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Confapi Aniem News N. 31, 9 Dicembre 2025

 LE NOSTRE ATTIVITA’ Revisione prezzi: riunione al Mit per la presentazione degli indici ISTAT pag. 3 Confapi Aniem: prorogare sconto in fattura e cessione credito nelle aree del sisma pag. 3 Patente a crediti: riunione all’INL pag. 3 DALL’ITALIA Legge di Bilancio: riformulato emendamento su revisione prezzi pag. 4 Approvato in C.D.M. il disegno di legge delega su Codice edilizia pag. 4 In Gazzetta la norma che rafforza silenzio-assenso su immobili vincolati pag. 5 Anac su false dichiarazioni imprese e divieto frazionamento appalti pag. 6 In Gazzetta il Decreto con i nuovi CAM pag. 7 Il Decreto per la dilazione pagamento contributivi Inps e Inail pag. 7 Ricostruzione post sisma: annullamento gara per mancato aggiornamento prezzi pag. 8 Fvoe errato non comporta esclusione dalla gara pag. 8 Discordanza tra CCNL dichiarato e CCNL utilizzato per costi manodopera pag. 8 CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO Sottoscritto Contratto Integrativo a Genova pag. 9 Costituito Formedil Molise PMI E Artigianato pag. 10 Confapi Aniem Abruzzo: incontro con Soprintendente Chieti e Pescara pag. 10 3 LE NOSTRE ATTIVITA’ REVISIONE PREZZI: RIUNIONE AL MIT PER LA PRESENTAZIONE DEGLI INDICI ISTAT Si terrà il prossimo 17 dicembre presso il Mit la riunione con le Associazioni Imprenditoriali e le principali stazioni appaltanti, nel corso della quale l’Istat presenterà i documenti conclusivi necessari per dare attuazione alla disciplina sulla revisione prezzi prevista dal Codice Appalti. In particolare, saranno illustrati i 20 indici di costo TOL (Tipologie omogenee di lavorazioni) in base ai quali sarà adottato il decreto ministeriale per la determinazione dell’indice sintetico revisionale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 60, comma 4 del Codice. CONFAPI ANIEM SU SUPERBONUS SISMA: PROROGARE SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO Co un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, Confapi Aniem, in prossimità dell’approvazione della Legge di Bilancio, ha nuovamente sollecitato interventi per precisare i contenuti della proroga del Superbonus nelle aree del sisma, tali da garantire il completamento della ricostruzione. Il Presidente Nazionale Giorgio Delpiano ha sottolineato come “la norma, nella sua attuale formulazione, non faccia alcun riferimento allo sconto in fattura né alla cessione del credito, prevedendo esclusivamente la detrazione fiscale spalmata in dieci anni dai proprietari degli immobili tramite detrazione IRPEF. La proroga ha un senso solo se ricomprende lo sconto e la cessione, altrimenti i suoi effetti sarebbero assolutamente inadeguati alla portata dei lavori in corso”. Posizione sostenuta e ribadita con forza da Enzo Marcozzi, Presidente Confapi Aniem Teramo e delegato Nazionale di Confapi Aniem per il sisma, che ha evidenziato la sostanziale inutilità della semplice detrazione fiscale per la quale “servirebbe una capienza fiscale molto alta, quanti proprietari sarebbero realmente in grado di sfruttare questa detrazione? Ma soprattutto quanti di essi sarebbero in grado di anticipare le somme per i lavori?”. “E’ necessario quindi – continua Marcozzi - estendere la proroga anche ai cantieri del sisma 2009, al momento ancora esclusi, ampliare il termine “detrazione”, includendo sconto in fattura e cessione del credito ed eliminare il divieto di compensazione dei crediti fiscali almeno per i crediti maturati dai bonus legati alla ricostruzione post-sisma 2016 e 2009”. Per Confapi Aniem si tratta di misure fondamentali per garantire la ricostruzione, senza le quali di fatto si creerebbe un vero blocco dei lavori. PATENTE A CREDITI: RIUNIONE ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO Confapi Aniem, insieme alle altre parti sociali e ai professionisti interessati, è stata convocata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro il prossimo 11 dicembre per un confronto sulle tematiche relative alla patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008). Nel corso dell’incontro saranno anche approfonditi aspetti riguardanti il funzionamento delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente al fine della formalizzazione, in tempi brevi, del relativo provvedimento istitutivo. 