Confapi Aniem News 28-2025
CCNL EDILIZIA: SOTTOSCRITTE LE “CODE CONTRATTUALI” Lo scorso 31 Ottobre Confapi Aniem e Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil hanno sottoscritto gli accordi contrattuali in attuazione del rinnovo del 15 aprile 2025. La prima intesa riguarda la condivisione del documento tecnico su Denuncia Unica e Trasferta al quale dovranno adeguarsi tutte le Casse Edili/Edilcasse. Resta fermo l’obbligo di denuncia per cantiere, con la possibilità per l’impresa di indicare un c.d. cantiere generico al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: • lavoro privato non soggetto a verifica di congruità; • massa salari denunciata nel “cantiere generico” non superiore a 7.000 euro/mese; • presenza in denuncia di almeno un altro cantiere indicato con almeno un lavoratore denunciato. La seconda intesa prevede l’utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo Prepensionamento da parte di ciascuna Cassa Edile/Edilcassa per prestazioni straordinarie rivolte agli operai (per un ammontare complessivo di 30 milioni): sostegno studio per i figli degli operai deceduti per infortuni sul lavoro, sostegno per gravi patologie, contributo una tantum di 500 euro per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo (canone di locazione, rate di mutuo). Nel biennio 2026-2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro per il Fondo Incentivo Occupazione. Premialità per imprese e lavoratori saranno individuate, infine, sulla base di quanto quantificato dalle Casse Edili/Edilcasse entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dall’anno corrente). La definizione e le modalità di erogazione saranno stabilite nell’ambito della contrattazione di 2° livello. CONFAPI ANIEM SU LEGGE DI BILANCIO: PREOCCUPAZIONE SUL BLOCCO COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI L’art. 26 del DDL Bilancio prevede, a partire dal 1° luglio 2026, il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per il pagamento di contributi INPS e INAIL. Di seguito il testo della disposizione. I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario. La misura rischia di avere un impatto pesantissimo sul sistema delle imprese e, in particolare, sul comparto dell’edilizia e sulla gestione dei crediti. 4 Si pensi alle imprese e agli intermediari finanziari che operano con i crediti derivanti dai bonus per la ristrutturazione edilizia, inclusi quelli legati agli interventi di ricostruzione post-sisma 2016. In tale contesto, anche la proroga del superbonus per il 2026 rischia di risultare vana. Confapi Aniem ha già segnalato la necessità di rimuovere tale limitazione in sede di esame parlamentare del provvedimento. E’ stato altresì richiesto di includere nella proroga del superbonus nelle aree del cratere anche il sisma del 2009 e di chiarire che la proroga ricomprenda, oltre alle detrazioni, lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tale posizione, unitamente all’esigenza di rifinanziare la proroga per la compensazione sul rincaro dei materiali, è stata rappresentata da Confapi nel corso dell’audizione parlamentare sulla legge di Bilancio svoltasi lo scorso 3 Novembre. INTERPELLO DI CONFAPI ANIEM AL MASE Confapi Aniem ha presentato un interpello Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito all’applicazione della normativa in materia ambientale, con particolare riferimento all’interpretazione di uno degli aspetti attuativi del DM del 28 marzo 2018, n. 69. Considerato quanto previsto dalla disciplina sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero e alle modalità di reintroduzione nel ciclo produttivo del granulato di conglomerato bituminoso, è stato chiesto al Ministero di chiarire e definire le possibilità di utilizzo dello stesso e se l’uso di tale materiale possa essere equiparato all’uso di materiali vergini. DALL’ITALIA IN GAZZETTA IL NUOVO DECRETO SICUREZZA CON LA PREVISIONE DEL BADGE DI CANTIERE Lo scorso 28 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge contenente Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Ottobre u.s. Il decreto, composto da 21 articoli, che modificano nuovamente il Testo Unico sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), concentra l'attività di vigilanza dell'INAIL (prevedendo un potenziamento dell’organico) nei confronti degli operatori che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per l’introduzione del badge di cantiere (già previsto in diversi contesti territoriali) e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Saranno successivamente valutati ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile) da ricomprendere nello stesso ambito. 