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Confapi Aniem News 2 Aprile 2024

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

N. 13 -  2 Aprile 2024 

LE NOSTRE ATTIVITA’

MISURE SULLA SICUREZZA: PROSEGUE IL CONFRONTO AL MINISTERO DEL LAVORO

Lo scorso 26 marzo si è svolto un nuovo confronto tra parti sociali e Ministero del Lavoro sui contenuti delle misure introdotte dal Governo in tema di sicurezza nei cantieri e, in particolare, su quanto previsto dall’art. 29 del D.L. n.19 relativamente all’introduzione della “patente a crediti”.
Il Capo di Gabinetto Mauro Nori ha anticipato che la patente a crediti non avrà carattere sperimentale, ma che dopo un anno dalla sua entrata in vigore sarà possibile apportare interventi correttivi. Sulla conversione del decreto, sono in corso di votazione gli emendamenti da parte della Commissione Bilancio del Senato.
Il responsabile dell’Ufficio Legislativo, Giuseppe Zuccaro, rispondendo ad alcune specifiche sollecitazioni avanzate nel corso della riunione, ha anticipato alcune scelte che il Ministero intenderebbe declinare nel provvedimento:


• esenzione per le imprese in possesso di attestazione Soa dalla III classifica di importo (classifica dalla quale è necessaria la certificazione di qualità);
• introduzione di meccanismi premiali per le imprese in possesso di mezzi e dipendenti (ancora non definito il peso della premialità):
• applicazione dei CCNL “comparativamente” più rappresentativi: viene pertanto respinta la richiesta di Confindustria (contestata da altre Organizzazioni tra le quali Confapi) che vorrebbe introdurre il concetto di CCNL “maggiormente” applicato;
• non c’è intenzione di prevedere una disciplina di qualificazione per l’accesso al settore.
Confapi Aniem ha espresso apprezzamento per la scelta del Ministero relativa all’applicazione dei Contratti “comparativamente” più rappresentativi: si tratta di un riferimento che previene possibili incertezze e contenziosi e consolida un orientamento ormai ampiamente utilizzato.
Confapi ha tuttavia confermato la contrarietà sull’introduzione della “patente” che, per come è concepita, parte dal presupposto non condivisibile che gli incidenti nei cantieri siano sempre (o prevalentemente) motivati dalla carenza di attività formativa/informativa. Non vengono prese, viceversa, in esame criticità strutturali che condizionano soprattutto l’edilizia privata: lacune progettuali, tempi esasperati di ultimazione lavori, carenza di controlli e responsabilizzazione dell’ente committente, disciplina sull’accesso al settore.
Tale posizione è stata sostanzialmente condivisa dagli interventi delle associazioni dell’artigianato (soprattutto Cna).
Sindacati e parti datoriali hanno infine posto l’attenzione sulla qualificazione dei soggetti che svolgono attività formativa chiedendo che siano riconosciuti da Formedil.
Si attende ora l’esito della votazione degli emendamenti. La Commissione Bilancio della Camera sta decidendo sull’ammissibilità degli emendamenti che dovrebbero essere ridotti a circa 350. La discussione sulle proposte emendative dovrebbe aver luogo a partire da mercoledì 3 aprile.
Si ricorda, infine, che il termine ultimo di conversione in legge del decreto è fissato al 1° maggio.

RIUNITA LA COMMISSIONE CONGRUITA’ PARTI SOCIALI

Lo scorso 21 marzo si è riunita la commissione congruità presso la Cnce. In apertura, è stato comunicato che sono in corso interlocuzioni con il Ministero del Lavoro in merito ai c.d. “versamenti aggiuntivi del costo della manodopera” di cui al DM 143/21. Sono stati poi riproposti alcuni quesiti riguardanti lavorazioni edili previste anche da CCNL diversi dall’edilizia (es. manutenzione del verde, e montaggio prefabbricati); a tale riguardo è stato ribadito che le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D. Lgs.81/08, espressamente citato dal DM 143/21, devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Nel caso della manutenzione del verde, occorre distinguere il caso della sistemazione o sostituzione di una o alcune piante dalla realizzazione di un parco urbano che richiede l’applicazione del CCNL Edilizia.

