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Confapi Aniem News La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini N. 16

LA GIUNTA DI PRESIDENZA DI CONFAPI ANIEM Il 9 Giugno si è riunita la Giunta di Presidenza di Confapi Aniem. Dopo la relazione del Presidente che ha evidenziato il percorso compiuto nel biennio trascorso, soprattutto nell’ambito delle relazioni sindacali, è stato illustrato il programma di sviluppo della Categoria già oggetto di un primo confronto con il Presidente confederale nei giorni scorsi. Il progetto prevede risorse a disposizione di Aniem, un rafforzamento della struttura e una maggiore autonomia operativa anche in termini di comunicazione e iniziative esterne. Il Presidente ha auspicato la più ampia condivisione da parte di tutti i componenti di Giunta, invitandoli a valutare l’importanza strategica del piano per la crescita di tutti i territori e della categoria con positive ricadute su tutto il sistema. Dopo ampio dibattito, la Giunta di Presidenza ha deliberato di dare mandato al Presidente di proseguire il confronto con la Confederazione al fine di riconoscere a Confapi Aniem un importo minimo definito per l’attuazione del programma nel triennio 2025-2028. Nel corso della Giunta, inoltre, sono state approfondite le dinamiche attuative dell’accordo con Ance: le organizzazioni territoriali sono state invitate ad attivare i tavoli di confronto con i Sindacati per la sottoscrizione della contrattazione integrativa e con le rappresentanze Ance per la definizione delle intese territoriali sulle casse edili. Su questi progetti, e nel rispetto delle tempistiche indicative previste dall’accordo nazionale, i Collegi edili sono stati sollecitati a informare tempestivamente l’Associazione Nazionale in modo da attivare le opportune sinergie. IN ARRIVO NUOVE MISURE SULLA SICUREZZA: AVVIATO IL CONFRONTO AL MINISTERO DEL LAVORO Confapi ha partecipato alla riunione svoltasi il 13 giugno u.s. al Ministero del Lavoro per avviare un confronto strutturato sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso della riunione, che ha fatto seguito a quella dell’8 maggio u.s. a Palazzo Chigi, è stata consegnata alle parti sociali una bozza di decreto (che si vorrebbe approvare entro il prossimo mese di luglio) nella quale si segnalano i seguenti aspetti: ▪ l’stensione della tutela assicurativa per personale scolastico e studenti a decorrere dall’anno accademico 2025-2026; ▪ il rafforzamento della formazione in tema di prevenzione da parte dell'INAIL, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti; ▪ la predisposizione di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le micro, piccole e medie imprese; ▪ il potenziamento della rete ispettiva INAIL e il superamento delle criticità territoriali; 4 ▪ una riflessione sul coordinamento della sicurezza nelle filiere degli appalti e la definizione puntuale del ruolo del coordinatore di sito. Sono state inoltre richiamate tematiche già affrontate nell’incontro svoltosi a Palazzo Chigi tra le quali: ▪ l’utilizzo delle risorse INAIL per la formazione dei lavoratori e la stabilizzazione dell’assicurazione scolastica; ▪ la revisione del modello OT23, con l’obiettivo di incentivare le imprese che investono in sistemi di gestione della sicurezza; ▪ l’introduzione strutturale di un piano di comunicazione straordinario nelle scuole e l’integrazione della sicurezza nei programmi didattici; ▪ un’analisi sull’estensione della “patente a crediti” ad altri settori. Nell’ambito della conversione del decreto a sostegno dei comparti produttivi, approvato lo scorso 12 giugno dal Consiglio dei Ministri, si stanno inoltre valutando ulteriori misure per fronteggiare le ondate di calore estive. Sono stati altresì programmati i seguenti tavoli tecnici di approfondimento: • Tavolo su Appalti e Cantieri con focus su tracciabilità dei lavoratori (badge), definizione dei ruoli degli RLS e rafforzamento delle misure di sicurezza nei cantieri. • Tavolo sulla Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro sulla qualificazione e sul rafforzamento dei percorsi formativi per lavoratori e datori di lavoro. • Tavolo sul Rischio Clima per l’analisi e la definizione delle misure di contrasto agli effetti climatici estremi, da affrontare sotto tre profili: o metodologico (valutazione del rischio e gestione operativa); o normativo (adattamento delle attuali previsioni di legge); o contrattuale (eventuali accordi tra le parti sociali). È stata preannunciata già questa settimana la convocazione dei tavoli su: • Appalti e Cantieri. • Rischio Clima. Resta attivo in via permanente il Tavolo generale sulla sicurezza sul lavoro, quale sede stabile di confronto con le parti sociali. LA FILIERA COSTRUZIONI ALLA BIENNALE: PRESENTATO IL PRIMO INCONTRO CONSTRUCTION FUTURES Il 13 Giugno la Filiera delle Costruzioni ha presentato alla Biennale di Venezia il primo appuntamento del ciclo di incontri nell’ambito di CONSTRUCTION FUTURES Research Lab, progetto di ricerca articolato su più studi tematici. All’incontro, dal titolo Artificiale Collettivo, che ha consentito di spaziare dalle intelligenze collettive e condivise alla storia delle grandi cattedrali gotiche, sono intervenuti, Mario Rasetti (Professore Emerito di Fisica Teorica, Politecnico di Torino), Giuseppe Italiano (Professore di Computer Science, Direttore Ai4Society – Università Luiss Guido Carli), Antonello Marotta (Professore di progettazione, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Università degli Studi di Sassari), Elena Lovera (Presidente di Formedil) e Luigi Serio (Professore aggiunto di Economia e gestione delle imprese alla Cattolica di Milano). 