DIRETTIVO CONFAPI ANIEM Il Comitato Direttivo di Confapi Aniem si riunirà il prossimo 15 Ottobre, alle ore 11,30, nella doppia modalità in presenza o online. All’ordine del giorno è prevista la nomina della nuova Giunta di Presidenza.

REGOLAMENTO EUROPEO APPALTI: IL COMUNICATO DI CONFAPI ANIEM 

Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha diffuso un comunicato stampa contenente le prime valutazioni sul nuovo Regolamento europeo in materia di appalti sopra soglia. In attesa di osservazioni più dettagliate che emergeranno anche dalle valutazioni del gruppo di lavoro confederale istituito a tal fine, il Presidente Giorgio Delpiano ha anticipato le seguenti valutazioni. “Dobbiamo naturalmente ancora valutare con attenzione tutti i contenuti del Public Procurement Act, ma siamo anzitutto preoccupati per il suo impatto rigido, privo del necessario adattamento alle realtà nazionali. Pur consapevoli dell’opportunità di armonizzazione e semplificazione delle norme europee attraverso l’adozione del regolamento, il rischio che ci appare evidente è quello di non tener conto della configurazione dei sistemi produttivi nazionali: l’impresa edile italiana è profondamente diversa da quella degli altri Paesi europei. Abbiamo sempre recepito le direttive europee adeguandole alla realtà delle pmi, connotazione tradizionalmente predominante nella nostra industria delle costruzioni. Ora il nuovo regolamento verrebbe calato dall’alto e, peraltro, con un impianto normativo profondamente diverso dal Codice dei Contratti. “Andando sui contenuti e, in particolare, sui sistemi di gara – continua Delpiano – ci preoccupa l’utilizzo generalizzato ed esasperato della negoziazione applicato anche nella procedura aperta. Apprezziamo il principio della proporzionalità dei requisiti e la scelta del miglior rapporto qualità prezzo come criterio di aggiudicazione, ma vorremmo fosse chiaro che i parametri valutativi e i criteri selettivi devono fondarsi su elementi oggettivi senza lasciar spazio a eccessivi ambiti discrezionali. Così come riteniamo assolutamente fondamentale, soprattutto in uno scenario geopolitico così fragile e mutevole, rendere obbligatoria la revisione prezzi per fronteggiare i possibili aumenti dei materiali e garantire l’equilibrio economico dei contratti. Infine, non condividiamo la previsione di indicazione dei subappaltatori già in sede di offerta, tenuto conto del tempo ampio che spesso intercorre tra esperimento della gara e effettivo inizio dei lavori”. 

3 “In sostanza – conclude Delpiano – vorremmo evitare effetti destabilizzanti e avere garanzie che la disciplina sia assimilabile dal nostro sistema economico”. 

LE COMUNICAZIONI CNCE SU “GRAVI PATOLOGIE” E “BONUS CASA” 

In applicazione di quanto previsto dai rinnovi dei Contratti Collettivi del settore edile, CNCE ha attivato all’interno del proprio portale web una sezione dedicata alla gestione delle pratiche sulle “gravi patologie”, accessibile al seguente indirizzo: https://apptech.cnce.it:8443/apptechClient/. Attraverso tale applicativo, le Casse Edili/Edilcasse possono trasmettere le domande di erogazione della prestazione e consultarne lo stato di avanzamento, nonché presentare, nei casi previsti dal Regolamento, le richieste di rimborso delle contribuzioni volontarie. Ricordiamo che il nostro CCNL prevede che “Fermo restando quanto previsto da art. 26 del CCNL Confapi Aniem, l’operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia presenterà una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi in casi di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti con allegata documentazione medica che comprovi la gravità della patologia. II Fondo nazionale prepensionamento interviene Con un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi, come individuato ogni anno da INPS, per la durata della predetta aspettativa. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE”. La stessa CNCE, inoltre, ha realizzato un apposito portale “Bonus Casa”. Su tale aspetto il CCNL Confapi Aniem prevede che “a ciascun Operaio edile che ne faccia richiesta verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo e/o del pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo”. Il sistema ha già elaborato la graduatoria delle prime 15000 richieste; non è stato raggiunto il numero massimo di domande ricevibili dal medesimo sistema (circa 43000 domande ricevute a fronte delle 50000 concordate). La Commissione ha comunque comunicato di voler procedere alla chiusura del portale per “cristallizzare i risultati della procedura e il numero complessivo delle domande ricevute, consentendo le successive valutazioni del caso”. 

FORMEDIL: FORMATORI PER AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO 

Formedil Italia sta valutando l’organizzazione di un percorso formativo rivolto ai formatori impegnati nei corsi relativi agli ambienti confinati o sospetti di inquinamento. L’iniziativa è destinata sia alla formazione di nuovi docenti, sia al rafforzamento delle competenze dei formatori già presenti negli organici degli Enti e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 16 ore, articolate in 8 ore di formazione teorica e 8 ore di attività pratica, e si svolgerà interamente in presenza. Modalità organizzative, calendario e procedure di iscrizione saranno comunicati successivamente. 