4 Si ricorda che sul sito dell’Ispettorato è presente il Manuale operativo per la gestione della piattaforma (Pac) contenente indicazioni operative sulla funzionalità gestionali (gestione deleghe, richiesta e visualizzazione della patente, ecc.) e faq. Si rinnova l’invito a segnalarci eventuali criticità nella gestione della patente. DALL’ITALIA LEGGE DI BILANCIO: RIFORMULATO EMENDAMENTO SU COMPENSAZIONE PREZZI Dopo una prima dichiarazione di inammissibilità, è stato riformulato l’emendamento sulla compensazione per il caro materiali nella legge di Bilancio che cerca di rendere strutturale e sostenibile il sistema superando i provvedimenti emergenziali degli ultimi anni. Per consentire l’ammissibilità della proposta emendativa, la norma consente alle stazioni appaltanti di aggiornare i prezzi fino alla chiusura dei cantieri sulla base dei prezzari regionali annualmente aggiornati secondo il nuovo Codice Appalti. Per coprire gli extra costi è prevista una copertura di 2,25 miliardi e la rimodulazione dei quadri economici dei lavori. Dal prossimo 1° gennaio 2026 la compensazione diverrebbe automatica e applicata sugli stati di avanzamento lavori, senza essere condizionata dalle verifiche sulla variazione dei prezzi, per tutti i contratti di lavori pubblici riferiti a gare pubblicate entro il 30 giugno 2023. “I maggiori importi … al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante … nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023”. Confermata inoltre la scelta di definire “il prezziario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezziario nazionale, aggiornato con cadenza annuale … Per gli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di predisporre il prezziario nazionale è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche, di seguito denominato Osservatorio". Il prezzario nazionale non sostituisce i prezzari regionali, ma costituirà un riferimento, indicando per ogni lavorazione soglie di oscillazione dei prezzi, da cui Regioni e stazioni appaltanti potranno discostarsi solo motivando le scelte. APPROVATO IN C.D.M. IL DDL DELEGA SU CODICE DELL’EDILIZIA Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 4 dicembre, è stato approvato il disegno di legge, composto da 5 articoli, che delega il Governo ad adottare entro 12 mesi “uno o più decreti legislativi recanti il Codice dell’edilizia e delle Costruzioni volto alla riforma organica e alla semplificazione della 5 disciplina in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, anche al fine di adeguarla ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, mediante la semplificazione, la razionalizzazione e il riordino nonché la sostituzione della disciplina vigente”. Tra i principi da perseguire, il primo, enunciato nell’art. 2, riguarda “il riordino, all’interno di un testo normativo omogeneo, di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di edilizia e di disciplina tecnica delle costruzioni”. Altro obiettivo centrale è quello di definire e precisare i confini delle competenze Stato-Regioni. In merito alla classificazione delle irregolarità il provvedimento prevede di “definire a livello nazionale una comune classificazione delle tipologie di difformità dal titolo abilitativo edilizio, inclusa la disciplina delle tolleranze edilizie” e individuare altresì “ciascuna tipologia di difformità edilizia, con l’intento di prevenire incertezze interpretative nell’applicazione delle relative definizioni anche attraverso la fissazione di soglie, quantitative e qualitative oggettivamente misurabili, di scostamento delle situazioni di patologia astrattamente rilevabili in via di fatto dai titoli posseduti”. Dopo aver proceduto a tali definizioni si procederà a “semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o alla formazione dei titoli in sanatoria (...) definendo i termini perentori per la presentazione delle relative istanze, comunque antecedenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative”, disponendo “laddove necessario, modalità di rilascio dei predetti titoli in sanatoria vincolate alla realizzazione da parte del proprietario o avente titolo degli interventi