La Commissione ha deciso, inoltre, di predisporre una FAQ nella quale si chiarisca che i lavori di piccola entità ed impegno possono essere svolti dagli esecutori dei lavori prevalenti (es. tracce per impianti in civili abitazioni), mentre lavori edili comunque rilevanti (es. scavi per interramento di cavi elettrici, o demolizioni di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc.) devono essere eseguiti applicando il CCNL Edilizia.

Riguardo alle indagini geognostiche, si è precisato che l’attività di indagine in laboratorio non è attività edile, mentre l’attività di scavo (in cantiere già avviato o da avviare) è da ritenersi attività edile.

In merito alla determinazione dell’importo dei lavori edili nel caso di affidamento a “general contractor”, la Commissione ha convenuto che l’importo deve considerare quello di affidamento al soggetto principale, quindi al “generale contractor” con la sua quota di utile, e non quelllo al quale i lavori edili sono subappaltati.

Riguardo alla determinazione dell’importo dei lavori edili nel caso di lavori di carpenteria in ferro, realizzazione di balconi, ringhiere, cancelli, e grondaie, si è ritenuto che i lavori di “carpenteria in ferro” e di “realizzazione di balconi” sono tipicamente edili quindi rientrano nell’importo dei lavori edili e possono essere svolti solo con il CCNL Edilizia, mentre i lavori di posa di ringhiere, cancelli, e grondaie possono essere eseguiti anche dai soggetti che li hanno prodotti/realizzati.

Nel caso di cantiere “non congruo”, infine, si è concordato sulla necessità di garantire a tutti la possibilità di correggere errori, ma anche sull’importanza di avere dati certi e non illimitatamente modificabili. L’impresa affidataria può chiedere alla Casse Edile/Edilcassa competente l’annullamento dei certificati di congruità già emessi e/o l’annullamento delle richieste generate al termine della procedura degli alert per una sola volta l’anno; per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze e non è consentita la riapertura di denunce mensili antecedenti gli ultimi 18 mesi.

PROSEGUONO LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CCNL MATERIALI DA COSTRUZIONE

Lo scorso 28 Marzo Confapi Aniem e le Organizzazioni Sindacali hanno ripreso le trattative per il rinnovo del CCNL Materiali da costruzione.

Come noto, la parte economica è stata rinnovata il 25 gennaio u.s. e il confronto prosegue sulla parte normativa; in particolare con i Sindacati sono state affrontate le seguenti tematiche:
Relazioni sindacali: estensione dell’informativa alle aziende in cui non è presente la R.S.U. (su proposta delle OO.SS. è stato previsto che “nelle aziende che occupano almeno 80 dipendenti e nelle quali non siano costituite le RSU saranno fornite alle OO.SS. provinciali stipulanti e firmatarie il presente CCNL, se richieste per il tramite della Confapi/ Api Territoriale le informazioni di cui alla precedente informativa in presenza di RSU.”).
Turni: informazione preventiva in caso di nuovi turni (nella parte Laterizi e cemento).
Aumento percentuale per regime flessibilità: dal 10 al 15 % con decorrenza da concordare.
Mensa: agevolazione servizio. Prevista nuova formulazione non impegnativa per l’azienda.
Appalti: proposto un testo unificato che nasce dalla comparazione tra i vari testi oggi presenti nei CCNL (Lapidei/ Laterizi/ Cemento).
Diritti e tutele: congedo per donne vittime di violenza, estensione a sei mesi del congedo retribuito (primi tre mesi a carico Inps come previsto da normativa) computando intervento di sostegno previsto da Enfea.
Codice di condotta contro le molestie sessuali: in discussione un nostro testo di proposta.
Congedi: estensione congedo facoltativo: proposto aumento integrazione del trattamento (per mesi tre dal 30% - attuale normativa a carico Inps – al 50% con differenza a carico azienda), congedo per nascita ( ai 10 giorni previsti a carico Inps si aggiunge un ulteriore giorno a carico dell’azienda); sui permessi retribuiti per causali non previste dal CCNL è stato proposto, solo ad esaurimento dei Rol e ex festività, per le causali di inserimento asilo nido e scuola d’infanzia, e assistenza genitori anziani - over 65 - 16 ore annue.
Lavoro agile: rinvio al protocollo delle parti sociali.
Formazione continua: introdotte 24 ore di formazione nell’arco di un triennio (da definire) a favore del lavoratore, con percorsi formativi programmati dall’azienda.
E’ stato inoltre proposto un protocollo d’ intesa per iniziative congiunte formative finalizzate all’inserimento giovani.
Un prossimo incontro è stato fissato per il 7 maggio p.v.