5 La tessera di riconoscimento, utilizzata come badge, sarà dotata di un codice univoco di contraffazione recante gli elementi identificativi del dipendente e sarà disponibile anche in modalità digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL. Le modalità di attuazione saranno determinate con successivo decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dell’attuale D.L. Con l’art. 3 si interviene sulla disciplina della patente a crediti, disponendo che la decurtazione dei crediti scatti all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza, incrementando da 6.000 a 12.000 euro la sanzione minima in caso di verificato mancato possesso della patente e, con decorrenza 1° gennaio 2026, aumentando la decurtazione punti (da 1 a 5) nel caso di impiego di lavoratori irregolari, al momento della notifica del verbale di accertamento emesso dagli organi di vigilanza (non più a seguito di accertamento definitivo). Il decreto interviene anche sulla formazione e sul monitoraggio degli infortuni, prevedendo, in particolare: • il rafforzamento della formazione per RLS. L'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni, entro 90 giorni, l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento; • l'adozione di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Ministero del Lavoro e Inail, sentite le parti sociali, adotteranno entro sei mesi linee guida nazionali per l’identificazione, la raccolta e l’analisi degli eventi che avrebbero potuto generare infortuni. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni; • in relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce inoltre una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. L’Inail trasferirà ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinandoli a progetti di diffusione della cultura della sicurezza, promuoverà interventi formativi nei settori a maggiore incidenza infortunistica (in particolare costruzioni, logistica e trasporti) in collaborazione con i Fondi interprofessionali e con le parti sociali comparativamente più rappresentative e campagne informative rivolte alle scuole, con l’obiettivo di integrare la sicurezza nel percorso educativo. CONFERMATA LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50% Il Ministero del Lavoro ha pubblicato (nella sezione “Pubblicità legale” del proprio sito), il decreto direttoriale 29 settembre 2025 avente a oggetto la determinazione per l’anno 2025 della riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile prevista dall’art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 (come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2019). Per l’anno 2025 tale riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell’11,50%. 6 La riduzione, oggetto di verifica annuale, è prevista dall’articolo 29, comma 2, del D.L n.244/1995 (convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995) e consiste in un’agevolazione contributiva, applicabile solo agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Tale agevolazione si applica sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici, restando escluso il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Il datore di lavoro deve: • risultare in regola con gli obblighi contributivi (DURC); • applicare correttamente le retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali e dagli eventuali accordi aziendali; • non aver riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei cinque anni precedenti (art. 36-bis, comma 8, d.l. 4 luglio 2006, n. 223). ANAC: AGGIORNATO IL MANUALE PER LA QUALIFICAZIONE SOA L’Anac ha approvato il nuovo “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, aggiornando il precedente testo del 2014. Il nuovo documento adegua il Manuale ai contenuti del Decreto Legislativo n.36/2023 e al relativo Decreto Correttivo n.209/2024, ai più recenti Comunicati dell’Anac e agli orientamenti più consolidati della giurisprudenza. Tra le revisioni in base alle modifiche intervenute con il Codice Appalti, si segnala quella sull’utilizzo dei rami d’azienda. Poiché il legislatore ha confermato in quindici anni il periodo di attività documentabile ai fini del conseguimento della qualificazione, si è reso potenzialmente possibile portare in valutazione ai fini della qualificazione un ramo d’azienda acquisito ben oltre i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto con la Soa, circostanza che non renderebbe più “attuali” gli indicatori calcolati sulla base dell’atto di cessione. Per tale motivo sono state fornite specifiche indicazioni