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Confapi Aniem News 8 Aprile 2024

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

N. 14 -  8 Aprile 2024 

LE NOSTRE ATTIVITA’

MISURE SULLA SICUREZZA: PROSEGUE IL CONFRONTO AL MINISTERO DEL LAVORO

RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016: RIUNIONE CONFAPI ANIEM ITALIA CENTRALE

Lunedì 8 aprile è previsto un incontro in videoconferenza tra le Sezioni e i Collegi dell’Italia centrale per discutere sulle misure previste dal recente decreto legge n.39/2024 e, in particolare, sugli effetti che penalizzano la ricostruzione post sisma. Come già anticipato, il decreto limita l’utilizzo delle opzioni per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 a 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il rispetto di tale limite dovrà essere verificato dal Commissario straordinario sulla base dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale previsione si presenta assolutamente inadeguata e tale da mettere a rischio processi economici e progetti già avviati, eliminando, pertanto, ogni possibile certezza del diritto.


SANEDIL: RIUNIONE TECNICA SULLA POSSIBILITA’ DI ESTENDERE POLIZZA AGLI IMPRENDITORI


Lo scorso 4 aprile si è riunita la commissione tecnica di Sanedil per valutare la proposta di estendere la polizza assicurativa ai titolari di impresa (per Confapi Aniem ha partecipato il dott. Giuseppe Petracca), ipotesi avanzata soprattutto dagli artigiani.
Il costo della polizza dovrebbe essere a carico delle Edilcasse presso le quali le aziende sono iscritte, coperto dall'aliquota dell'1,05 destinata alle imprese. Si stima che il numero delle imprese dovrebbe aggirarsi intorno a 60/70.000 e la copertura annuale dovrebbe essere garantita alle aziende in regola con i versamenti. Ogni titolare di impresa avrebbe diritto ad una polizza con la possibilità di estenderla volontariamente a parenti o eventuali soci. L'adesione dovrebbe essere obbligatoria.
Sono in corso valutazioni sul numero delle aziende interessate, attraverso l’acquisizione dei dati dai fondi di previdenza di settore, ciò anche al fine di ottenere un preventivo sia in termini di costo che di coperture assicurative garantite (la compagnia con la quale si sono avviati i contatti è Unipol che già gestisce le polizze dei lavoratori).
La riunione è stata aggiornata al 22 aprile in vista dell'incontro con la compagnia assicurativa fissato per il 7 maggio.


DALL’ITALIA


IN GAZZETTA IL NUOVO DECRETO LEGGE CHE LIMITA SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto legge n.39 contenente le misure urgenti che impattano sulla disciplina del superbonus e, soprattutto, sulle nuove limitazioni all’accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Le limitazioni vanno a coinvolgere le Cilas presentate entro il 16 febbraio del 2023 (data che era stata fissata dal D.L. 11/2023). L’art. 1 comma 5, in particolare, prevede che per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023, rimane ferma la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura qualora alla data di entrata in vigore del DL. 39/2024 (30 marzo 2024), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
Nessuna modifica è invece intervenuta per il Sismabonus acquisti (art.16, comma 1-septies DL 63/2013), per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (art.16-bis comma 3 DPR 917/1986) e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni (art.16-bis comma 1 lettera d) DPR 917/1986).
In merito all’istituto della remissione in bonis, è stata mantenuta solo la possibilità di trasmettere la comunicazione dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2024 (invece del 15 ottobre p.v.). Nel caso in cui non si fosse provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle entrate entro tale termine:

- in caso di sconto in fattura, l’intero credito non potrà più essere trasferito sul cassetto dell’impresa ai fini di un utilizzo in compensazione o successiva cessione a terzi;
- in caso di cessione diretta del credito, potrà essere portata in dichiarazione la prima rata del credito (prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023) e potranno essere cedute esclusivamente le restanti rate residue. Come già anticipato, per gli interventi nelle aree della ricostruzione, si conferma l’utilizzo delle opzioni per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ma limitatamente a 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Per gli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi in regioni diverse e da eventi meteorologici nella regione Marche, è stata eliminata la possibilità di beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura, qualora la presentazione della CILAS (e per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori), o la presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, sia avvenuta successivamente al 29 marzo 2024. Una nuova comunicazione all’Enea dovrà essere trasmessa dai soggetti che hanno presentato la CILAS o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori. La comunicazione (le cui modalità saranno determinate con successivo Dpcm) dovrà contenere dovranno le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024);
c. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
d. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese. In caso di mancata presentazione di tale comunicazione, è prevista una sanzione di euro 10.000,00. In luogo di tale sanzione, per i soggetti che hanno presentato una CILAS ovvero l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2024 l’omesso invio di tale comunicazione comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale (senza possibilità di beneficiare della remissione in bonis per il tardivo invio.
L’art. 4 introduce il divieto di compensazioni con l’impossibilità di utilizzare in compensazione i crediti derivanti dai bonus edilizi per i contribuenti che hanno debiti nei confronti dell’erario. Viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali e ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Le modalità di attuazione e la decorrenza della suddetta disposizione saranno definite con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024, in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti da bonus, fatta eccezione per i crediti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi.
Sulla conversione in legge del decreto, Confapi Aniem è stata convocata per un’audizione parlamentare per il prossimo 11 Aprile.


ANAC: AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE “R” PER L’ATTESTAZIONE SOA

L’Anac (comunicato del Presidente del 14 febbraio 2024) ha provveduto ad aggiornare il coefficiente “R” per l’anno 2024 utile per la definizione delle tariffe applicate dalle Soa. Il valore del coefficiente “R” risulta pari a 1,516, calcolato sulla base della media annua riferita al 2023 dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Il coefficiente si riferisce alle formule presenti nella Tabella B – Parte I dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) relativa a “corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione”. MIT: NO AL SORTEGGIO NELLE PROCEDURE NEGOZIATE Il Ministero delle Infrastrutture (Parere n.2294/20249) ha precisato che nelle procedure negoziate non è possibile ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale, salvo eccezioni adeguatamente motivate. Ciò alla luce di quanto previsto dal Codice dei Contratti (art. 50, comma 2 e art. 4, comma 1) e dalla stessa Relazione Illustrativa nella quale viene specificato che “si è ritenuto di prevedere espressamente nel codice il divieto del sorteggio, costituente uno dei criteri della legge delega”.
Tuttavia, la stazione appaltante “potrà valutare e, quindi, motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina, la eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo, che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l’impossibilità di utilizzare altri metodi”. I requisiti di qualificazione, salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, devono essere posseduti dall’aggiudicatario entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata, e non entro la data di manifestazione di interesse.

PIANO CASA: IL MINISTRO SALVINI PREANNUNCIA NORME PER REGOLARIZZARE PICCOLE DIFFORMITA’

Lo scorso 4 aprile il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha preannunciato un “pacchetto di norme contenente una serie di misure che mirano a regolarizzare piccole difformità o irregolarità strutturali” nella casa. Secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri tali difformità coinvolgerebbero quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano. In particolare, si legge ancora nella nota del Ministero, si tratta di: - difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente; - difformità edilizie “interne, riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche; - cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee; - difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della “doppia conformità” che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi, risalenti nel tempo. Alla luce della semplificazione e dell’efficienza amministrativa si è previsto anche di intervenire sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi.

