Confapi Aniem News

LE TRATTATIVE SUL RINNOVO DEL CCNL MATERIALI DA COSTRUZIONE

Si è svolto lo scorso 28 luglio l’incontro con le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del CCNL Materiali da costruzione.

Confapi Aniem, pur ribadendo l’esigenza imprescindibile di inserire una clausola di salvaguardia che salvaguardi il nostro sistema contrattuale rispetto ad altri rinnovi, ha presentato una proposta che prevede la definizione di aumenti retributivi sulla base degli indici Ipca Nei (dati relativi a giugno 2026).

Sono state ribadite inoltre ai Sindacati le richieste di delimitare il perimetro di applicazione della contrattazione artigiana, evitando un’evidente situazione di dumping contrattuale, e di acquisire risposte definitive in merito al nostro possibile ingresso nel Fondo Altea, ipotesi sulla quale Confapi Aniem aveva già presentato nei mesi scorsi un’ipotesi di adeguamento statutario.

Sulla proposta economica, i Sindacati hanno espresso apprezzamento pur ritenendo che debba essere rivista per garantire un recupero dell’inflazione; aperture sono state altresì fornite rispetto al confronto con gli artigiani sul quale i livelli confederali avrebbero già anticipato l’orientamento di non estendere alle PMI i prossimi rinnovi e sulla verifica delle condizioni relative all’adesione ad Altea.

Le parti si sono aggiornate al 18 settembre per la ripresa delle trattative.


SERVIZI INTEGRATI NEL SETTORE IMMOBILIARE: 7-8 OTTOBRE A BOLOGNA

Si segnala l’iniziativa di Unionservizi Confapi che patrocina il Forum Facility, l’evento di riferimento per il settore del Facility Management e dei servizi integrati, in programma il 7 e 8 ottobre 2026 a Bologna, in contemporanea con SAIE, la fiera delle costruzioni, progettazione, edilizia e impianti.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà l’efficienza nei servizi integrati, declinata attraverso quattro concept che rappresentano le principali fasi del ciclo di vita degli edifici e dei servizi connessi:

  • Progettare servizi e immobile in modo integrato.
  • Costruire edifici “smart” che facilitino la gestione operativa.
  • Avere cura del patrimonio per preservarne valore economico ed efficienza nel tempo.
  • Prevenire guasti attraverso dati, sensori, analisi predittiva e manutenzione programmata.

Nel corso delle due giornate saranno affrontati i principali temi che stanno ridisegnando il settore, tra cui digitalizzazione, intelligenza artificiale, sostenibilità, gestione dei patrimoni immobiliari e collaborazione tra i diversi attori della filiera.

Il programma è disponibile al seguente link:

https://www.forumfacility.com/it/agenda.html

Le registrazioni per il Forum sono ufficialmente aperte con la possibilità di usufruire della tariffa agevolata di 150 € a biglietto anziché 200 €.

Per ottenere lo sconto sarà sufficiente selezionare UNIONSERVIZI CONFAPI come associazione di appartenenza nel modulo di registrazione al seguente link:

https://www.forumfacility.comt/

DALL’ITALIA


D.L. INFRASTRUTTURE: OK A EMENDAMENTO SU SOSPENSIONE RECUPERO ANTICIPAZIONE

Nell’ambito dell’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto Infrastrutture (D.L. n.107/2026 contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti) la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento nel quale si dispone che le stazioni appaltanti, su richiesta delle imprese, potranno sospendere il recupero dell’anticipazione (prevista dall’art. 125 del Codice dei Contratti) nei lavori in corso di esecuzione.

Tale possibilità, esercitabile fino al 31 dicembre p.v. e non applicabile ai lavori Pnrr, è motivata dall’esigenza di garantire maggiore liquidità alle imprese durante l’esecuzione dei lavori contrastando, seppur come strumento finanziario temporaneo, il forte incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dei materiali da costruzione.

La disposizione, si precisa nella relazione che accompagna la norma, configura una facoltà per le stazioni appaltanti, e non un automatismo conseguente alla domanda dell’operatore economico. La stazione appaltante è quindi chiamata a valutare la richiesta, la durata strettamente necessaria della sospensione e la compatibilità della misura con le risorse disponibili.

La norma riguarda esclusivamente gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione. Restano pertanto fuori dall’ambito applicativo i contratti di servizi e di forniture.