essenziali di messa in sicurezza dell’immobile o di adeguamento del medesimo alle inderogabili norme tecniche di costruzione”. In materia di lottizzazioni irregolari, la delega si propone di “regolare le procedure di lottizzazione, garantendo il contraddittorio con l’interessato e modulando secondo criteri di proporzionalità il relativo regime sanzionatorio”. Ulteriori previsioni riguardano la definizione nazionale dei Livelli Essenziali di Prestazione in edilizia, la digitalizzazione e tracciabilità dei procedimenti, la revisione e ridefinizione degli interventi e dei titoli abilitativi, le procedure di sanatoria edilizia, la regolarizzazione degli abusi realizzati prima del 1967, la semplificazione dei cambi di destinazione d'uso e le strategie per favorire i processi di rigenerazione urbana. Da segnalare, in particolare, l’intento di intervenire sui provvedimenti autorizzativi (Permesso di Costruire, SCIA, CILA) promuovendo ulteriormente l'utilizzo dell’auto-certificazione, con meccanismi di silenzio-assenso attestati. IN GAZZETTA LA NORMA CHE RAFFORZA IL SILENZIO-ASSENSO SU IMMOBILI VINCOLATI In attesa dell’approvazione delle Legge Delega sul complessivo riordino delle procedure e dei regimi autorizzativi, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge n.182 (“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”) che interviene, all’art. 40, sul silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti immobili vincolati. La modifica normativa prevede che “qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire”. 6 In sostanza, se tutte le autorizzazioni vincolistiche sono già state acquisite e sono valide, la presenza del vincolo non blocca più la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire. ANAC SU FALSE DICHIARAZIONI IMPRESE E DIVIETO FRAZIONAMENTO APPALTI L’Anac ha inviato un atto di segnalazione a Governo e Parlamento per chiedere la revisione della normativa del Codice degli Appalti riguardante la presentazione di falsa documentazione da parte delle imprese ai fini dell’attestazione Soa. L’Autorità, in particolare, ha sollecitato un intervento per coordinare meglio le previsioni contenute negli artt. 96 e 100 del Codice e rendere più flessibile l’applicazione della sanzione interdittiva che Anac deve comminare all’impresa per un periodo di un anno. Attualmente tale termine non è suscettibile di graduazione, per cui Anac, nel comminare la sanzione non può tener conto della gravità dell’illecito e del livello di offensività della condotta. Diversamente, l’art. 96, comma 15 del Codice, per la presentazione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, prevede una sanzione interdittiva fino a due anni, però suscettibile di graduazione in funzione del dolo o della colpa e tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa “La condotta di falsa dichiarazione in fase di attestazione potrebbe essere ancora più lesiva di quella resa alla stazione appaltante in sede di gara, dal momento che la stessa avrebbe l’attitudine di alterare l’esito di più gare, potendo l’impresa presentare l’attestazione SOA anche per più di una gara e per tutta la durata della validità del certificato. Sarebbe auspicabile, dunque, che il Regolamento sanzionatorio di Anac continuasse a prevedere la possibilità di graduare la sanzione per falsa dichiarazione alla SOA, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 96, comma 15 del Codice, che, come su esposto, contiene la disciplina generale per la presentazione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, così da uniformare la disciplina sanzionatoria applicata in caso di presentazione di falsa documentazione in gara a quella comminata nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione alla SOA, essendo la condotta la medesima, sebbene perpetrata in sedi e momenti differenti”. L’Autorità ha sollevato il conflitto normativo tra l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice e gli artt. 