Confapi Bari BAT

Email   Facebook   Instagram   LinkedIn

NEWS

Confapi Aniem News N.12 9 maggio 2025

 

 

FILIERA DELLE COSTRUZIONI ALLA BIENNALE DI VENEZIA

La Filiera delle Costruzioni partecipa alla 19. Mostra Internazionale di Architettura de La Biennale di Venezia. Le Associazioni Imprenditoriali, tra le quali Confapi Aniem rappresentata dal Presidente Giorgio Delpiano, e le Organizzazioni Sindacali intervengono nell’ambito di “Construction Futures”, progetto articolato e occasione di confronto con il mondo della ricerca, grazie alla collaborazione con alcuni prestigiosi atenei internazionali e con il contesto ampio e interdisciplinare della cultura. Un laboratorio aperto, un'occasione per iniziare a ridefinire l'intero settore delle costruzioni, affinché lavoratori e industria non siano solo pronti al cambiamento, ma ne siano protagonisti, e siano pronte nell’utilizzo di tecnologie avanzate, ponendo al centro innovazione e sostenibilità, formazione e sicurezza, lavoro e crescita, regolarità e legalità. Un percorso iniziato lo scorso gennaio con la campagna di comunicazione “Noi che veniamo da lontano”, incentrata sullo spot di e con Luca Zingaretti, che ha espresso il tratto genetico del settore tra storia, tradizione e progresso. Proprio in questa visione si inserisce la partecipazione della Filiera a Construction Futures di Carlo Ratti. Tutte le organizzazioni datoriali e sindacali che animano la Filiera sono convinte, infatti, che l'intelligenza artificiale possa offrire strumenti e soluzioni per migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità nel settore delle costruzioni, rendendo i progetti più intelligenti e reattivi alle esigenze del mercato e a quelle dello sviluppo ambientale e sociale. Progetti che vanno dalla manutenzione predittiva alla sicurezza sul lavoro, con analisi dei dati relativi agli incidenti e l'identificazione di modelli di rischio per migliorare le pratiche e ridurre gli infortuni. APPLICAZIONE CCNL NEI BANDI DI GARA: ASSOCIAZIONI E SINDACATI RICHIEDONO INTERVENTO A ITACA Nei giorni scorsi le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei principali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile hanno trasmesso una nota congiunta a Itaca (associazione delle Regioni e Province autonome) e, per conoscenza, ad Anac per sollecitare un intervento chiarificatore nei confronti delle Regioni e delle stazioni appaltanti, “affinché venga assicurato il pieno rispetto della normativa vigente ed evitata l’applicazione di CCNL non idonei, fonte di distorsioni nel mercato e gravi ricadute sulla qualità del lavoro”. Nel far presente che i Contratti sottoscritti da tali organizzazioni sono applicati a circa 100.000 imprese e 600.000 lavoratori, è stato richiesto alle stazioni appaltanti pubbliche di agire in coerenza con quanto disposto dall’art.11 del Codice Appalti e dal nuovo Allegato I.01, anche al fine di garantire concorrenza leale e sicurezza nei cantieri. 4 DALL’ITALIA CONFERENZA DI SERVIZI: PROROGA E ESTENSIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE Il 7 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge relativo alla conversione del d.l. n.25/2025 (“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”) contenente anche misure sulla disciplina della conferenza di servizi. In particolare, si prevede la proroga al 31 dicembre 2026 dell’applicazione delle procedure semplificate e accelerate nelle conferenze di servizi decisorie (introdotte originariamente dal decreto-legge 76/2020 fino al 31 dicembre 2024). Tali procedure prevedono la riduzione dei tempi decisionali, l’organizzazione di una sola riunione conclusiva e la formula del “dissenso costruttivo”, che obbliga a formulare osservazioni accompagnate da prescrizioni e misure per consentire comunque di pervenire ad un assenso. La proroga delle procedure semplificate coinvolge anche le procedure relative alle opere previste dal PNRR e dal PNC. MIT: IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI LOTTO Con il parere n. 3320 del 3 aprile 2025 il Mit ha fornito chiarimenti sull’imposta di bollo da applicare in relazione a un unico contratto riguardante più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico: è stato richiesto, in particolare, se nel caso in cui si rediga un solo contratto contenente i dati di più lotti vinti da uno stesso soggetto in una gara d’appalto, l’imposta di bollo debba essere calcolata sull'importo complessivo o distintamente per ciascun lotto. Il Ministero ha precisato che, nonostante la forma unitaria del contratto, ciascun lotto configura un autonomo rapporto giuridico rilevante ai fini dell’imposta di bollo. A supporto di tale pronuncia, viene evidenziato che “l'articolo 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 prevede l'utilizzo del modello F24 ELIDE per il