4 DALL’ITALIA PARERI ANAC SU VERIFICA ANOMALIA E QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE 

Con il parere di precontenzioso n.336 del 9 settembre u.s. l’Anac è intervenuta per precisare la corretta applicazione dell’art. 108, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici relativo alla valutazione dell’anomalia e, in particolare, al c.d. principio di invarianza (“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”). Nel parere dell’Autorità si precisa che prima dell’aggiudicazione, se l’esclusione di un concorrente deriva da una carenza dell’offerta, la regola da applicare è la regressione procedimentale, con conseguente ricalcolo della soglia di anomalia che dovrà “applicarsi ogni qual volta un’offerta sia stata esclusa perché invalida e/o carente dei requisiti”. In sostanza, il principio di invarianza ha efficacia solo dopo l’aggiudicazione. Nel caso esaminato, “l’esclusione del concorrente giunto primo in graduatoria conseguiva in maniera pressoché automatica dalla presentazione di un’offerta invalida … invece che da una valutazione discrezionale in autotutela da parte della stazione appaltante, ne consegue che, in conformità alle precedenti indicazioni, la regressione procedimentale all’evento espulsivo costituisce la regola, non potendo ammettersi la deroga costituita dal principio di invarianza”. L’Anac ha quindi condiviso la scelta della stazione appaltante che ha “correttamente disposto il ricalcolo della graduatoria a seguito dell’esclusione del primo classificato, non ancora aggiudicatario, per carenza di un requisito essenziale dell’offerta”. Con il parere n.334 del 9 Settembre u.s., l’Anac si è inoltre pronunciata sul criterio da adottare nelle attività di manutenzione per distinguere un appalto di lavori da un appalto di servizi. Il caso esaminato nel parere riguardava una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e della fornitura di segnaletica verticale, in questo caso le attività comprendevano un insieme coordinato di attività (monitoraggio, programmazione, manutenzione, gestione della banca dati) sulla base delle quali l’Autorità ha ritenuto corretta la qualificazione della procedura come appalto di servizi. In via generale, riprendendo anche precedenti analisi interpretative della stessa Autorità e della giurisprudenza, si ritiene che “il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei lavori pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) attraverso l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale; viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una modifica essenziale e significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi”. Occorre quindi, secondo l’Anac, valutare in concreto l’oggetto del contratto e le prestazioni nel loro complesso, verificando se la modificazione della realtà fisica rappresenti la componente 5 prevalente ed essenziale dell’affidamento; si precisa altresì nel parere che spetta “alla Stazione appaltante, nella definizione delle regole di gara, delineare la tipologia di prestazioni contrattuali richieste al futuro contraente in funzione dell’interesse pubblico perseguito, trattandosi di scelta rimessa all’ampia discrezionalità che l’ordinamento riconosce all’Amministrazione nel disegno della procedura di gara, in attuazione dei principi del risultato, della fiducia e della concorrenza….Tale processo valutativo è sindacabile solo per vizi di macroscopica irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti”.

 I NUOVI DOCUMENTI DISPONIBILI NEL FVOE 

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), strumento dell’Anac attraverso il quale le stazioni appaltanti possono verificare le autodichiarazioni rese dagli operatori economici e verificare i loro requisiti, dovrebbe essere implementato nei prossimi giorni con ulteriori documenti. L’Autorità ha reso noto che già da fine settembre il fascicolo conterrà la certificazione IAF (attestazione internazionale rilasciata da organismi accreditati che certifica la conformità di un’organizzazione agli standard ISO), il certificato dei carichi pendenti e il bilancio aziendale. Nel Fascicolo risultano già disponibili, tra gli altri, il casellario giudiziario, le informazioni sulla regolarità fiscale, la visura camerale, il DURC, le informazioni antimafia e alcuni dati relativi al personale. 

SONO 3104 LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE PER I LAVORI 

L’Anac ha aggiornato i dati sulla qualificazione delle stazioni appaltanti: per il settore “Lavori” il numero di amministrazioni qualificate si attesta a 3.104 unità (di cui 813 solo per “Lavori” e 2.291 ricomprendenti anche “Servizi e Forniture”). I dati sono aggiornati alla metà dell’anno in corso. Il 57,7% delle amministrazioni sono qualificate per entrambi i settori, il 21,8% per il solo settore di qualificazione Servizi e Forniture e il 20,5% per il solo settore dei Lavori. Nella ripartizione regionale delle amministrazioni qualificate per il settore lavori emerge la Lombardia (393) seguita da Campania (321), Lazio (243), Sardegna (217), Puglia (179), Piemonte (177) e Veneto (176). 

