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Confapi Aniem News 18 Marzo 2024

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

N. 11 -  18 Marzo 2024 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’

MISURE SULLA SICUREZZA: NUOVO CONFRONTO AL MINISTERO DEL LAVORO CON LE PARTI SOCIALI

Lo scorso 15 marzo si è svolto un incontro presso il Ministero del Lavoro con le parti sociali per continuare l’esame delle misure in materia di sicurezza. Nel corso della riunione, che segue quella a Palazzo Chigi del 26 febbraio u.s., il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha ribadito la contrarietà dell’Associazione all’introduzione di misure, come la patente a crediti, che costituiscono ulteriori oneri per le aziende senza incidere sugli aspetti strutturali: qualificazione, responsabilizzazione dell’ente committente, applicazione di uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’edilizia sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative. Così come concepita, la patente a crediti avrebbe solo un effetto negativo in termini di ulteriore appesantimento burocratico, possibile ampliamento dei contenziosi, ripercussioni sulla reputazione dell’impresa. Le aziende che perseguono comportamenti corretti e che già sostengono contribuzioni economiche significative per promuovere prevenzione e sicurezza, anche attraverso l’articolato e diffuso sistema della bilateralità previsto dal CCNL edile, si troverebbero a dover seguire un altro percorso procedurale, mentre gli operatori che già eludono normativa e contrattazione continuerebbero a farlo. Tali valutazioni saranno rappresentate da Confapi Aniem anche nell’incontro tecnico convocato per l’11 marzo al Ministero del Lavoro. L’intento è quello di proporre un approccio premiante e non unicamente repressivo, estendere l’applicazione del CCNL edile a tutti gli interventi a prevalente connotazione edile, responsabilizzare l’ente committente e prevedere un sistema di qualificazione per l’accesso al settore nell’edilizia privata.

PROSEGUE IL LAVORO SULLA REVISIONE PREZZI Sono state sostanzialmente definite le proposte sulle nuove denominazioni delle tipologie omogenee di opere (T.O.L) e sull’incidenza degli elementi di costo alla base del nuovo sistema di revisione prezzi previsto dall’art. 60 del Codice dei Contratti. La Commissione, alla quale partecipa il dott. Marco Medori in rappresentanza di Confapi Aniem, ha condiviso l’individuazione delle seguenti 19 tipologie:


1. Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali;
2. Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali;
3. Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico;
4. Lavori di Movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde;
5. Pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
6. Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio;
7. Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato;
8. Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno;
9. Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale;
10. Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato;
11. Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature;
12. Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo;
13. Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica;
14. Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione;
15. Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori;
16. Impianti di potabilizzazione e depurazione;
17. Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni;
18. Armamento ferroviario;
19. Opere di Fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche.


Ricordiamo che l’art. 60 dispone l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara che si applicano al verificarsi di particolari condizioni oggettive che determinano una variazione del costo dell’opera superiore al 5 per cento e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa. Per il settore lavori si dovrà far riferimento agli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’Istat. Le tipologie condivise dalla commissione saranno recepite in un apposito provvedimento ministeriale che dovrà indicare le ulteriori categorie di indici aggiuntive rispetto a quelli già prodotti dall’Istat.
La commissione si appresta ora ad elaborare la nota metodologica applicativa della tabella.

DALL’ITALIA
PARERI DEL MIT SU DIVIETO DI AVVALIMENTO E OPERATIVITA’ DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Un parere del Ministero Infrastrutture dello scorso 26 febbraio precisa la corretta applicazione della norma del nuovo Codice Appalti in materia di divieto di avvalimento per le categorie super specialistiche. In particolare l’art. 104, comma 11, del D. Lgs. n.36/2023 prevede che "Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento". La nuova previsione sostituisce il divieto di avvalimento (art. 89 comma 11del D.lgs. 50/2016) disposto per lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Sulla base della norma vigente, secondo il Ministero, la stazione appaltante ha quindi la possibilità di vietare l’avvalimento per le suddette categorie di opere, ma non anche il subappalto. In un altro parere, sempre del 26 febbraio u.s., il Ministero si è espresso sui regolamenti adottati dagli enti locali per l’affidamento dei contratti sotto soglia. Il supporto giuridico del Mit ribadisce che questi regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria, mentre nel sotto soglia il Comune avrà facoltà di regolare ad
esempio la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc., ossia tutto quello che può essere strumentale all'affidamento secondo le indicazioni del Codice.