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 al Codice e riguarda il quantum sanzionatorio applicabile dall'Autorità: “Anac, nell’irrogare la sanzione, non può attribuire peso al dolo e alla colpa e alla rilevanza e gravità dell’infrazione, contravvenendo così a quanto sarebbe invece richiesto dalla corretta attuazione del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione. Si auspica, quindi, anche per tale ultima questione, l’intervento del legislatore al fine di dirimere il contrasto normativo”. L’Autorità, inoltre, con un atto dello scorso 8 ottobre nell’ambito di un procedimento di vigilanza su un appalto nel Comune di Positano (Na), ha richiamato il divieto di frazionamento artificioso in lotti, tale da eludere le procedure selettive previste rispetto al valore complessivo e unitario dell’intervento. In particolare, l’Autorità ha evidenziato la condizione essenziale per procedere al frazionamento legittimo: presenza di un lavoro o servizio caratterizzato da autonomia funzionale, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre componenti dell’intervento. Anac ha ribadito che “l’articolazione di un appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente 7 considerata...............Il frazionamento deve essere possibile su un piano tecnico ....la giurisprudenza qualifica come illegittimo il comportamento dell’amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti “prive di autonomia funzionale” e della “idoneità a essere utilizzati autonomamente, anche senza il completamento delle restanti frazioni”. Pur rilevando come spesso non risulti semplice la valutazione tra legittima suddivisione in lotti funzionali e artificioso frazionamento, nel caso specifico l’Autorità ha ritenuto non conforme alla normativa l’operato della stazione appaltante, in considerazione dell’unitarietà del progetto esecutivo e della mancanza di autonomia funzionale delle lavorazioni. IN GAZZETTA IL DECRETO CON I NUOVI CAM Sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica contenente i nuovi Cam per l’edilizia, in vigore dal prossimo 1° febbraio 2026.Le disposizioni, che sostituiscono quelle del precedente D.M. n. 256/2022, consistono in criteri ambientali distinti in specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti. L’applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice, e integra i requisiti tecnici o obblighi normativi già vigenti per il settore. I criteri premianti sono da tenere in considerazione qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. Con il nuovo Decreto si estende il campo di applicazione: le nuove regole non si limitano agli edifici, ma riguardano tutti i contratti pubblici che hanno come oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. Sono fatte salve, naturalmente, le infrastrutture per le quali sono previsti criteri specifici, come le opere stradali. IL DECRETO PER LA DILAZIONE PAGAMENTI DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS E INAIL Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 è stato pubblicato il decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro sulla dilazione del pagamento dei debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili. Si tratta dell’attuazione della nuova disciplina sulla dilazione dei debiti dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. La norma attribuisce ai due Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili, per i casi di "difficoltà economico finanziaria temporanea". Il decreto, che rinvia a successivi atti dei consigli di amministrazione dei due Istituti la definizione delle modalità operative per formulare la richiesta, individua due tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti: • fino a 500.000 euro massimo 36 rate; • oltre 500.000 euro massimo 60 rate. Anche i criteri per la valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economicofinanziaria”, presupposto per accedere alla rateizzazione, saranno definiti con apposite delibere 8 dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto. RICOSTRUZIONE POST SISMA: ANNULLAMENTO GARA PER MANCATO AGGIORNAMENTO PREZZARI Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di verificare la congruità dei prezzi posti a base di gara, utilizzando prezzari aggiornati e parametri tecnico-economici rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato. Lo ha precisato il Tar Abruzzo con la sentenza n.480 del 6 Novembre u.s., con la quale ha disposto l’annullamento di una gara sulla ricostruzione post sisma del Centro Italia dal valore di 8 milioni indetta da un Comune di per l'affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione di un istituto scolastico. Il progetto esecutivo è risultato redatto utilizzando il Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2022, il Prezzario Abruzzo 2022 e il Prezzario Marche 2022 e i costi della manodopera erano stati determinati sulla base delle tabelle ministeriali del maggio 2019. Il bando era stato pubblicato a quasi due anni di distanza senza alcun aggiornamento dei valori economici. Il Tar ha rilevato come tra l'approvazione del quadro economico e la pubblicazione del bando fosse trascorso un periodo ben superiore ai tre mesi previsti dall'art. 17, comma 3-bis, del Codice Appalti, norma che trova applicazione anche alle opere soggette alla disciplina post-sisma. L’Ordinanza commissariale n. 126/2022, peraltro, attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di utilizzare il Prezzario Unico Cratere, in alternativa al prezzario regionale di riferimento vigente. Secondo i Giudici "l'aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico, quali le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni, l'effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell'appalto." FVOE ERRATO NON COMPORTA ESCLUSIONE DALLA GARA Il Tar Toscana (Sent. n. 1856 del 14 Novembre u.s.) si è pronunciato su un ricorso presentato dal secondo classificato a una gara che contestava un errore nella compilazione del Fvoe da parte dell’aggiudicatario. In particolare, il raggruppamento vincitore della procedura aperta aveva indicato un codice identificativo errato per consentire alla stazione appaltante il recupero dei documenti necessaria alla verifica dei requisiti; successivamente aveva presentato un’autocertificazione per favorire l’acquisizione diretta dei dati. Il Tar ha respinto il ricorso sostenendo che la stazione appaltante fosse legittimata ad acquisire tale autocertificazione e che la fattispecie configurasse una “mera regolarizzazione di carattere documentale, sempre suscettibile di soccorso istruttorio” Secondo il Tribunale il fascicolo virtuale “rappresenta un sistema di supporto alla verifica dei requisiti, non un elemento costitutivo della legittima partecipazione”, la cui mancanza o incompletezza, in assenza di una norma che preveda tale atto come requisito a pena di esclusione, non può produrre effetti espulsivi. ESCLUSIONE PER DISCORDANZA TRA CCNL DICHIARATO E DETERMINAZIONE COSTI MANODOPERA Il Consiglio di Stato (Sent. n.9510 del 3 Dicembre u.s.) ha ritenuto che la discordanza tra il CCNL dichiarato dall’impresa nei documenti di gara e quello utilizzato per calcolare i costi della 9 manodopera rende l’offerta non verificabile e giustifica l’esclusione dell'operatore dalla procedura. Il caso specifico riguardava una procedura aperta (accordo quadro relativo alla manutenzione della segnaletica autostradale) nell’ambito della quale era stata espressamente richiesta l’applicazione del CCNL Edile. Nella tabella dei costi della manodopera, però, un operatore aveva indicato i valori del CCNL Metalmeccanico, pur impegnandosi ad applicare il CCNL Edile in fase esecutiva, senza peraltro presentare alcuna dichiarazione di equivalenza; ciò nonostante, la Stazione Appaltante aveva ritenuto regolare l’offerta e proceduto all’aggiudicazione, con conseguente ricorso del secondo classificato. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha annullato l’aggiudicazione evidenziando che l’offerta deve essere coerente con il CCNL applicato nell’esecuzione; l’assenza di una dichiarazione di equivalenza (comunque da verificare) a supporto dell’applicazione di un diverso CCNL determina l’indeterminatezza dell’offerta e giustifica l’esclusione. CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO SOTTOSCRITTO CONTRATTO INTEGRATIVO A GENOVA Lo scorso 2 Dicembre Confapi Aniem Genova e le rappresentanze territoriali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno firmato il contratto integrativo provinciale per il settore edile, valido fino al 2 Dicembre 2028. Nell’ambito del rinnovo è stato condiviso l’impegno sulla sicurezza e sulla lotta al dumping contrattuale, sul sostegno alle pmi locali (impegno a richiedere alle stazioni appaltanti