versamento dell'imposta di bollo, richiedendo l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG). Poiché ogni lotto è associato a un CIG distinto, ciò rafforza l'interpretazione secondo cui l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun lotto, in quanto rappresenta un rapporto contrattuale autonomo”. Pertanto, anche se viene sottoscritto un unico documento contrattuale, l’imposta deve essere corrisposta per ciascun lotto. SOTTOSCRITTO L’ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE Nei giorni scorsi è stato raggiunto l’accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’intesa prevede: la rivisitazione, la modifica e l’accorpamento degli accordi attuativi del Testo Unico Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), l’aggiornamento dell’allegato XIV dello stesso testo (corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori), l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo, ivi compresi i datori di lavoro, le modalità di 5 verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Il nuovo accordo disciplina la durata minima del corso per datori di lavoro, pari a 16 ore. Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore. Vengono riconosciuti i corsi di formazione per datore di lavoro già erogati, i cui contenuti siano conformi al nuovo Accordo. Si segnala, altresì, una specifica disposizione relativa al comparto delle costruzioni per il corso lavoratori: i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo. La validità dei percorsi “16ore-MICS” non è più limitata ai nuovi ingressi nel settore e non è più subordinata all’accordo sindacale tra le parti firmatarie del CCNL. ANAC SU VARIANTI E REQUISITI PROPROZIONATI Con una delibera del 16 aprile u.s., l’Anac è intervenuta sulla legittimità di una variante in un appalto di servizi. La questione è riconducile nell’alveo dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 (precedente Codice Appalti), ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere alla variazione della prestazione contrattuale, in corso di validità, tramite ricorso alle cd. varianti in corso d’opera solo in presenza di “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice”, purché la modifica non alteri “la natura generale del contratto”. La disposizione si riferisce a modifiche che non sono state indicate nei documenti di gara perché, al momento della procedura, non potevano essere previste neanche in termini di mera possibilità. L’Autorità ha ribadito la necessità dei presupposi indicati dalla norma (circostante impreviste e imprevedibili): non rileva che la variante approvata rispetti l'aumento o la diminuzione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12), se le condizioni indicate nei commi 1 e 2 non vengono rispettate. La legittimità delle varianti deve essere valutata nel rispetto complessivo della norma che, nel caso specifico, non sono state riscontrate e hanno indotto l’Autorità a ritenere illegittima la variante. Anac ha rilevato che “la variante risulta carente sotto il profilo dei presupposti normativi idonei a legittimare la sua adozione, è del tutto irrilevante che la società abbia rispettato i limiti di importo prescritti. E, in definitiva, le soluzioni adottate in corso di esecuzione, relativamente allo slittamento dei tempi del rilascio del sistema, al maggiore utilizzo del contratto, all’impiego di risorse maggiori rispetto alle previsioni, si qualificano in concreto come soluzioni adottate per colmare difetti organizzativi, funzionali e di programmazione imputabili ad una errata gestione da parte della stazione appaltante”. Nel richiamare il considerando 109 della Direttiva 2014/24/UE, le circostanze imprevedibili devono ritenersi quelle che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, 6 delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Si ricorda che l’art. 120 dell’attuale Codice Appalti (D. Lgs. n.36/2023) prevede che “i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento … per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale”. In un’altra delibera, sempre del 16 aprile u.s. inerente all’affidamento di un servizio tecnico, l’Autorità ha annullato una gara che richiedeva un fatturato globale annuo minimo di 1,5 milioni di euro (per ciascuno dei tre esercizi finanziari del triennio antecedente) e un servizio analogo già svolto per almeno un esercizio finanziario nel triennio 2021-2024, nei confronti di un unico committente, per un importo minimo di 1 milione di euro. Considerato l’importo annuo dell’appalto, pari a 200.000 euro, l’Anac ha ritenuto abnormi tali previsioni, tenuto conto del dovuto rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis previsti dall’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023. Alla base dell’annullamento disposto dall’Autorità, è stata altresì