DALL’ITALIA


IL NUOVO DECRETO LEGGE SUL SUPERBONUS


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (D.L. n.39/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo u.s.) che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, intervenendo, ancora una volta (sono in totale 34 i provvedimenti normativi emanati finora), sulla gestione del superbonus e sulla possibilità di accedere allo scontro in fattura e alla cessione del credito.

Per quanto riguarda gli interventi nelle aree sismiche, la versione definitiva del decreto fa salvi gli interventi sugli “immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016”, ma la deroga resta entro il limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 (di cui 70 milioni per il terremoto del 2009).

Inserita in extremis anche una disposizione che non consente di accedere allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti a coloro che avevano trasmesso la comunicazione asseverata di inizio lavori entro il 16 febbraio 2023 (data che era stata fissata dal “decreto cessioni” D.L. n.11/2023),
ma che non hanno effettuato alcun intervento e non hanno sostenuto al 30 marzo 2024 “alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
L’esclusione riguarda anche ONLUS, Iacp, Enti del terzo settore e cooperative a proprietà indivisa.

Per gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche” le opzioni sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, salvo che per gli interventi in corso (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera). Viene inoltre eliminata la c.d. remissione in bonis, la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura entro il 15 ottobre 2024; pertanto, dopo il 4 aprile 2024, non sarà più possibile accedere all’opzione per cessione e sconto. Si prevede altresì che in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti da bonus venga ammessa solo previo pagamento del debito medesimo. Sono infine previste ulteriori comunicazioni, le cui modalità e termini di trasmissione sono demandati a un successivo Dpcm, da inviare ad Enea (per l’ecobonus) e al dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio (portale classificazioni sismiche) per il sisma bonus. Per i lavori in corso, l’omessa presentazione delle comunicazioni comporterà una sanzione pari a 10.000 euro. Soprattutto il blocco a cessioni del credito e sconti in fattura per le zone colpite dal terremoto del 2016, seppur parzialmente alleggerita nella versione finale, solleva una criticità inaccettabile evidenziata da Confapi Aniem già dalle ore immediatamente successive alla notizia di approvazione del decreto e oggetto del seguente comunicato stampa.


CONFAPI ANIEM CRITICA SUL DECRETO LEGGE:


SALVAGUARDARE RICOSTRUZIONE POST SISMA


Il nuovo, improvviso decreto legge approvato dal Governo sul superbonus suscita perplessità e preoccupazioni in Confapi Aniem, l’Associazione delle pmi edili. “Attendiamo di valutare il testo definitivo del decreto – anticipa il Presidente Giorgio Delpiano - ma non possiamo condividere questa continua rincorsa alla decretazione d’urgenza. Il superbonus è stato già soggetto a oltre trenta provvedimenti modificativi che ogni volta destabilizzano imprese e cittadini. Ci auguriamo che questo ulteriore provvedimento, che tende a eliminare le residue possibilità di ricorrere allo sconto in fattura e alla cessione del credito, non vada a incidere sui contratti già sottoscritti e sulla ricostruzione nelle aree terremotate.” “Comprendiamo le preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici – aggiunge - ma dobbiamo garantire una gestione adeguata della parte finale del superbonus che sia fondata sulla certezza del diritto e non sul continuo rischio di norme che mettono in discussione discipline già recentemente oggetto di modifiche; chiediamo pertanto che venga chiarito che le nuove disposizioni non si applichino ai procedimenti in corso e sia salvaguardata, soprattutto, l’area della ricostruzione post sisma nella quale la proroga dello sconto in fattura al 2025 ha già prodotto ordinanze commissariali, provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, impegni degli operatori economici con gli istituti di credito”. Il Presidente di Confapi Aniem sottolinea quindi che “oltre ai contenuti, siamo preoccupati per un metodo che si ripete. Nelle ultime settimane siamo stati già interessati dal decreto legge n.19 che ha istituito la patente a crediti, provvedimento nato sull’onda emotiva del grave incidente di Firenze ma che va ad introdurre un ulteriore appesantimento burocratico per le imprese senza incidere sulla
qualità e sulla qualificazione del settore e dei soggetti coinvolti. Chiediamo al Governo - conclude Delpiano – di attivare una concertazione vera e preventiva all’approvazione dei provvedimenti”


MIT: IN GAZZETTA IL DECRETO PER ACCEDERE AI FONDI COMPENSAZIONE RINCARO MATERIALI 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 27 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti che disciplina le “modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l’anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi”. Si tratta della procedura prevista dal c.d. “Decreto Aiuti” (D.L. n.50/2022) che consente di compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese e certificate dal direttore lavori sulla base dei prezzari regionali aggiornati o, in loro mancanza, sulla base di un riconoscimento fino al 20% dei costi previsti per gli interventi realizzati. L’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:
• per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
• per gli accordi quadro di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, co. 7 del D.L. Aiuti (“Fondo opere indifferibili”), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
• per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
• per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024. Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente le istanze di accesso al Fondo, utilizzando le seguenti quattro finestre temporali:
• 1° aprile – 30 aprile 2024;
• 1° luglio – 31 luglio 2024;
• 1° ottobre – 31 ottobre 2024;
• 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2025. Le domande ricevute saranno esaminate:
• entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
• entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
• entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
• entro il 29 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025. Il Ministero deciderà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.


ANAC: POSSIBILE L’UTILIZZO DELLE PROCEDURE APERTE SOTTO SOGLIA

Con un parere reso lo scorso 13 marzo (n.13/2024), l’Anac ha risposto positivamente alla domanda resa da una stazione appaltante in merito alla possibilità di utilizzo della procedura aperta negli appalti sotto soglia. Secondo l’Autorità, anche in base a interpretazioni già fornite dal Mit (Circolare n.298/2023), “deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”.

TAR SICILIA: LE CONDIZIONI PER IL RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE

Il Tar Sicilia (Catania, Sez. V n. 1184 del 27 marzo 2024) si è pronunciato sulle ipotesi di risarcimento per avvenuta perdita di chance. Il Tribunale ha evidenziato come parte della giurisprudenza ritenga che essa, per assumere rilievo, richieda la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall’agire illegittimo dell’Amministrazione. Altra parte della giurisprudenza, tesi condivisa dal tar Sicilia, ritiene, invece, che, così facendo, si assimili il trattamento giuridico della figura in esame alla causalità civile ordinaria (ovvero alla causalità del risultato sperato), mentre la “chance” prospetta “un’ipotesi … di danno solo “ipotetico” in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato” (non essendo conoscibile l’apporto causale dell’illegittima condotta rispetto al mancato conseguimento del risultato utile finale). “Secondo tale ricostruzione, l’an del giudizio di responsabilità deve consistere nell’accertamento del nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e l’evento lesivo consistente nella perdita della possibilità, già presente nel suo patrimonio, di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, richiedendosi tuttavia – al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno – che la chance perduta sia seria”.

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