per casi in cui l’impresa cessionaria richieda la valutazione di un ramo aziendale acquisito oltre i sei mesi dalla stipula dell’atto di cessione; in tal caso l’impresa avente causa dovrà comprovare di aver maturato, in tale arco temporale, requisiti propri nell’ambito di attività del ramo di azienda acquisito. Il termine di sei mesi, infatti, si ritiene congruo affinché possa ritenersi possibile la piena integrazione nel proprio complesso aziendale del ramo acquisito. Anac ha ritenuto opportuno, inoltre, fornire specifiche indicazioni riguardo al ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel Codice riguardo l’utilizzo di tale istituto in gara e del consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Autorità ha introdotto due condizioni preliminari per il recupero in avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria, oltre che un limite temporale entro il quale verificare – in capo all’impresa ausiliaria priva di attestazione - i requisiti speciali che effettivamente possono essere posti in disponibilità dell’ausiliata. Una condizione preliminare riguarda l’ultimo bilancio dell’impresa ausiliaria, che deve risultare depositato non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell’ausiliata; la seconda condizione è il rispetto del primo indicatore della reale funzionalità/produttività, in analogia a quanto stabilito per la valutazione delle cessioni d’azienda. In coerenza con tali due condizioni, Anac ha ritenuto opportuno stabilire in sette 7 anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento l’arco temporale riferibile ai requisiti da portare in valutazione dell’ausiliaria. ANAC: LEGITTIMO PREVEDERE OBBLIGO DI SOPRALLUOGO Con il Parere n.407 del 15 Ottobre u.s., relativo a una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di pulizia, l’Anac ha precisato che, nell’esercizio della sua discrezionalità, la stazione appaltante può legittimamente prevedere l’obbligo di sopralluogo assistito quale condizione necessaria per la presentazione di un’offerta consapevole e tecnicamente adeguata. Secondo l’Autorità si tratta di un adempimento sostanziale e strumentale al principio di risultato, essenziale per conoscere le condizioni operative e i luoghi di esecuzione del servizio oggetto della gara: ciò rientra nelle prerogative dell’art. 92 del Codice Appalti che legittima la previsione di un termine perentorio per la richiesta del sopralluogo, purché non irragionevole e idoneo a garantire un ordinato svolgimento della fase preparatoria. Nel caso oggetto del parere, l’Anac ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante valutando congruo, calibrato e non lesivo del principio di concorrenza il termine fissato; la richiesta tardiva del concorrente, presentata tre giorni dopo la scadenza, non poteva essere accolta, in quanto avrebbe comportato una riapertura generalizzata dei termini, in contrasto con le esigenze di celerità e buon andamento del procedimento. I CHIARIMENTI DEL MASE SULLA PRODUZIONE DI AGGREGATI RECUPERATI Il MASE, direzione generale economia circolare e bonifiche, ha risposto a due interpelli relativi all’applicazione del nuovo Decreto Ministeriale n. 127/2024, End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto). I chiarimenti, in particolare, hanno riguardato: 1) il recupero delle terre e rocce da scavo finalizzato alla produzione di aggregato recuperato e i suoi possibili utilizzi per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate. 2) la possibilità di miscelazione dei rifiuti inerti, per la produzione di aggregato recuperato, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione. Sulla prima questione, la normativa vigente (art. 184-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006 e Direttiva 2008/98/CE) prevede che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Il recupero presuppone pertanto la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate. Ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 (mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006). 8 In merito al secondo quesito, ossia la possibilità di miscelazione dei rifiuti inerti senza necessità di una specifica autorizzazione, il Ministero precisa che il processo di lavorazione prevede alcune fasi meccaniche - quali frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate - elencate a titolo non esaustivo dalla normativa; non viene dunque esclusa la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché gli stessi siano quelli elencati nella Tabella 1 del D.M. n,127/2024 e che tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui allo stesso decreto. Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto. TAR LAZIO: APPALTI PNRR E AUMENTO IMPROVVISO COSTO MATERIALI Secondo il Tar Lazio (Sent. n.17793 del 16 ottobre u.s.), in un appalto Pnrr (soggetto a una disciplina speciale) le varianti in fase di esecuzione sono considerate eventi imprevedibili e possono trovare copertura economica con le economie derivanti dai ribassi formulati in sede di gara. Il caso specifico ha riguardato la realizzazione di un asilo nido, finanziato dal Pnrr; in fase di progettazione l’ente locale aveva riscontrato un significativo incremento del costo, dovuto alla variazione dei prezziari regionali di riferimento e, per rispettare le scadenze imposte dal Pnrr, l’ente aveva proceduto a uno stralcio funzionale del progetto. Successivamente, a fronte di economie derivanti dai ribassi in sede di gara, aveva adottato una variante per reintrodurre la parte dell’intervento precedentemente stralciata. Il Tar ha ritenuto “che gli interventi oggetto di variante – tesi alla reintroduzione delle opere stralciate – erano già previsti e sono funzionali alla realizzazione del progetto originario”. Successivamente la sentenza ha richiamato l’art. 24 D.L. n. 13/2023 “che consente l’utilizzo dei risparmi di spesa in via generale anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, stabilendo al comma successivo un obbligo di mera comunicazione delle varianti in corso d’opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR”. Il Tar ha quindi ritenuto le varianti riconducibili (ai sensi della normativa speciale Pnrr), a un evento imprevisto e imprevedibile, quale si deve ritenere l’anomalo incremento del costo dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera. CONSIGLIO DI STATO: SUL CUMULO REQUISITI, DIFFERENZE TRA CONSORZI STABILI E RETI DI IMPRESE Il Consiglio di Stato (Sent, n.8289 del 27 ottobre u.s.) è intervenuto sul regime di qualificazione applicabile alle reti di imprese e alle differenze con i consorzi stabili con particolare riferimento al c.d. cumulo alla rinfusa. Dopo un articolato esame della normativa vigente, i Giudici hanno evidenziato come la rete si distingua dalle altre forme di collaborazione tra imprese, in quanto focalizza l’attenzione sul perseguimento di obiettivi strategici comuni di crescita: svolge una funzione di interazione tra i partecipanti, laddove (a differenza, in particolare, dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi, 9 in primis quelli a rilevanza esterna) l’assunzione delle decisioni strategiche non è delegata ad una capogruppo ma rimane in capo a ciascuna impresa. Le imprese che la compongono rimangono dunque formalmente indipendenti, limitandosi a porre in essere “relazioni di co-produzione” attraverso accordi incentrati su meccanismi di comunicazione e di coordinamento. L’art. 68, comma 20 del vigente Codice Appalti, recante la disciplina applicabile ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari, precisa che tale articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Quanto al consorzio stabile, il Consiglio di Stato, richiamando orientamenti ormai ritenuti acquisiti, lo definisce una forma di aggregazione tra operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica che operano e partecipano in proprio alle gare, oppure, “in base allo stabile rapporto organico con le imprese associate giovandosi senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa”. L’istituto del cd. “cumulo alla rinfusa”, secondo i Giudici, rappresenta un meccanismo che consente ai consorzi stabili di potersi qualificare, cumulando i propri requisiti di capacità tecnica ed economica a quelli maturati dalle imprese consorziate, in una sorta di avvalimento ex lege. Il Consiglio di Stato, richiamando le norme del Codice, ha ritenuto non corretta l’assimilazione alle reti d’impresa, le quali, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile sono ad esso equiparate esclusivamente ai fini della “qualificazione SOA” e non alla qualificazione alla gara. In assenza dunque di una norma espressa che lo consenta, va ribadita pertanto, l’impossibilità giuridica di applicare il cumulo alla rinfusa alle reti di imprese, in quanto istituto di carattere eccezionale valevole per i soli consorzi stabili e dunque insuscettibile, in assenza di formale previsione ad hoc, di applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti. CONSIGLIO DI STATO: NECESSARIA VALUTAZIONE DELL’ANAC SU UTILITA’ DELL’ISCRIZIONE AL CASELLARIO Il Consiglio di Stato (Sent. n.8471 del 31 Ottobre 2025) è intervenuto per precisare i presupposti necessari