Di seguito il testo dell’emendamento approvato:

1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel provvedimento non figura invece alcun emendamento sulla disciplina del Project Financing dopo che la Corte di Giustizia U.E. ha bocciato il diritto di prelazione a favore del promotore.

Il disegno di legge di conversione, ultimato il passaggio alla Camera dei Deputati, passa dalla prossima settimana all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.


ANAC: GARANTIRE OPERATIVITA’ DELLA PIATTAFORMA UNICA DELLA TRASPARENZA

Con un Atto di segnalazione trasmesso nei giorni scorsi a Governo e Parlamento, l’Anac ha richiesto interventi che consentano di applicare le disposizioni legislative (art. 8 del decreto-legge n. 19/2026) finalizzate ad attivare il collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali già alimentate dalle amministrazioni.

Pur riconoscendo l’obiettivo di valorizzare le banche dati e il principio del “once only”, che riduce gli oneri amministrativi e favorisce la consultazione delle informazioni, l’Autorità ha evidenziato la necessità di un intervento migliorativo per superare criticità che rischiano di limitare l’efficacia del nuovo sistema.

L’Autorità, in particolare, sottolinea l’opportunità di un aggiornamento dell’Allegato B del d.lgs. n. 33/2013, che individua le banche dati di riferimento: alcune banche dati risultano sostituite da nuovi sistemi, altre non sono più disponibili o non sono consultabili, mentre mancano riferimenti a piattaforme oggi fondamentali.

Ulteriori criticità riguardano il fatto che alcune banche dati non contengono tutti i dati richiesti sulla trasparenza oppure non rispettano le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento previste dallo stesso decreto.

Per superare queste criticità, l’Autorità propone un intervento normativo che rafforzi il ruolo della Piattaforma Unica della Trasparenza, già istituita presso Anac, trasformandola in un punto di accesso unico ai dati sulla trasparenza, interoperabile con le banche dati nazionali e utilizzabile anche per pubblicare le informazioni non presenti nelle stesse.

Il ricorso alla Piattaforma, segnala l’atto, è ancor più auspicabile per garantire la pubblicazione di dati, informazioni e documenti trasmessi alle banche dati laddove queste siano in fase di adeguamento o manutenzione e non siano quindi accessibili agli utenti, non contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa o non siano tempestivamente aggiornate.


MASE: LE LINEE GUIDA SULL’UTILIZZO DEGLI INERTI DA COSTRUZIONE

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato le linee guida contenenti istruzioni operative sull’End of waste degli inerti da costruzione e demolizione (decreto del Capo Dipartimento n. 139 del 2 luglio 2026).

Il documento riguarda i rifiuti non inclusi nell’elenco del D.M. 127/2024 (Regolamento sulla cessazione dalla qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale) destinati a produrre aggregati per gli impieghi già previsti dal decreto, come rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento.

Le linee guida sono destinate agli enti che devono svolgere le verifiche e rilasciare le autorizzazioni, riportando diversi allegati tecnici per orientare l’attività dei medesimi enti.

La complessità dei processi autorizzativi degli inerti si concentra sull’assenza di criteri generali e sull’esigenza di valutazioni “caso per caso” con pareri vincolanti di enti preposti (Ispra e Arpa) alla tutela dell’ambiente.

Le Linee guida, pertanto, si propongono di adottare metodologie uniformi a livello nazionale con un sistema di verifica dei requisiti e passaggi analitici finalizzati alla valutazione dei rischi ambientali.

Ai fini del recupero e riutilizzo andranno valutate le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche e l’eventuale presenza di contaminanti; attraverso la caratterizzazione del rifiuto, oltre ai parametri già identificati dal Dm End of waste, dovranno essere individuati i possibili ulteriori parametri che potrebbero influire sulla conformità degli aggregati prodotti dal processo di recupero.

EMERGENZA CALDO: LE INDICAZIONI DELL’INPS PER L’ACCESSO ALLA CIGO

Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’Inps ha illustrato le misure introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge Infrastrutture (n. 107/2026 pubblicato sulla G.U. del 26 giugno u.s.) a favore dei datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Il comma 1 dell’articolo 6 prevede, in particolare, “che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’edilizia e affini, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile”.

Le imprese edili possono pertanto accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria usufruendo dei seguenti vantaggi:

  • neutralizzazione dei periodi: le settimane di CIGO fruite per questi eventi non vengono conteggiate ai fini del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. In pratica, il “plafond” di cassa integrazione dell’impresa resta intatto;
  • nessun contributo addizionale: per queste richieste il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale;
  • nessuna anzianità minima richiesta: non si applica il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa dei dipendenti presso l’unità produttiva.

