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Confapi Aniem News 12 Febbraio 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

N. 6 -  12 Febbraio 2024 

LE NOSTRE ATTIVITA’

REVISIONE PREZZI: PROSEGUE IL LAVORO AL MINISTERO PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO MODELLO L’8 Febbraio si è svolta una nuova riunione al Ministero delle Infrastrutture per condividere lo stato dei lavori e formulare previsioni sui tempi per l’approvazione del nuovo modello sul quale dovrà fondarsi l’applicazione del sistema di revisione prezzi introdotto dall’art. 60 del Codice Appalti. Sul tavolo servizi e forniture sono state individuate circa 300 categorie che dovranno essere ricondotte agli indici Istat; il lavoro dovrebbe essere ultimato per la fine del mese di febbraio. Tempi più lunghi si preannunciano per i lavori. Il Presidente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Massimo Sessa ha confermato la condivisione di 21 indici che dovrebbero assorbire tutti gli interventi di ingegneria civile, sono ora in corso sperimentazioni anche con le stazioni appaltanti e si stanno definendo i pesi sugli elementi di costo di ogni categoria. L’Istat ha tuttavia fatto presente che tale modello prevede tempi di gestione alquanto lunghi (almeno 11 mesi) per approfondire le declaratorie e le definizioni delle categorie, definire le voci di costo e l’elenco dei materiali sottostanti. Ultimato questo processo, l’Istituto dovrà adeguare i propri sistemi informatici e di monitoraggio dei costi. Il 19 febbraio è stato fissato un nuovo incontro per verificare nuovamente il percorso. RIUNITO IL COMITATO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ La scorsa settimana (8 febbraio), presso il Ministero del Lavoro, si è riunito il Comitato di monitoraggio per la verifica della congruità al quale, oltre allo stesso Ministero, all’Inps e all’Ispettorato del Lavoro, partecipano Confapi Aniem (rappresentata dal dott. Juri Sbrana) e le altre parti sociali firmatarie di CCNL. Il Ministero ha sottolineato come si sia di fatto conclusa una prima fase sperimentale al termine della quale sono state segnalate, quali elementi di criticità, difformità comportamentali tra casse edili/edilcasse e l’interferenza di altri CCNL non appartenenti al settore dell’edilizia. Su quest’ultimo aspetto relativo all’interferenza di altri Contratti, Confapi Aniem ha evidenziato come occorra distinguere tra contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e non. Quando un CCNL non è sottoscritto da queste Organizzazioni si configura un fenomeno di dumping contrattuale che determina una concorrenza sleale. Per quanto concerne invece l’intervento di altri CCNL (es. metalmeccanica) è necessario identificare i confini delle opere soggette o non a congruità. Confapi Aniem, inoltre, ha sollevato l’ulteriore problematica data dalla difformità di interpretazione sull’applicazione della congruità da parte degli enti appaltanti. Il Ministero del Lavoro ha ribadito come la congruità rappresenti un’operazione di alto profilo istituzionale e, in questo contesto, ha deciso di attivare una nuova fase di collaborazione per agevolare una più corretta e uniforme applicazione della normativa (a tal fine è stato elaborato anche un piano di coinvolgimento dell’ANCI).
Non è esclusa, infine, la costruzione di un impianto sanzionatorio per le committenze che non richiedono il DURC di congruità. Nell’ottica di una maggiore condivisione, il Comitato verrà convocato a cadenza regolare una volta ogni due/tre mesi DALL’ITALIA
PUBBLICATO DALL’ANAC IL MANUALE OPERATIVO PER L’INSERIMENTO E L’AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI NEL FASCICOLO VIRTUALE Anac ha pubblicato sul proprio sito un fascicolo operativo per supportare le aziende nell’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’operatore economico, nella sua nuova versione 2.0; altro documento, avente finalità analoghe, è stato predisposto per le Stazioni Appaltanti. L’accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli utenti registrati ai servizi dell’Autorità. Il Fascicolo intende agevolare gli operatori economici nella consultazione dei documenti, nella visualizzazione di dettaglio degli stessi, nel loro inserimento e aggiornamento, nell’autorizzazione all’accesso al proprio Fascicolo, nell’associazione di un documento al fascicolo e al relativo annullamento, nella consultazione dell’anagrafica dell’operatore. Il FVOE ha l’obiettivo, come noto, di permettere rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
LE INDICAZIONI DELL’ANAC SU QUALIFICAZIONE CONSORZI STABILI E DIRETTORE TECNICO
L’Anac (Comunicato del 31 Gennaio u.s.) ha fornito indicazioni interpretative in merito alle norme del nuovo Codice Appalti riguardanti la qualificazione dei consorzi stabili, la possibilità di partecipazione a più consorzi stabili e i requisiti del direttore tecnico.
Sul primo tema “l’Autorità conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione”.
In merito alla possibilità di partecipazione a più consorzi, l’Anac ritiene che permanga il divieto, nonostante la mancata riproposizione della specifica norma nel nuovo Codice (art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (transitoriamente vigente sino al 30 luglio 2023). Tra le considerazioni a sostegno di tale tesi, l’Autorità sottolinea come sia difficile concepire che il “vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività”.
Il Comunicato affronta, infine, la questione della mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di mantenere l’incarico pur non essendo in possesso dei requisiti previsti in merito, in particolare, ai titoli di studio attestanti l’idoneità
professionale. La deroga, introdotta nei Regolamenti sulla qualificazione del 2000 e 2010 e nel precedente Codice (art.84, comma 12 bis, D.Lgs. n.50/2016), è stata stralciata dal nuovo D.Lgs. n.36/2023.
