par condicio. L’Anac, in particolare, ha ritenuto che il consorzio può “designare anche ditte consorziate successivamente alla presentazione dell’offerta purché ciò non sia finalizzato ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”. Le modifiche soggettive del consorzio stabile non rilevano all’esterno purché l’impresa originariamente designata, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulti in possesso dei requisiti di ordine generale, il consorzio abbia sempre mantenuto la continuità del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale e la nuova impresa designata sia in possesso dei requisiti di ordine generale.

REPORT ENEA: OLTRE 22 MILIARDI DI DETRAZIONI NEL PRIMO TRIMESTRE

Nell’ultimo report di Enea, aggiornato al 31 marzo u.s. emergono numeri sempre più imponenti sull’ammontare delle detrazioni relative al superbonus che hanno superato i 122 miliardi di euro sui lavori conclusi, il 66,6% rappresentato dai condomini. Solo nel primo trimestre del 2024, il totale delle detrazioni ha oltrepassato i 22,5 miliardi di euro (7,8 miliardi a marzo): sul dato incidono le asseverazioni presentate a fine 2023 che concedevano 90 giorni per la comunicazione dei dati.

ILLECITO PROFESSIONALE: OBBLIGO DICHIARATIVO E CONTRADDITTORIO


Il Consiglio di Stato (Sent. n.3336 del 12 aprile u.s.) ha precisato che oggetto dell’obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere all’Amministrazione di valutare se il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’Amministrazione.
L’ente appaltante dovrà valutare, ponendo il fatto dichiarato in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata.
Per fatti qualificabili come illecito professionale non può esservi pertanto alcun automatismo espulsivo, ma è da avviare un procedimento in contraddittorio valutando, nel suo complesso, la situazione dell’operatore economico che è stato considerato non affidabile.

 

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