5 Gli incontri proseguiranno in autunno nelle seguenti date: 25 settembre (Naturale Artificiale), 16 ottobre (Le intelligenze per governare le trasformazioni delle città), 5 novembre (Il rapporto Uomo Macchina) e 21 novembre (Le intelligenze al servizio del patrimonio). DALL’ITALIA MANUTENZIONE STRADE: SALVINI PREANNUNCIA 350 MILIONI PER REINTEGRARE IL PIANO Si attende un prossimo provvedimento per reintegrare i fondi sul piano pluriennale di manutenzione delle strade. Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un incontro con le rappresentanze del Ministero dell’Economia, dell’Anci e dell’Upi ha preannunciato “una proposta per reintegrare 350 milioni di euro alle Province per gli anni 2025-2026”. Il comunicato diffuso dal Mit precisa che “i fondi saranno vincolati al rispetto di una serie di adempimenti finalizzati alla massima velocizzazione dei cantieri, per evitare che le risorse rimangano inutilizzate” …. il nuovo testo normativo “sarà inserito nel primo provvedimento utile” che potrebbe essere la legge di conversione del “decreto infrastrutture” all’esame del Parlamento, come peraltro richiesto anche da Confapi Aniem nel recente documento trasmesso alla commissione parlamentare. I PARERI DEL MIT SU SUBAPPALTO E VARIANTI Con il parere n. 3526 del 3 giugno u.s., il Ministero Infrastrutture ha fornito chiarimenti sul tema del subappalto necessario in relazione alla qualificazione nei contratti pubblici di lavori, a seguito dell’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 80/2014. In particolare, è stato richiesto se, nel vigente quadro normativo, permanga un riferimento espresso al subappalto necessario per sopperire all’eventuale mancanza di qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, in considerazione del fatto che l’allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 – attualmente unico riferimento normativo di dettaglio – non lo menziona esplicitamente. La risposta del MIT ha evidenziato che, pur in assenza di un espresso richiamo normativo, il subappalto necessario continua ad essere ammesso relativamente alle lavorazioni scorporabili. “Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria” Tale possibilità è stata confermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2015) e da più recenti pronunce (Cons. Stato, IV, n. 648/2025 e V, n. 1793/2024), che ne sanciscono la conformità al principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice. 6 Con un altro parere (n.3517 del 3 giugno u.s.), il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture è intervenuto sull’applicazione della disciplina relativa alle varianti (art. 120 del Codice Appalti), come modificata dal decreto correttivo, “ai contratti in essere, stipulati in vigenza del predetto nuovo codice 36/2023”. Per il Mit “ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 209 del 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 120 senza le modifiche apportate dal correttivo”. INL: DISCONOSCIMENTO LAVORO AUTONOMO E PATENTE A CREDITI L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 964 del 4 giugno u.s., ha esaminato il caso del mancato possesso della patente a crediti da parte di un lavoratore autonomo, precisando che non sussiste l’applicazione della sanzione (prevista dal nuovo art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008), qualora l’accertamento in cantiere dimostrasse un rapporto di subordinazione con l’impresa appaltante nei confronti della quale andranno adottate le sanzioni connesse. Nell’ipotesi specifica oggetto del parere, “il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria. In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, sarà necessario procedere nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. “Riguardo a tale ultimo aspetto si rileva che, in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore “riqualificato”, laddove si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima …. alla sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000”. Secondo l’Ispettorato non si possono attribuire responsabilità al committente per “l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente”. Sempre in tema di patente a crediti si segnala, infine, che il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo in Senato lo scorso 10 giugno, ha dichiarato che sono circa 450.000 le imprese in possesso della patente. POLIZZE CATASTROFALI: LE SCADENZE DEFINITIVE Con la conversione in legge del decreto sulle polizze catastrofali da parte della Legge 27 maggio 2025, n. 78 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/5/2025) è stato definito il quadro delle nuove scadenze. I termini entro cui le imprese devono assicurarsi sono diversificati in base alla loro dimensione: • hanno tempo fino al 1° ottobre 2025 le medie imprese, definite secondo la Raccomandazione 2003/361/CE: meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o bilancio totale non superiore a 43 milioni di euro; • la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, definite secondo la Raccomandazione 2003/361/CE: sono ritenute piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o bilancio totale non superiore a 10 milioni di euro e micro 7 imprese quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o bilancio totale non superiore a 2 milioni di euro; • per le grandi imprese (definite dalla Direttiva 2023/2775) è stata mantenuta la scadenza del 31 marzo 2025. Le conseguenze derivanti dalla mancata stipula dell’assicurazione (come la preclusione all’accesso a contributi pubblici) scatteranno dalla data in cui l’obbligo diviene effettivo per la specifica categoria d’impresa. Per le grandi imprese, questa disposizione si applica dal 30 giugno 2025. Il provvedimento precisa inoltre che l’obbligo assicurativo riguarda gli immobili con regolare titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, inclusi quelli oggetto di sanatoria o per i quali è in corso un procedimento di regolarizzazione (sanatoria, condono). Se un’impresa assicura beni di proprietà di soggetti terzi (ad esempio oggetto di locazione) impiegati nella propria attività e non già assicurati, l’indennizzo sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene. All’imprenditore è comunque riconosciuto un diritto al rimborso dei premi pagati e un risarcimento per il lucro cessante (fino al 40% dell’indennizzo) se il proprietario non destina l’indennizzo al ripristino del bene. IL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE: LE REGIONI INTERESSATE Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un bando da 76,5 milioni di euro, destinato alla riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Bando è riservato agli enti locali ed è finanziato con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027. Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno rispettare le seguenti scadenze: - aggiudicazione dei lavori: 31 dicembre 2025 - conclusione dei lavori: 31 ottobre 2026 - collaudo e chiusura: 15 dicembre 2026 - rendicontazione: 31 dicembre 2026 CONSIGLIO DI STATO: MANCATA INDICAZIONE DI COSTI DELLA SICUREZZA ADEGUATI COMPORTA ESCLUSIONE Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4896/2025) ha confermato l’esclusione di un’impresa che non aveva indicato i costi aziendali della sicurezza. Il contenzioso ha riguardato i lavori di realizzazione e messa in esercizio del nuovo Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, comprensivo di manutenzione quinquennale, da aggiudicarsi con procedura aperta con il criterio del minor prezzo. Nel corso della procedura si contestava al concorrente di non aver giustificato la congruità dei costi aziendali per la sicurezza, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, e se ne dichiarava l’esclusione. L’art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023 stabilisce che “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia 8 di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. Il Consiglio di Stato ritiene che “la disposizione è oltremodo chiara nel prevedere che tutti gli oneri gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere specificamente indicati nell’offerta. La legge ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo. L’omessa indicazione degli stessi comporta, dunque, la necessaria esclusione dell’offerta medesima”. Il richiamato art. 110, comma 5, inoltre, prevede due ipotesi di esclusione, “quello in cui le giustificazioni non siano risultate sufficienti a spiegare il livello dei costi o dei prezzi indicati in offerta…. quello dell’offerta anormalmente bassa per ... la non congruità dei costi aziendali indicati in offerta”. Nel caso oggetto della sentenza, l’importo indicato in offerta era “macroscopicamente e palesemente” insufficiente per far fronte ai costi necessari alla sicurezza dei lavoratori. Pertanto, l’estromissione dalla procedura riguardante l’accertata non congruità dei costi della sicurezza è una causa di esclusione imposta ex lege, non necessita di precisazione nella legge di gara e non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione. Aggiunge infine il Consiglio di Stato, nel rigettare il ricorso del raggruppamento escluso, che neanche “è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione al solo scopo di “far quadrare i conti”, ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo”. Si introdurrebbero, in tal caso, “elementi di negoziazione sul contenuto strutturale dell’offerta del tutto incompatibili con la garanzia di par condicio tra i partecipanti alla selezione”. CONSIGLIO DI STATO: SI’ ALLA SANABILITA’ DEL MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC Il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n.6 del 9 giugno 2025) è intervenuto sul controverso tema della sanabilità del soccorso istruttorio in caso di mancato versamento del contributo Anac. I Giudici hanno anzitutto evidenziato i due orientamenti emersi nella giurisprudenza. Un primo orientamento ritiene che il mancato pagamento del contributo entro il termine per la presentazione delle offerte comporti l’obbligo di esclusione dell’operatore economico, senza possibilità per la stazione appaltante di esercitare il soccorso istruttorio, mentre un secondo orientamento ammette, invece, l’adempimento tardivo anche a seguito di soccorso istruttorio. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è espressa favorevolmente a tale secondo orientamento. La funzione del contributo non è assimilabile a quella relativa al possesso dei requisiti generali e speciali (che devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda), ma è quella di consentire l’autonomia finanziaria dell’Autorità a garanzia della sua indipendenza. Si tratta, pertanto, di una “condizione estrinseca” rispetto alla procedura di gara, nel senso che l’adempimento di tale obbligazione non è finalizzato, come invece è per i requisiti di ordine generale e speciale ad attuare direttamente gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori, ma è finalizzato a perseguire interessi pubblici differenti, che sono 9 quelli di consentire ad una Autorità indipendente di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore in esame. Secondo l’Adunanza del Consiglio di Stato, quindi, la normativa (art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 e dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023) deve essere così interpretata: “fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”.

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