INAIL: CHIARIMENTI SU PREREQUISITI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO PREVENZIONE 

Con nota del 18 settembre 2026, la Direzione centrale rapporto assicurativo dell’INAIL è intervenuta per fornire indicazioni alle strutture territoriali sui prerequisiti richiesti per l’accesso alla riduzione del tasso medio per prevenzione, meccanismo disciplinato dal modello OT23, con particolare riferimento ai controlli sull’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza. Il Modello aggiornato OT23 rilasciato il 24 luglio u.s. (Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio prevenzione Anno 2027) è pubblicato sul sito dell’Inail. La riduzione per prevenzione si applica al tasso medio di tariffa delle voci in cui sono assicurate le lavorazioni aziendali e si aggiunge all’eventuale riduzione per andamento infortunistico favorevole. Nella nota diffusa nei giorni scorsi, l’Istituto ha evidenziato che, già dal modello relativo all’anno 2025, è stato eliminato dalla guida operativa il riferimento che ancorava la verifica del 6 rispetto degli obblighi in materia di sicurezza alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento della domanda. Questa impostazione, infatti, è stata superata dalla modifica normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 19/2024 (convertito con legge 56/2024): un’eventuale irregolarità pregressa non preclude automaticamente l’accesso al beneficio, se sanata nei tempi previsti dalla normativa di settore. L’Inail, inoltre, ha reso disponibile l’aggiornamento delle FAQ relative ai singoli interventi previsti dal modello OT23 2027, destinato alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla riduzione del tasso medio per prevenzione. 

DURF: NELLA SOGLIA DEL 10% RICOMPRESE RITENUTE SU INTERESSI BANCARI E IMPOSTE ALL’ESTERO

 Lo scorso 16 Settembre in risposta ad uno specifico quesito (Risp.n.176), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, tra i versamenti fiscali considerati per il raggiungimento della soglia del 10% dei ricavi o compensi ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), sono ricompresi “le ritenute d’acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto”. Nella stessa nota si considerano ammissibili anche le imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito d’imposta. La normativa vigente prevede che nei periodi d’imposta relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, l’impresa, tra l’altro, deve aver effettuato complessivamente versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni. Si tratta altresì di chiarimenti che interessano anche la patente a crediti (punti), la responsabilità solidale negli appalti, (articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003) e tutti i casi nei quali le stazioni appaltanti richiedono comunque il Documento Unico di Regolarità Fiscale. 

TAR LAZIO SU MODIFICA COMPONENTE RTI Il Tar Lazio (Sent. n. 14923 del 15 Settembre u.s.) è intervenuto sulla possibilità di modifica di un componente del RTI. Il Codice dei Contratti offre la possibilità al raggruppamento temporaneo di imprese di partecipare alla gara pur in presenza di un componente interessato da una causa escludente. L’art. 97 prevede, in particolare, che se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di esclusione o non è in possesso di uno dei requisiti, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Ciò, secondo il Tar, rispetta, da un lato, la par condicio, che richiede ai partecipanti di essere in possesso dei requisiti alla data di presentazione dell’offerta e, dall’altro lato, assicura le esigenze pubbliche di finalizzazione della gara all’esecuzione della commessa attraverso una procedimentalizzazione della sequenza del subprocedimento rimediale che garantisca il rispetto della tempistica dell’affidamento della commessa e dell’esecuzione della stessa in tempi compatibili con i programmi pubblici, nel rispetto del principio del risultato. 

7 CONSIGLIO DI STATO: INCIDENZA DI FATTI PREGRESSI SUL GRAVE ILLECITO PROFESISONALE 

Una sentenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 7065 del 16 Settembre u.s.) interviene sulla valutazione di fatti pregressi che possono condizionare l’affidabilità dell’impresa e configurare l’ipotesi del grave illecito professionale con conseguente esclusione. I Giudici hanno evidenziato l’assoluta necessità di una specifica valutazione della stazione appaltante sul comportamento dell’operatore economico e sulla sua incidenza sull’integrità dello stesso. Senza tale valutazione motivata della rilevanza dei fatti, non può delinearsi l’ipotesi di grave illecito professionale e esclusione. Un precedente episodio, anche quando presenta elementi che in astratto potrebbero ricondurlo al grave illecito professionale, non può automaticamente avere effetti escludenti. Anche sulle presunte omissioni dichiarative dell’impresa, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le stesse devono essere individuate e considerate in relazione alla valutazione complessiva. In sostanza, è stata ribadita l’esigenza di accertare “tutti i presupposti previsti dall’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 – in primis la puntuale e motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, della concreta rilevanza, nel caso di specie (dunque una valutazione in concreto e non già solo in astratto, dei fatti riscontrati (e contestati)”. 

DALL’EUROPA CONSULTAZIONE PUBBLICA SU REGOLAMENTO EUROPEO APPALTI FINO AL 10 NOVEMBRE 

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta del nuovo Public Procurement Act. La consultazione sarà aperta fino 10 novembre; La stessa Commissione ha tuttavia precisato che questa scadenza potrebbe subire uno slittamento qualora le traduzioni ufficiali del testo nelle 24 lingue dell’Unione Europea non dovessero essere rese disponibili in tempi rapidi, il termine sarà prorogato per garantire a tutti i cittadini e le imprese dei Paesi membri una partecipazione equa e informata. 8

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