Le domande vanno presentate, con le consuete modalità telematiche, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività (es. per un evento iniziato a luglio, la domanda va inviata entro il 31 agosto).


LE NUOVE REGOLE SUL P.F. NELLE AREE DEL SISMA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.168 del 22 luglio u.s. è stata pubblicata l’ordinanza del commissario alla ricostruzione 2026, Guido Castelli, che, in considerazione anche della posizione assunta dalla Corte di Giustizia Europea in materia di Project Financing, indica le “disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER” (Comunità energetiche rinnovabili) nell’area del cratere.

L’art. 2, in particolare, prevede che “in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 5 febbraio 2026, pronunciata nella causa C-810/24, nell’esecuzione dei progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione, di cui all’ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche, è disapplicato l’art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023 … nella parte in cui prevede un diritto di prelazione a divenire aggiudicatario a favore del soggetto promotore”.

L’ordinanza elimina il diritto di prelazione cercando di tutelare gli investimenti sostenuti dal promotore privato con una serie di misure compatibili con il diritto europeo.

In riferimento alle spese sostenute dal promotore viene superato la percentuale fissa del 2,5% dell’investimento, inserendo un meccanismo parametrato oggettivo finalizzato a riconoscere al promotore il valore dell’attività progettuale.

Sono introdotte, infine, premialità a favore del promotore in sede di valutazione delle offerte fino a un massimo di 10 punti per valorizzare il lavoro progettuale svolto.


CONSIGLIO DI STATO: AUTOMATISMO NELL’APPLICAZIONE DEL “DECRETO AIUTI”

Con la sentenza n. 5244/2026 il Consiglio di Stato, modificando quanto deciso dal Tar, ha accolto il ricorso di un’impresa sull’applicazione della normativa relativa all’adeguamento dei prezzi (art. 26 del d.l. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti) in un appalto pubblico di lavori.

Le istanze di adeguamento dei prezzi presentate dall’appaltatore erano state respinte per la mancata formulazione di riserve sul certificato di regolare esecuzione e per l’assenza di una specifica richiesta dell’impresa ai fini dell’attivazione della procedura di accesso al Fondo previsto dalla normativa emergenziale.

Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello, affermando che la norma introduce un meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi, fondato su parametri oggettivi fissati dal legislatore e destinato a operare nella fase esecutiva del rapporto, senza richiedere un’istanza dell’appaltatore.

I Giudici hanno altresì precisato che il pagamento delle somme dovute segue gli stati di avanzamento dei lavori e non presuppone una preventiva costituzione in mora né una specifica iniziativa del creditore.


TAR LAZIO: NO AL SOPRALLUOGO A PENA DI ESCLUSIONE

Il Tar Lazio (Latina, Sent. n. 909 del 27 luglio u.s.) ha affermato che nessuna disposizione del Codice dei Contratti prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta.

La giurisprudenza, ha evidenziato il Tar, è concorde nel ritenere che la mancata effettuazione del sopralluogo non possa essere causa di esclusione, in ragione dell’espressa previsione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, d. lgs. n. 36/2023.

In particolare viene precisato che “nessuna disposizione del d. lgs. n. 36/23 prevede il sopraluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta; in questo senso, non può essere utilmente invocato l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23, secondo cui «le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati».

Infatti, la disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire alla stazione appaltante di prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione dalla gara ma va intesa semplicemente come precetto indirizzato esclusivamente all’amministrazione al fine di vincolarla a parametrare i termini di partecipazione alla gara agli adempimenti propedeutici alla formulazione dell’offerta.

AR SICILIA SU MODIFICHE QUOTE LAVORI IN R.T.I.

Il Tar Sicilia (Sent. n. 2277 del 28 luglio u.s.) è intervenuto sulla possibilità di modificare le quote di esecuzione lavori nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese.

L’impegno ad eseguire l’appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara perché in questo modo le imprese raggruppate formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell’Amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto.

Questo impegno non può essere modificato in corso di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante (soccorso istruttorio che non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta perché sarebbe altrimenti alterato il principio della par condicio tra i concorrenti).

Secondo il Tar, la possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori, ammessa (previa autorizzazione della stazione appaltante) dall’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del Codice Appalti, non esclude affatto (ma anzi postula) la necessità che la suddivisione indicata nell’offerta sia corretta e completa e dunque la necessità che le quote riferite nell’offerta a ciascuna impresa siano “stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato”, non potendo la suddetta facoltà di eventuale modifica successiva, in fase di esecuzione, costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell’offerta.