contestata la corretta definizione dell’importo a base di gara che non considerava adeguatamente i costi della manodopera e della manutenzione impianti. ANAC AGGIORNA BANDO TIPO SU SERVIZI E FORNITURE Nei giorni scorsi Anac ha pubblicato un aggiornamento del Bando tipo n.1/2023 relativo alle procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra le soglie europee, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. L’aggiornamento, al quale hanno preso parte Consip, Itaca e Invitalia, fa seguito al decreto correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. n.209/2024) e resta aperto ai contributi degli stakeholders fino al prossimo 5 giugno. In particolare, sono state recepite le novità in tema di digitalizzazione con l’adeguamento delle modalità di gestione e trasmissione dei dati attraverso le piattaforme digitali. ISTAT: GLI INDICI DEL SETTORE COSTRUZIONI L’Istat ha pubblicato i propri indici relativi al settore costruzioni per il mese di marzo. A marzo 2025, i prezzi alla produzione delle costruzioni per edifici residenziali e non residenziali crescono dello 0,5% su base sia mensile sia annua (era +0,4% la crescita tendenziale il mese precedente); quelli di Strade e ferrovie diminuiscono dello 0,1% in termini congiunturali e crescono dello 0,1% in termini tendenziali (da +0,2% di febbraio). Gli indici rilevati sono i seguenti: Fabbricato residenziale: 116,1 Capannone industriale: 113, 5 Tronco stradale con tratto in galleria: 116,1 FABBRICATI RISTRUTTURATI PER VENDITA E IMMOBILI LOCATI: NO A ESENZIONE IMU Con due ordinanze del 21 aprile u.s., la Corte di Cassazione ha adottato un’interpretazione fortemente restrittiva sull’esenzione IMU dei fabbricati ristrutturati per la vendita e non locati (c.d. “fabbricati merce” delle imprese edili). 7 Con l’Ordinanza n. 10392, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esenzione dall’IMU prevista per gli “immobili merce” non spetta per i fabbricati che l’impresa acquista e ristruttura per destinarli alla vendita. Secondo i Giudici rientrerebbero nel perimetro normativo i soli fabbricati costruiti “da zero” dall’impresa e non anche quelli acquistati dall’impresa e sottoposti a interventi di ristrutturazione prima della loro destinazione alla vendita. E ciò in quanto il fabbricato acquistato dall’impresa di costruzione risulta già immesso nel mercato immobiliare senza che, al momento dell’acquisto, risultino integrate le condizioni richieste dalla norma ai fini dell’esenzione. Con l’altra ordinanza (n. 10394) la Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui l’esenzione IMU prevista per gli “immobili merce” non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell’anno di riferimento. I Giudici, richiamando la normativa in questione, hanno evidenziato come vi siano due requisiti indispensabili per il riconoscimento dell’esenzione: la permanente destinazione alla vendita e la libera disponibilità da parte del proprietario, i quali devono perdurare per l’intero anno di riferimento. In tale contesto “un’eventuale concessione del godimento (anche se temporaneo o saltuario) a terzi a titolo di locazione o di comodato farebbe venir meno, con l’interruzione della continuità nell’anno di riferimento, il requisito della “permanente destinazione alla vendita”, che sola ne giustifica l’esenzione da IMU”. ADE: VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E DURF L’Agenzia delle Entrate (Risposta n.123 del 29 aprile u.s.) è intervenuta sull’applicabilità dell’obbligo di versamento, senza possibilità di compensazione, delle ritenute fiscali, contributive ed assistenziali da parte dell’appaltatore per i propri dipendenti impiegati in appalti di importo superiore a 200.000 euro con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, e utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso – art.17-bis del D.Lgs. 241/1997. L’Agenzia ha anzitutto richiamato i contenuti dell'art. 17 bis del decreto n. 241, evidenziando che per la tipologia di appalti oggetto della norma, il committente deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per ogni singolo lavoratore dipendente impiegato nei lavori o servizi. Qualora l’impresa non versi le ritenute, il committente è tenuto a sospendere il pagamento del corrispettivo fino al 20% del valore complessivo dell’appalto, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Tale disciplina non si applica (ed è possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali), se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi, in presenza di tutti i seguenti requisiti: a. essere in attività da almeno 3 anni; b. essere in regola con gli obblighi dichiarativi; c. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora 8 dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione; d. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. In relazione a quest’ultima condizione, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo allo specifico quesito, chiarisce che, ai fini del calcolo della citata soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale rispetto all’ammontare dei ricavi, non rientra l’IVA figurativa sulle operazioni riferite a “servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione”. In riferimento all’accesso al Durf, l’Agenzia ha ritenuto che un’impresa, pur in regola, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter acquisire il Documento Unico di Regolarità Fiscale per il solo fatto che una ampia parte delle proprie operazioni è non imponibile ai fini IVA. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del requisito del 10% contano solo i versamenti “realmente” registrati in conto fiscale: le operazioni non imponibili, per quanto frequenti e legittime, non concorrono al computo complessivo. TAR LAZIO: QUALIFICAZIONE SEMPLIFICATA PER CATEGORIE NON PREVALENTI SOTTO I 150.000 EURO Il Tar Lazio (Sent. n.8585 del 5 maggio u.s.) è intervenuto sulle modalità di determinazione del valore dei lavori ai fini dell’applicazione delle procedure di qualificazione semplificata previste dal Codice Appalti. Il caso specifico riguardava un bando di gara (importo complessivo di € 21.900.000) che prevedeva, tra le altre, il possesso della categoria “non prevalente” OG11 – impianti tecnologici, classifica I, importo € 75.000,00. Un offerente aveva dichiarato che le lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OG11 sarebbero state eseguite da impresa priva della relativa categoria SOA, ma qualificata per la stessa con i certificati dei lavori analoghi, essendo l’importo sotto soglia, ma la stazione appaltante aveva escluso l’offerta per difetto di qualificazione. Dall’esclusione deriva il ricorso dell’impresa accolto dal Tar. Secondo i Giudici, infatti, “al di sotto della soglia di € 150.000 i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti “semplificati” di capacità tecnica contemplati dall’art. 28, co. 1, dell’all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023″. I requisiti indicati dalla norma, in particolare, sono relativi a: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica. 9 Il nuovo Codice precisa peraltro che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”), in base al quale (oltreché in base ai principi del risultato e della fiducia), ai sensi del successivo art. 4 (“criterio interpretativo e applicativo”), devono essere interpretate e applicate tutte le disposizioni del codice”. Ne consegue – secondo il Tar - che il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria OG11 ben può essere dimostrato, nel caso di specie, con la qualificazione “semplificata” di cui all’art. 28, salvo restando il potere-dovere della stazione appaltante di svolgere le verifiche. CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO DAVIDE LUCENTE NUOVO PRESIDENTE DI CONFAPI ANIEM PESCARA-CHIETI Lo scorso 29 Aprile, Davide Lucente è stato eletto dal Consiglio Direttivo nuovo Presidente del Collegio Confapi ANIEM Pescara-Chieti. Davide Lucente, che subentra a subentra a Luigi Pagnini giunto al termine del suo mandato, ricopre attualmente anche il ruolo di Presidente dell’Edilcassa Abruzzo. Il Consiglio Direttivo ANIEM Pescara-Chieti, eletto a marzo scorso dall’Assemblea, risulta così composto: Lorenzo Di Battista, Davide Lucente, Giuseppe Luciani, Massimiliano Maccarone, Massimo De Cesaris, Vincenzo Mammarella, Marco Cinquesei, Fausto Di Tomasso, Luca Grassi, Fabrizio Nanni e Alessio Perilli. “Sono onorato per la fiducia che i colleghi del Consiglio Direttivo hanno voluto accordarmi — ha dichiarato il neopresidente Davide Lucente — il mio impegno sarà orientato alla valorizzazione delle imprese associate, al rafforzamento del dialogo con le istituzioni e alla promozione dell’innovazione nel settore. Voglio esprimere un sentito ringraziamento a Luigi Pagnini per il prezioso lavoro svolto durante gli anni della sua presidenza, il suo impegno ha contribuito in maniera determinante al consolidamento dell’associazione e alla crescita della rappresentanza territoriale. Desidero inoltre esprimere piena fiducia nella struttura operativa di ANIEM Pescara-Chieti, che quotidianamente lavora con competenza e dedizione al servizio delle imprese associate, offrendo assistenza, supporto tecnico e una presenza costante e concreta accanto agli imprenditori”. Luigi Pagnini, a sua volta, ha voluto rivolgere al neo Presidente i “migliori auguri di buon lavoro, sono certo che saprà guidare l’associazione con competenza, visione e spirito di servizio verso le imprese del comparto”.

Il nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Se acconsenti all’uso dei cookie, clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa"