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Confapi Aniem News 19 Febbraio 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

N. 7 -  19 Febbraio 2024 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 

SI RIAPRE IL TAVOLO PER IL CCNL EDILIZIA 

Confapi Aniem e le Organizzazioni Sindacali di categoria si incontreranno nuovamente il prossimo 29 febbraio alle ore 11, per riprendere il confronto sulle code contrattuali, dopo l’interruzione delle trattative che si era registrata il 18 gennaio u.s. 

Tra i temi al centro del confronto si segnalano, in particolare, gli accordi sul fondo prepensionamento, sulla formazione professionale, sull’Evr e sull’apprendistato. 

Dopo la definizione della parte economica proseguono anche le trattative sul rinnovo del CCNL materiali da costruzione che nell’incontro del prossimo 21 febbraio si concentreranno sulla parte normativa. 

DALL’ITALIA 

ANAC CONTRO USO DISTORTO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

L’Anac è intervenuta con un proprio parere (Fasc. 870/2023) su una procedura telematica aperta (affidamento degli accordi quadro con un unico operatore inerenti ai lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli) criticando l’utilizzo non corretto degli accordi quadro e del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’Autorità ha rilevato anzitutto la mancata adeguatezza dei documenti di gara “ad identificare compiutamente l’oggetto delle prestazioni; tale carenza manifesta una non corretta interpretazione, e conseguente applicazione, dell’Istituto dell’accordo quadro. È stato sottolineato in merito che l’accordo quadro è uno strumento negoziale, non una procedura di affidamento; tale tipologia contrattuale può essere adottata dalla Stazione Appaltante, se e quando ritenuta dalla stessa conveniente, sempre però nel rispetto delle procedure del Codice”. 

La stazione appaltante, secondo l’Anac, “avrebbe dovuto più propriamente bandire la gara ai sensi dell’art. 54 comma 4c) del d.lgs 50/16 prevedendo, quindi, la successiva riapertura del confronto competitivo tra gli operatori selezionati una volta acquisiti gli elementi tecnici atti alla completa definizione degli interventi”. 

Criticato anche l’utilizzo “incongruo” dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, la carenza di specifici elementi tecnici negli atti di gara non può consentire la valorizzazione degli aspetti qualitativi che sono alla base di tale metodo di aggiudicazione. “Il criterio dell’esperienza acquisita dalle imprese in lavori similari già espletati negli ultimi dieci anni … come pure il criterio della dotazione di personale e macchinari, ad esempio, sembrerebbero ridursi ad una mera ripetizione di quelli che sono i requisiti soggettivi che gli operatori economici devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara e che già certificano in sede di documentazione amministrativa con la presentazione delle certificazioni SOA”. 

Secondo l’Autorità i requisiti richiesti “perdono di concretezza in assenza degli elementi tecnici cui dovrebbero riferirsi”; conseguentemente è stata rilevata “la non adeguata applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa considerato che i criteri/subcriteri previsti non sono atti a consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta”. 

LE INDICAZIONI DELL’ANAC SULLE CLAUSOLE TERRITORIALI NEI BANDI 

L’Anac, in una recente delibera (n.1/2024), si è occupata della legittimità di clausole territoriali che possono produrre effetti limitativi sulla concorrenza, sostenendone l’ammissibilità come criteri premiali dell’offerta tecnica, ma non come requisiti di partecipazione. 

In particolare, l’Autorità ha richiamato la recente giurisprudenza per cui “sulla questione della legittimità delle clausole della lex specialis che prescrivono requisiti di partecipazione alla gara correlati ad elementi di localizzazione territoriale, o che ad essi attribuiscono un maggior punteggio in sede di valutazione delle offerte, il criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione. Viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso, non potendo a priori la valorizzazione del collegamento con il territorio ritenersi irragionevole”. 

Nel caso esaminato dall’Anac, la questione verteva sulla legittimità di una clausola del disciplinare della gara che prevedeva, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell’impianto di destino dei rifiuti entro un raggio di 10 km dalla sede operativa. 

Nonostante le esigenze di tutela ambientale siano state spesse ritenute prioritarie dalla giurisprudenza che si è occupata di appalti di rifiuti, di recente il Consiglio di Stato ha precisato che “il principio di “prossimità agli impianti di recupero”, pur essendo, a sua volta, teleologicamente connesso alla tutela ambientale, non comprime in maniera assoluta la concorrenza”. 

Inoltre, rileva l’Anac, “nel caso di specie non è comunque invocabile il principio di prossimità ambientale, di cui all’art. 181 d.lgs. 152/2006: le motivazioni sottese all’introduzione della clausola territoriale nella gara in esame sono, infatti, di natura esclusivamente economica e non costituiscono esplicazione di un interesse di natura ambientale”. 

L'Autorità ha pertanto ritenuta illegittima la clausola e ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara. 

L’ATTESTAZIONE SOA PUO’ NON ESSERE SUFFICIENTE PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ TECNICA 

L’attestazione Soa può non essere sufficiente per la dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore economico ed è legittima la richiesta della stazione appaltante di aver svolto lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto. 

Il Consiglio di Stato (Sent. n.1434 del 13 febbraio u.s.) si è espresso in tal senso respingendo il ricorso di un’impresa che aveva ritenuto illegittima una clausola nella quale si richiedeva la certificazione dello svolgimento di attività similari (“attestati per le attività di costruzione e manutenzione di impianti sportivi, rilasciati da enti certificatori accreditati”), quando invece, a giudizio della stessa impresa, sarebbe stato sufficiente il possesso dell’attestazione SOA per le categorie di lavori oggetto dell’appalto. 

Secondo i Giudici “non può escludersi che il disciplinare di gara introduca, accanto all’ordinario sistema di qualificazione (attraverso gli attestati SOA) caratterizzante gli appalti di lavori, un requisito ulteriore quale contenuto dell’offerta tecnica, purché sia congruo con l’oggetto dell’appalto”, nel caso specifico “trattandosi della realizzazione di uno stadio comunale, appare logica e ragionevole la scelta di selezionare 

operatori economici in possesso di attestazioni di qualità riferite alla realizzazione di impianti sportivi; non si tratta dunque di un requisito sproporzionato o determinante un’abusiva restrizione dell’accesso concorrenziale”. 

Respinta anche la presunta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, principio previsto dal Codice dei Contratti che si riferisce tuttavia a clausole del bando che impongono adempimenti formali e non può dunque riguardare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara attinenti ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. 

CONSIGLIO DI STATO INTERVIENE SU PARERI ANAC E PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

Il Consiglio di Stato (Sent. n.1385 del 12 febbraio u.s.) si è pronunciato sul ricorso presentato da un’impresa che era stata esclusa da una procedura negoziata a seguito di un parere dell’Anac sull’obbligo di assoggettamento al principio di rotazione. 

Nell’ambito della sentenza viene affrontata anche la questione di carattere più generale sul vincolo dei pareri di precontenzioso rilasciati dall’Autorità che, secondo i Giudici, devono distinguersi tra pareri vincolanti e non vincolanti. Il parere reso dall'ANAC “non è vincolante per le parti che non abbiano previamente acconsentito ad attenersi a quanto da esso stabilito, come avvenuto nell’ipotesi di specie”. 

Nel caso preso in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione in quanto la procedura negoziata è limitata ai soli soggetti invitati e deve quindi essere disciplinata con il principio di rotazione. 

Nell’ipotesi della procedura aperta non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione che ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori (procedura aperta). 

CHIARIMENTI DEL MIT SU COMPENSAZIONE PREZZI IN CASO DI VARIANTI 

Con un parere dell’Ufficio Supporto Giuridico (n.2448/2023), il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha fornito chiarimenti sulle modalità di adeguamento prezzi nel caso di varianti, sulla base del sistema di compensazioni disciplinato dall’art. 26 del D.L. 50/2022. 

In caso di redazione ed approvazione di una variante (con relativo atto di sottomissione o atto aggiuntivo) nell'anno 2022 e con prezzario aggiornato riferito a quella data (relativa ad un appalto la cui offerta è stata presentata nell'anno 2021) veniva chiesto al Ministero se la percentuale da applicare per il caro materiali dovesse essere pari al 90% (facendo riferimento all'anno effettivo dell'offerta nel 2021) oppure al 80% considerato che la variante aveva preso come riferimento già il prezzario aggiornato del 2022 (e non quelle del 2021). 

Secondo il Ministero la fattispecie rientra “nella casistica di cui all’art. 26, comma 6-ter, del d.l. 50/2022, che prevede l’applicazione della soglia dell’80%”. 

PICCOLI COMUNI: IN ARRIVO FONDO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI, STRADE E VIADOTTI 

Per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, è stato istituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” (fino a 5.000 abitanti), con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni 

di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore a 150.000 euro. Il decreto ministeriale è, attualmente, al vaglio degli Organi di controllo. 

Il Ministero ha preannunciato che sarà pubblicato un apposito Avviso Pubblico che indicherà il link di accesso alla piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte dei comuni che dovranno indicare gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, il loro importo, l’entità del contributo richiesto, il livello di progettazione già approvato, l'impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi, eventuali forme di cofinanziamento. 

Sarà data priorità ai Comuni per i quali nel 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza. 

REPORT ENEA SUPERBONUS: A GENNAIO ANCORA FORTE RICHIAMO PER I CONDOMINI 

Nell’ultimo report di Enea sul superbonus, aggiornato al 31 gennaio u.s., emergono i seguenti dati: 

  • • 471.778 edifici coinvolti (+10.345 rispetto a dicembre 2023); 
  • 107.048.538.665,29 euro il totale degli investimenti ammessi a detrazione (+4.366.858.297,00 euro rispetto a dicembre 2023); 
  • 98.005.787.428,38 euro il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione (+6.955.189.825,70 euro rispetto a dicembre 2023). 

 

I dati relativi al primo mese dell’anno evidenziano che il ricorso al superbonus riguarda per circa il 90% i condomini: delle 10.345 asseverazioni in più registrate a gennaio, oltre 9.000 coinvolgono, infatti, proprio i condomini. 

MEF: NO ALL’IMU SUI FABBRICATI FATISCENTI 

Non è dovuta alcuna imposta IMU sugli edifici collabenti (immobili fatiscenti non in grado di produrre reddito), accatastati nella categoria F2. 

La precisazione è stata fornita dal Dipartimento Finanze del MEF (Risoluzione n.4/2023) che ha risposto ad un’istanza di interpello di un Comune. 

L’imposta non è dovuta né come fabbricato, perché questi immobili sono iscritti in catasto senza rendita, né come area edificabile, considerato che restano comunque individuabili come “fabbricati”. 

DALL’EUROPA 

RISTRUTTURAZIONI: I NUOVI LIMITI SU ESPOSIZIONE A PIOMBO E DIISOCIANATI 

Lo scorso 7 Febbraio il Parlamento dell’Unione Europea ha approvato i nuovi limiti per l’esposizione dei lavoratori al piombo e ai diisocianati (componenti chimici presenti in vernici, sigillanti, adesivi, schiume, resine, ecc,), sostanze utilizzate soprattutto nella ristrutturazione degli edifici. 

I nuovi limiti per il piombo, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sarà fissato a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico a 15 μg/100 ml. La Commissione europea dovrà rivedere questi limiti entro cinque anni. 

Per i diisocianati il limite di esposizione professionale viene fissato a 6 μg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 μg NCO/m³ per lesposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029. 

DAL TERRITORIO 

LAZIO: OPERATIVA LA LEGGE REGIONALE “SBLOCCA CREDITI” 

La Giunta della Regione Lazio ha approvato la delibera di attuazione della normativa che tende a favorire la circolazione dei crediti bloccati derivanti da interventi di ristrutturazione ricompresi nei bonus edilizi. 

La delibera illustra i criteri attraverso i quali gli enti e le società controllate dalla Regione, che possiedono i requisiti di legge, potranno acquistare i crediti incagliati per poi favorire un loro utilizzo diretto in compensazione; è stata inoltre decisa la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi e istituito la cabina di regia per l'attuazione delle misure. 

Al centro del modello sull’acquisto dei crediti è stata individuata la società Cotral, esclusa dal divieto di cessione alla Pa disposto dal decreto 11/2023. L’acquisto dei crediti da parte della società potrà riguardare solo gli interventi di superbonus “su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale dalla data dell’inizio dell’intervento fino alla data di entrata in vigore della presente legge”. 

A fare da tramite saranno uno o più istituti di credito che dovranno garantire “il buon fine del credito e fornire idonea garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l’inutilizzabilità del credito in compensazione”. 

CONFAPI ANIEM SUL TERRITORIO 

RIFERIMENTO CCNL NEI BANDI DI GARA: LA SOC. GIUBILEO RISPONDE A CONFAPI ANIEM LAZIO 

La Società Giubileo ha risposto alla nota di Confapi Aniem Lazio (illustrata nel precedente numero di Confapi Aniem News) sostenendo di aver applicato quanto previsto dalla normativa e, in particolare, l’art. 41, comma 14, del Codice Appalti che richiede di individuare i costi della manodopera indicando il CCNL impiegato dal progettista; ciò, peraltro, non esclude l’applicazione di un Contratto differente che prevede, tuttavia, l’onere per l’operatore economico di presentare una dichiarazione di equivalenza delle tutele. 

Tale impostazione, secondo l’ente appaltante, risulta altresì coerente con il Bando tipo Anac n.1 che, sebbene destinato all’affidamento di contratti nei settori servizi e forniture, contiene 

prescrizioni applicabili anche alle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di lavori in quanto espressamente richiamate dallo stesso D.Lgs. 36/2023. 

L’Ente appaltante ritiene, comunque, di aver “compreso la rilevanza dell’argomento” e precisa che “terrà in considerazione la tematica indicando nella documentazione di gara, per le procedure di prossima pubblicazione, una formulazione del richiamo ad uno o più CCNL che risulti quanto più inclusiva nell’ambito dello specifico settore”. 

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