L’Anac conferma gli effetti della mancata deroga; pertanto “a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria”.
CONSIGLIO DI STATO: ANNOTAZIONI AL CASELLARIO INFORMATICO NON POSSONO OLTREPASSARE L’ANNO Il Consiglio di Stato (Sent. n.881 del 29 gennaio u.s.) ha ritenuto illegittima la parte del Regolamento dell’Anac sull’esercizio del potere sanzionatorio, nella parte in cui consente l’annotazione per un tempo indefinito al casellario informatico. La richiesta di cancellazione dell’annotazione era stata presentata da un’impresa dopo un anno dall’iscrizione al casellario, ma l’Autorità aveva deciso di mantenere l’annotazione nella sezione C, visibile alle Stazioni appaltanti, per consentire alle stesse di conoscere un fatto grave che avrebbe potuto essere valutato anche dopo il termine del periodo di interdizione come “notizia utile”. Il Tar aveva respinto il ricorso, sul presupposto che la conversione dell’annotazione da “interdittiva” a “notizia utile” fosse stata disposta in vigenza del Regolamento Anac. La stessa legge (art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006) è chiara nel prescrivere un termine massimo di efficacia delle iscrizioni che non può eccedere l’anno e tale disposizione prevale, naturalmente, su altre disposizioni regolamentari. Il Consiglio di Stato, pertanto, ha dato ragione all’impresa ritenendo che non può sussistere (anche per le conseguenze che comunque graverebbero sull’azienda) un’automatica trasposizione da una sezione all’altra del casellario (da misura interdittiva a notizia di pubblica utilità). In tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.
DECRETO FLUSSI: NUOVE ASSEGNAZIONI AI TERRITORI Il Ministero del Lavoro (Dipartimento per l’Immigrazione - nota n. 231 del 24 gennaio 2024), ha comunicato di aver provveduto ad un’ulteriore assegnazione e ripartizione dei flussi (DPCM 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”), in considerazione sia del numero di istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione al 31 dicembre 2023 che delle nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera segnalate da parte di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro. In tale contesto, è stata effettuata una ulteriore ripartizione territoriale (gli allegati alla nota ministeriale riportano due prospetti riepilogativi).
Con DPCM del 19 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2024) sono state inoltre modificate le date dei “clickdays” per le istanze inerenti ai flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2024, (inizialmente in programma il 5, il 7 e il 12 febbraio), come segue:
• il 18 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
• il 21 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);
• il 25 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.
BANDO INAIL “BUONE PRATICHE IN EDILIZIA” PROROGATO AL 5 APRILE E’ stato posticipato al prossimo 5 aprile il termine per aderire alla seconda edizione del concorso “Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, promosso dall’Inail (già anticipato in Confapi Aniem News n.7 del 20 Novembre 2023). Al concorso possono partecipare le imprese che operano nel settore delle costruzioni, i coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori e i professionisti, in forma singola o associata, iscritti agli albi professionali afferenti al settore delle costruzioni, gli enti pubblici e gli organismi paritetici del settore delle costruzioni. Fino al 5 aprile 2024 sarà disponibile sul sito dell’Inail la procedura online di partecipazione (https://concorsobuonepraticheedilizia.inailcloud.it/), distinta in tre fasi da eseguire in un’unica sessione. Dopo aver compilato la scheda di iscrizione suddivisa per categorie, i candidati devono caricare i modelli di liberatorie e autorizzazioni e la dichiarazione di veridicità e conferma dei dati. Nella terza e ultima fase, infine, devono spedire la scheda tecnica con la descrizione e l’autovalutazione del progetto. Sono previsti premi da 5.000 euro per il primo classificato e pubblicazioni su riviste specializzate. CONFAPI ANIEM SUL TERRITORIO
LAZIO: INTERVENTO SULLA SOCIETA’ GIUBILEO CONTRO INDICAZIONE DI UN SOLO CCNL NELLE PROCEDURE DI GARA Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha sollecitato la Società Giubileo a modificare i documenti di una procedura di gara nei quali era indicato l’obbligo di applicare un solo CCNL del settore edile.
Tale indicazione impone agli operatori economici che applicano gli altri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile, sottoscritti anch’essi da Organizzazioni comparativamente più rappresentative, di assumersi l’onere di presentare dichiarazioni di medesime tutele rispetto al Contratto indicato dalla stazione appaltante.
L’Associazione ha evidenziato come ciò configuri un’applicazione restrittiva dell’art.11 del Decreto Legislativo n.36/2023 la cui ratio è evidentemente quella di garantire l’applicazione del Contratto “stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
Il riconoscimento della pari dignità dei CCNL stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative e la tutela dell’autonomia contrattuale costituiscono elementi consolidati nel nostro sistema giuridico.
Secondo Confapi Aniem non risulta pertanto conforme l’indicazione da parte della stazione appaltante di uno solo dei Contratti sottoscritti nel settore dell’edilizia, come se questo garantisse maggiori tutele ai lavoratori, imponendo ai soggetti partecipanti di svolgere un’analisi comparativa (peraltro non agevole) tra i diversi istituti contrattuali di tutti i Contratti sottoscritti dalle parti sociali maggiormente rappresentative (Industria, artigianato, piccola/media impresa

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