DALL’EUROPA


POSSIBILE REGOLAMENTO IN SOSTITUZIONE DELLE DIRETTIVE APPALTI: LE MODIFICHE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Un profondo cambiamento formale e sostanziale potrebbe accompagnare la prossima riforma europea sugli appalti pubblici.

Un nuovo regolamento (Public Procurement Act) sostituirebbe integralmente le tre direttive del 2014 nella tradizionale ripartizione che disciplina appalti ordinari, settori speciali e concessioni.

Il percorso è appena avviato e non ancora formalizzato (la proposta dovrebbe essere presentata a settembre), poi dovrà essere avviato il confronto con Parlamento e Consiglio.

Nelle intenzioni della Commissione, gli appalti pubblici assumono sempre più una rilevanza politica e strategica, una leva per l’autonomia strategica e per il rafforzamento della competitività economica europea.

Si segnala, inoltre, tra gli effetti più significativi di questa riscrittura delle regole europee, la ridefinizione delle procedure di affidamento che verrebbero limitate ai seguenti strumenti:

  • procedura aperta con negoziazione, che diverrebbe la modalità ordinaria;
  • procedura dinamica semplificata;
  • innovation challenge procedure.

La prima sarebbe aperta a tutti gli operatori, ma prevede che la stazione appaltante possa procedere a una negoziazione per ridiscutere le offerte e individuare la soluzione migliore.

La procedura dinamica semplificata, destinata a beni e servizi ricorrenti e standardizzati, prevede la presenza di un algoritmo, nel caso in cui vi sia un numero di operatori superiore a una soglia predeterminata, per determinare gli operatori da invitare alle offerte.

L’innovation challenge procedure è finalizzata alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative non disponibili sul mercato e tali da richiedere un percorso progressivo, solo al termine del quale il prodotto sviluppato sarà acquisito dall’amministrazione.

Un’altra caratteristica innovativa del nuovo sistema sarà la volontà dichiarata di abbattere i requisiti di partecipazione.

Si intende eliminare, in particolare, ogni requisito sproporzionato favorendo l’accesso delle PMI, impedendo limitazioni economiche o esperienziali che saranno rese possibili solo se indispensabili e motivate.

Non verrebbe più consentito il subappalto integrale.

Il Regolamento, infine, mira inoltre a dare impulso alla digitalizzazione e semplificazione nell’intento di superare la frammentazione delle banche dati nazionali, con l’istituzione di un servizio elettronico europeo di ammissibilità, e l’obiettivo di non dover produrre la stessa documentazione nelle diverse gare.


CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO


MATERA: CONFERENZA STAMPA SU ESTRAZIONE MATERIALE FLUVIALE

Il 23 luglio u.s. si è svolta una conferenza stampa presso la sede di Confapi Matera con la presenza del Presidente della Sezione Edili ANIEM di Confapi Matera, Mario Bitonto.

La conferenza stampa ha avuto per oggetto la gravissima questione del blocco pressoché totale dell’estrazione di materiale fluviale in Basilicata, con rilevanti conseguenze negative per l’economia, per l’ambiente e per le opere pubbliche infrastrutturali stradali e ferroviarie.

Da più di 4 anni si sta cercando di ottenere dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata una modifica alla normativa che regolamenta le autorizzazioni per le estrazioni di materiale litoide dai fiumi lucani.

La disciplina vigente prevede un sistema di interventi basato sulle segnalazioni dei Sindaci che avvisano la Regione di criticità o imminenti pericoli lungo l’asta fluviale ricadente nel territorio comunale di competenza; un sistema farraginoso, lento e, in ogni caso, assolutamente inidoneo a effettuare la manutenzione degli alvei fluviali che non conoscono i limiti delle competenze comunali.

Nonostante i numerosi incontri avuti con i responsabili del Dipartimento Ambiente, a oggi non si è avuta alcuna risposta concreta.

Confapi Aniem Matera, già alla fine del 2025, ha predisposto una proposta di legge che prevede il ritorno a un meccanismo di concessione analogo a quello precedente all’entrata in vigore dell’attuale normativa.

Considerato il forte rischio idrogeologico che coinvolge la Basilicata, si sensibilizzano le istituzioni a un intervento urgente per approvare la proposta legislativa attualmente in commissione consiliare.

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