AGENZIA ENTRATE: IVA AL 10% PER INTERVENTO POTENZIAMENTO STRADA URBANA

L’Agenzia delle Entrate (Risposta n.80 del 25 marzo 2024) ha dichiarato che la realizzazione “ex novo” di un intervento edilizio finalizzato al potenziamento strutturale di una strada urbana di scorrimento rientra tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 10%. L’Amministrazione richiama i punti fermi da assumere quale parametro valutativo al fine di verificare la ricomprensione o meno di un intervento nel novero delle opere di urbanizzazione in quanto tali suscettibili di fruire dell’aliquota Iva agevolata al 10%. In primo luogo, l’opera deve essere realizzata in funzione di un centro abitato o comunque essere posta al servizio di un tessuto urbano. In secondo luogo l’intervento edilizio deve concretizzarsi in un’opera di nuova costruzione, non rientrando le mere migliorie o modifiche di un’opera già esistente tra gli interventi che possono usufruire di tale minore imposizione. Nel caso preso in esame dall’Agenzia, il potenziamento è perseguito mediante la nuova costruzione di un sottopasso e di un sovrappasso presso una rotatoria e si inserisce nell’ambito
della riorganizzazione della viabilità della zona produttiva, dunque in funzione servente rispetto alla medesima.


CONSIGLIO DI STATO:

LA RILEVANZA TEMPORALE DELL’ILLECITO PROFESSIONALE

Il Consiglio di Stato (Sent. n.2931 del 28 marzo 2024) è intervenuto sulla rilevanza temporale dell’illecito professionale previsto dall’art. 98 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023). Riprendendo quanto già affermato dalla giurisprudenza, i Giudici hanno sostenuto che l’illecito professionale configura uno strumento di anticipazione della tutela della posizione contrattuale della committente pubblica rispetto ai possibili rischi di inaffidabilità dell’operatore, ed opera, quindi, a prescindere da un eventuale accertamento definitivo in sede penale. “Per tale ragione, il dies a quo per il calcolo del termine triennale di rilevanza, non può essere ancorato alla pronuncia con efficacia di giudicato, bensì al momento in cui gli elementi informativi a disposizione della stazione appaltante siano adeguati alla percezione del fatto ed all’apprezzamento della sua incidenza sulla moralità del concorrente”. In tale ottica, in assenza di un accertamento definitivo, contenuto in una sentenza o in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, deve aversi riguardo alla data dell’accertamento del fatto, idoneo a conferire a quest’ultimo una qualificazione giuridica rilevante per le norme in materia di esclusione dalle gare d’appalto e non, dunque, alla mera commissione del fatto in sé.

CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO


LAZIO: SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO PER IL “SUPER CANTIERE” DI AMATRICE


Nei giorni scorsi Confapi Aniem Lazio, l’Edilcassa del Lazio, P.F.L. (Prevenzione Formazione Lazio), unitamente ad altre istituzioni e organizzazioni territoriali hanno sottoscritto con la Prefettura di Rieti e il Sub commissario per la ricostruzione sisma 2016 il “Protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel “super cantiere” del centro storico di Amatrice e per l’ottimizzazione delle attività relative alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il Protocollo tende a garantire l’applicazione dei Contratti del settore edile sottoscritti dalle Organizzazioni più rappresentative, la formazione dei lavoratori impegnati, il raggiungimento di elevati standard di sicurezza, le modalità di collaborazione tra gli enti firmatari per la valorizzazione delle best practices.
In considerazione dei suddetti obiettivi, e in coerenza con le norme vigenti e gli impegni già condivisi, è stato istituito un “Tavolo provinciale permanente” presso la Prefettura di Rieti per monitorare gli infortuni, attivare iniziative per garantire un’idonea attività di vigilanza, avviare campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza, raccogliere eventuali segnalazioni e dati utili a programmare e valutare le attività di prevenzione, concordare strategie collaborative in materia di controllo dei cantieri.
Regione Lazio e gli enti bilaterali, ciascuno nel proprio ruolo istituzionale, garantiranno le attività di vigilanza, la trasmissione delle notifiche preliminari di avvio lavori, il rispetto delle procedure di assunzione dei lavoratori.
La struttura commissariale si è impegnata a condividere l’aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di ricostruzione pubblici e privati localizzati nel centro storico.

Dove siamo

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Tel. 080 209 2338
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