di riservare almeno il 50% degli inviti nelle procedure negoziate senza bando sotto soglia comunitaria alle imprese operanti nel territorio della Città Metropolitana di Genova) e, in particolare, sulla sensibilizzazione nei confronti delle stazioni appaltanti nell’applicazione dei meccanismi compensativi rispetto al fenomeno del “caro materiali”. L'EVR, quale premio variabile legato all'andamento congiunturale del settore, avrà un tetto massimo determinato nella misura del 4% calcolato sui minimi di paga. La Cassa Edile Genovese erogherà un "indennizzo per carenza" di 150,00 euro complessivi (max 50,00 euro/giorno) per eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni, fino a tre eventi nell'anno. Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, il contratto implementa e razionalizza i meccanismi premiali a favore delle imprese virtuose in regola con gli adempimenti verso la Cassa Eidle e gli obblighi di formazione e sicurezza. Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.). Le riduzioni più significative sono: • le imprese in possesso di specifici requisiti di regolarità e iscritte alla Cassa Edile da almeno 120 mesi possono beneficiare di una riduzione dell'A.P.E. allo 0,55%. 10 • per le imprese che, oltre a tali requisiti, hanno regolarmente denunciato e versato la contribuzione contrattuale per ciascun mese dell'anno di gestione, e sono iscritte da almeno 120 mesi, il contributo A.P.E. non è dovuto (0%). Inoltre, per le imprese più virtuose (iscritte da almeno 120 mesi e in possesso di tutti i requisiti A e B), fino al 28/02/2026: • la misura del contributo per il "Fondo prepensionamenti" è ridotta allo 0,10% (anziché 0,20%). • il versamento del contributo per il "Fondo incentivo all'occupazione" non è dovuto. COSTITUITO FORMEDIL MOLISE PMI E ARTIGIANATO Dopo un ampio confronto tra le parti territoriali e nazionali, la sottoscrizione dell’accordo del 9 settembre u.s. e l’approvazione dello statuto da parte di Formedil Nazionale, lo scorso 3 dicembre si è formalmente costituito Formedil Molise Pmi e Artigianato, costituito da Confapi Aniem Molise e dalle Organizzazioni territoriali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo statuto e dai contratti collettivi nazionale e territoriale stipulati fra Confapi Aniem e le stesse Organizzazioni Sindacali. ANIEM ABRUZZO: INCONTRO CON SOPRINTENDENTE CHIETI E PESCARA Dopo aver incontrato la Soprintendente di l’Aquila e Teramo, nei giorni scorsi ANIEM Abruzzo si è confrontata con la dott.ssa Chiara Delpino, Soprintendente alle Opere Pubbliche per le province di Chieti e Pescara. In particolare è stato affrontato il tema dello snellimento e della certezza delle procedure che coinvolgono la Soprintendenza, con particolare riferimento alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8981 del 17 novembre 2025, che ha confermato un principio di grande rilievo per il comparto: in conferenza di servizi, il silenzio della Soprintendenza equivale ad assenso, con effetti consolidati e non superabili da un parere negativo tardivo. Si tratta di un chiarimento che rafforza la stabilità dei procedimenti e limita il rischio di blocchi o ripensamenti successivi. Sul punto, l’ANIEM ha insistito affinché la Soprintendenza si attivi concretamente per confermare questo principio soprattutto verso quelle Amministrazioni che restano inadempienti (scaricando così la responsabilità sulla mancata pronuncia della stessa Soprintendenza) nonostante il decorso dei termini di legge. L’Associazione ha segnalato, inoltre, la necessità di rendere più fluido il rapporto con gli uffici durante i sopralluoghi in corso d’opera e di semplificare la gestione delle varianti non sostanziali, che spesso non richiederebbero un nuovo iter o ulteriori appesantimenti procedurali. È stata altresì sottolineata l’importanza di una gestione più rapida e omogenea dei Certificati di Esecuzione Lavori anche durante l’avanzamento del cantiere, al fine di evitare ritardi nel rilascio delle attestazioni SOA alle imprese. Ulteriori richieste di Aniem, infine, hanno riguardato il settore estrattivo con particolare riguardo alle modalità e ai tempi delle autorizzazioni paesaggistiche.

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