GLI APPUNTAMENTI PER ACCEDERE AL DECRETO FLUSSI

Con una Circolare congiunta dei Ministeri Interni, Lavoro, Agricoltura e Turismo del 29 febbraio u.s. vengono aggiornate le modalità e le tempistiche per accedere all’acquisizione della manodopera in base a quanto previsto dal “decreto flussi” (D.P.C.M. 27 Settembre 2023 recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025). La circolare fissa i tre appuntamenti on line: 18 marzo 2024 per i lavoratori subordinati non stagionali relativi a cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia, il 21 marzo 2024 per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, il 25 marzo 2024 per i lavoratori stagionali. Le domande dovranno essere presentate allo sportello telematico del ministero dell’Interno, accessibile dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024” che sarà fruibile nelle seguenti fasce temporali:
• dal 29 febbraio dalle ore 13.00 alle 20.00 fino al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
• il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
• il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
• il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
• dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
• il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00. La circolare conferma che i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Nel precedente appuntamento del 2 dicembre scorso, a fronte di circa 39.000 posizioni di lavoro subordinato non stagionale disponibili, sono pervenute oltre 50.000 istanze, ma le richieste complessive superavano le 240.000 unità.

ANAC CONTRARIA A “PATENTE A CREDITI”

Il Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, intervenendo in audizione parlamentare sul recente decreto del Governo, ha espresso critiche sulla prevista introduzione della “patente”. Secondo il Presidente dell’Autorità “se vogliamo davvero accrescere le tutele dei lavoratori, i nuovi strumenti, come la patente a punti, vanno collegati agli istituti esistenti, altrimenti si creano duplicazioni e discrasie normative”, occorre invece “puntare sull’interconnessione fra le banche dati di Anac, Inail e Inps, inserendo i dati nel fascicolo digitale dell’operatore economico e facendo degli investimenti sulla sicurezza un perno del rating di impresa, così da incentivare non solo le imprese che evitano gli incidenti, ma anche quelle che in positivo investono sulla sicurezza”. In merito alla gestione degli appalti pubblici, l’Anac ritiene fondamentale accelerare il processo di digitalizzazione e valorizzare il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Perplessità sul regime semplificato per gli appalti Pnrr: “si sovrappongono più tipologie di normative di riferimento,
con confusione, rischio contenziosi e rallentamenti. Va, invece, evitata la fuga dal Codice, limitando la deroga solo ai casi in cui i lavori sono già iniziati”.

ANAC: NO ALLA RICHIESTA DI REQUISITI ULTERIORI ALLA SOA PER PARTECIPARE A INDAGINI DI MERCATO

L’Anac, in risposta ad un parere di precontenzioso (Delibera n.14/2024), ha espresso parere contrario in merito alla possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere, nell’ambito di un’indagine di mercato, requisiti ulteriori alla Soa. Il caso esaminato dall’Autorità riguardava una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per lavori di manutenzione straordinaria di strade, nel corso della quale un’impresa aveva contestato la previsione della lex specialis che richiedeva, a pena di esclusione, oltre all’attestazione SOA, il possesso di uno specifico fatturato maturato nel triennio non inferiore all’importo della gara, l’indicazione dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio per la categoria SOA richiesta e l’indicazione del numero dei dipendenti della ditta partecipante al momento della domanda di partecipazione. L’Anac ha escluso che possa rientrare nelle prerogative della stazione appaltante prevedere tali elementi quali requisiti aggiuntivi all’attestazione SOA prevedendo che il loro mancato possesso impedisca l’inserimento in graduatoria e, quindi, la perdita di ogni chance di essere invitati alla procedura selettiva seguente. Pertanto, la previsione della lex specialis è da ritenersi illegittima, oltreché superflua, con l’effetto che nel caso di specie l’operato della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di riferimento. In via più generale, secondo l’Autorità, anche in una indagine di mercato preordinata all’affidamento di un appalto di lavori, il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; pertanto, ogni richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, non è da ritenersi ammissibile.


L’INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI DEL SUPERBONUS IN PARLAMENTO


Nei prossimi giorni la Commissione Bilancio della Camera dovrà votare un documento, elaborato dalla maggioranza, relativo all’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.
Lo svolgimento di tale indagine era stato deliberato circa un anno fa dalla stessa Commissione con l’obiettivo di acquisire dati certi e attendibili soprattutto sull’impatto economico del superbonus. L’analisi dei dati acquisisce particolare rilevanza in vista delle prossime politiche che il Governo intenderà promuovere a sostegno della riqualificazione immobiliare, anche alla luce dell’imminente definitiva approvazione della direttiva europea.
Dal documento emerge che gli effetti positivi in termini di crescita economica e occupazionale non sono tali da controbilanciare gli effetti che si rilevano a carico della finanza pubblica. In particolare “l’effetto combinato del riconoscimento di aliquote di detrazione prossime o superiori al 100 per cento delle spese sostenute e della facoltà di illimitata cessione dei relativi crediti di imposta, anche attraverso lo sconto in fattura hanno generato oneri molto significativi per la finanza pubblica, peraltro di difficile quantificazione”. La crescita economica registrata nel 2021 (+20,7%) e 2022 (+10,2%) rappresenta margini “piuttosto elevati ma comunque inferiori al valore dell’insieme delle agevolazioni edilizie erogate nell’arco temporale di riferimento”.
Più nel dettaglio, vengono poi espresse le seguenti considerazioni:
Crediti incagliati – viene sottolineata la necessità di un attento monitoraggio delle misure finora attivate per contrastare il fenomeno dei cosiddetti crediti “incagliati”;
Semplificazione dei regimi – si evidenzia come bisognerà portare avanti una semplificazione dei regimi di agevolazione previsti che attualmente risultano molto articolati e frammentati e spesso prevedono il riconoscimento di incentivi differenziati per le stesse tipologie di intervento solo in relazione al tempo di realizzazione dell’investimento. In particolare, bisognerà strutturare un sistema che possa garantire degli incentivi che possano essere mantenuti nel tempo;
Prevenzione frodi – nello strutturare un nuovo sistema incentivante dovranno essere previsti opportuni meccanismi volti a prevenire possibili frodi ed abusi, assicurando altresì l’implementazione di efficaci strumenti di controllo;
Specificità degli incentivi – la Commissione rileva altresì che non potrà essere riproponibile un modello di intervento che riconosca in modo indiscriminato a tutte le persone fisiche un’agevolazione di importo superiore alle spese sostenute senza tenere conto in modo adeguato delle capacità economiche e fiscali degli interessati. Infatti, dovrà essere considerata la graduazione degli interventi in relazione agli obiettivi da perseguire e alle condizioni dei beneficiari.
Si segnala che il Partito Democratico ha depositato un documento alternativo a quello della maggioranza, nel quale viene avanzata la possibilità di prevedere una proroga delle misure con modifiche che premino l'efficienza energetica raggiunta.
I due documenti integrali sono disponibili presso i nostri Uffici e possono essere richiesti dalle associazioni interessate.

CONSIGLIO DI STATO: NO A LIMITAZIONI SU INCREMENTO REQUISITI DEL QUINTO PER LA MANDATARIA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 2227 del 7 marzo 2024) ha dichiarato che contrasta con il diritto europeo il divieto di incremento del quinto dei requisiti di qualificazione in favore della mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese. Nel caso specifico preso in esame dai giudici, il soggetto interessato proponente riteneva che, nonostante non fosse più in possesso della classifica III bis della categoria OG6 (passando ad una classifica III), ricorrendo all’incremento del quinto (ai sensi dell’art. 61, comma secondo, del d.P.R. 207 del 2010), sarebbe comunque risultato qualificato ad eseguire la quota dei lavori (40%) dichiarati al momento della presentazione dell’offerta. I Giudici hanno ritenuto che il beneficio può essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione sulla base di quanto determinato in tal senso dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020). La Corte di Giustizia ha concluso che la normativa nazionale, nel fissare una disciplina più rigorosa, non risulta compatibile con la normativa europea: limitazioni possono essere imposte a singoli partecipanti ai raggruppamenti, purché però nell’ottica di “un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche [...]”.


DALL’EUROPA

PARLAMENTO U.E. APPROVA DIRETTIVA CASE GREEN

Lo scorso 12 marzo il Parlamento europeo ha concluso l’esame della direttiva europea Epdb (Energy performance of buildings directive) c.d. Case green, approvando il testo che ora passa al voto del Consiglio prima della successiva pubblicazione in Gazzetta (dopo la quale gli Stati membri avranno due anni di tempo per il recepimento).
Il provvedimento prevede che i nuovi edifici siano a zero emissioni a partire dal 2030, vincolo anticipato al 2028 per gli edifici di proprietà pubblica. La nuova normativa non si applica agli edifici agricoli e agli edifici storici e i Paesi membri potranno decidere di escludere anche gli edifici protetti per il particolare valore architettonico o storico, gli edifici temporanei (utilizzati per meno di quattro mesi all’anno), le chiese e i luoghi di culto. Gli Stati membri dovranno definire piani di ristrutturazione per il patrimonio immobiliare, con l’obiettivo di diminuire il consumo energetico medio degli edifici residenziali del 16% entro il 2030, del 20-22% entro il 2035, fino alle emissioni zero entro il 2050. Per gli edifici non residenziali, gli Stati dovranno ristrutturare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% entro il 2033, garantendo requisiti minimi di prestazione energetica. I piani nazionali dovranno prevedere misure di sostegno finanziario, con particolare supporto alle cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici che hanno prestazioni peggiori e disponendo sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili. Per quanto riguarda le caldaie, e in particolare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, gli Stati dovranno definire misure vincolanti per eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2040. Il testo approvato dal Parlamento, peraltro, introduce il divieto dal 2025 di prevedere sovvenzioni alle caldaie autonome a combustibili fossili; possibili incentivi saranno consentiti solo per i sistemi di riscaldamento a energia rinnovabile (es. combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore).


CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO

IL COLLEGIO EDILE TERAMO INCONTRA IL COMMISSARIO CASTELLI


Lo scorso 12 marzo, il Collegio Edile Confapi Aniem Teramo, rappresentato dal Presidente Enzo Marcozzi, ha incontrato il Commissario per la ricostruzione, Sen. Guido Castelli.
Al centro dell’incontro alcune questioni che ancora ostacolano l’andamento degli interventi, a cominciare dall’impatto della cessione dei crediti fiscali sulla ricostruzione post sisma: su questa persistente criticità è stato chiesto di dare priorità alle pratiche in corso o in fase di avvio lavori, rispetto a quelle concernenti lavori che saranno avviati non prima di un anno.
Ulteriore intervento sollecitato dal Collegio riguarda l’estensione temporale del superbonus al periodo necessario per ultimare la ricostruzione.
Per fronteggiare l’impennata dei prezzi dei materiali negli ultimi due anni e le continue ed imprevedibili oscillazioni, è stato richiesto inoltre di gestire la compensazione con i prezzari regionali di riferimento al momento di presentazione del SAL.
Sulle percentuali di manodopera richieste ai fini del rilascio del documento di congruità è stato evidenziato dall’Associazione come spesso le percentuali di manodopera derivanti dall’applicazione del prezzario unico del cratere, su cui si sono basati i progetti ed i relativi computi prodotti sino a qualche mese fa, risultino oggettivamente fuori ogni logica, causando notevoli difficoltà all’impresa esecutrice e alle casse edili/edilcasse demandate al rilascio di tale documento.
Pertanto, sarebbe auspicabile l’applicazione degli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori (stabiliti dal D.M. 25/06/2021 e dall’Accordo collettivo sottoscritto dalle Parti sociali il 10 settembre 2020) già utilizzabili per i lavori pubblici e privati.

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