che devono sussistere per procedere all’iscrizione nel casellario Anac. Nel caso preso in esame, l’Autorità, su segnalazione dell’ente appaltante (Comune di Crotone) aveva proceduto all’annotazione di un’impresa individuando l’inadempimento nel rifiuto “…di sottoscrivere un nuovo contratto d’appalto a parziale rettifica di quello già stipulato in precedenza per adeguarlo ai nuovi importi”. L’impresa aveva evidenziato gli errori e le contraddizioni dell’Amministrazione, che prima aveva richiesto la nullità parziale del contratto e, successivamente, ne sollecitava l’esecuzione. Il Tar accoglieva il ricorso dell’impresa, non condividendo altresì l’utilità dell’annotazione nel Casellario; l’ente appaltante aveva conseguentemente promosso l’appello al Consiglio di Stato. Nella sentenza, i Giudici condividono la sussistenza di comportamenti non lineari da parte dell’Amministrazione comunale e rilevano che l’Anac avrebbe dovuto valutare la sussistenza degli elementi che giustificano l’utilità dell’iscrizione. In sostanza, il Consiglio di Stato richiama l’Anac sulla necessità di svolgere una valutazione ponderata sull’utilità dell’annotazione al Casellario, rifiutando ogni automatismo tra segnalazione dell’ente appaltante e annotazione stessa. 10 Già in passato, il Consiglio di Stato aveva “evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo l’ANAC “procedere ad una attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara” (Cons. Stato, n. 1318 del 2020). Ciò in quanto le Amministrazioni appaltanti “dal casellario traggono informazioni sul comportamento tenuto dagli operatori economici in occasione della pregressa partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, nonché nell’esecuzione degli atti negoziali stipulati con altri committenti pubblici”. L’Anac, quindi, “non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale” ed è “chiamata ad effettuare una valutazione in ordine all’utilità della notizia da annotarsi”. DALL’EUROPA LE NUOVE SOGLIE EUROPEE PER GLI APPALTI Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 Ottobre u.s., i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2026. Le soglie sono così determinate: • 5.404.000 euro per gli appalti pubblici di lavori (compresi i settori speciali); • 140.000 euro per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni centrali; • 216.000 euro per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni non centrali. La soglia di 5.404.000 euro è fissata anche per tutte le concessioni. CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO INCONTRO TRA ANIEM PESCARA-CHIETI E REGIONE ABRUZZO SU LEGGE ATTIVITA’ ESTRATTIVE Lo scorso 3 Novembre si è svolto un incontro tra Confapi Aniem Pescara Chieti, rappresentata da una delegazione guidata dal Presidente Davide Lucente e la Regione Abruzzo, rappresentata dall’Arch. Pierpaolo Pescara, Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente e dal Dott. Dario Ciamponi, Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, per un 11 aggiornamento sulla nuova legge regionale per le attività estrattive, attualmente in fase di definizione. Il Presidente Lucente ha evidenziato alcune criticità che continuano a rendere difficoltoso il lavoro delle imprese, in particolare le lunghe attese per il rilascio delle autorizzazioni e per l’esecuzione delle necessarie verifiche dell’ufficio preposto presso i siti di cava. A fronte di quanto esposto dai rappresentanti della Regione che hanno sottolineato come l’ufficio regionale sia attualmente penalizzato dalla carenza di personale, Confapi Aniem ha anticipato che presenterà alla Direzione Generale della Regione Abruzzo una formale richiesta di potenziamento dell’ufficio. Nel corso dell’incontro è stata altresì valutata l’importanza della fase che precede la Conferenza di Servizi quale momento di interlocuzione preventiva sul progetto, che rende la successiva valutazione più semplice ed efficace. La nuova legge regionale, della quale è stata elaborata una prima bozza sulla quale Aniem presenterà le proprie osservazioni, avrà l’obiettivo di definire e semplificare le pratiche autorizzatorie, creando le condizioni per un’autorizzazione unica che comprenda anche la valutazione paesaggistica. In tema di competenze resta da chiarire se e quali funzioni verranno attribuite ai Comuni e quale potrebbe essere la cornice normativa in cui questi dovrebbero operare, auspicando che le perplessità più volte evidenziate dall’Aniem a tal riguardo, possano eliminare ogni forma di discrezionalità per prevenire eventuali intralci all’attività delle imprese.





















