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Confapi Aniem News 11 Marzo 2024

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

N. 10 -  11 Marzo 2024 

LE NOSTRE ATTIVITA’

CONVOCATO IL DIRETTIVO DI CONFAPI ANIEM

Il prossimo 19 marzo si terrà il Comitato Direttivo di Confapi Aniem. Al centro dell’incontro le dinamiche contrattuali (a seguito dei recenti accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali e in vista della prossima riunione della “commissione bilateralità” programmata per il 20 marzo), l’evoluzione normativa dopo l’approvazione e la pubblicazione in Gazzetta del “Decreto Pnrr” contenente, in particolare, le nuove misure sulla sicurezza tra le quali l’istituzione della “patente a crediti” per le imprese edili.

IL PROGRAMMA “PACT4YOUTH” PER ATTRARRE GIOVANI E DONNE NELL’EDILIZIA

Confapi Aniem ha aderito al progetto “Pact4Youth. Sostenere il Patto per le competenze. Fondamenti per l'occupabilità giovanile nel settore delle costruzioni”, per lo sviluppo di programmi di formazione volti ad impiegare nel settore costruzioni un numero maggiore di donne e giovani.
L’iniziativa, che coinvolge i più rilevanti enti di formazione del settore e le organizzazioni datoriali settoriali di Cipro, Grecia, Italia e Spagna, ha come obiettivo quello di avvicinare il settore ai giovani e di attrarli a lavorare nell’edilizia, promuovendo la formazione e l'aggiornamento delle competenze, aumentando le sinergie con la comunità imprenditoriale e coinvolgendo le PMI per la loro partecipazione a programmi di tirocinio e apprendistato.
Tra le azioni che i partner dovranno realizzare rientra anche la creazione di un gruppo di lavoro pubblico-privato di alto livello che avrà il compito di fornire informazioni utili per la preparazione e la futura attuazione della tabella di marcia e del piano d'azione del progetto.

DALL’ITALIA

PATENTE A CREDITI: LE NUOVE PRESCIZIONI E L’AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO

Come già anticipato, il nuovo decreto Pnrr (D.L. n.19/2024) ha previsto dal 1° Ottobre 2024 il possesso della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.La patente, non richiesta per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico Sicurezza;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e per poter operare nei cantieri sarà necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Il punteggio viene decurtato a seguito di accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati, fermo restando che in relazione al medesimo accertamento ispettivo non è possibile decurtare più di 20 crediti. L’amministrazione deve dare notizia dei provvedimenti adottati ai destinatari entro 30 giorni; l’Ispettorato procede, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla decurtazione dei crediti. È possibile la reintegrazione dei crediti a seguito della frequenza ai corsi di formazione (di cui all’articolo 37, comma 7 del Testo Unico sulla Sicurezza) nella misura di 5 crediti per ciascun corso per un massimo di 15 crediti. La copia del relativo attestato di frequenza deve essere trasmessa alla competente sede dell’Ispettorato. Decorsi 2 anni dalla notifica dei provvedimenti, previa frequenza di uno dei corsi, il punteggio è incrementato di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti, se l’impresa o il lavoratore autonomo non è stato destinatario di ulteriori provvedimenti di decurtazione. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall’art. 30 dello stesso Testo Unico. In caso di svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti è prevista una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. Il committente è tenuto ad effettuare prima dell’ingresso in cantiere, viene prevista la verifica, tra l’altro, del possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Il committente, per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, deve verificare il possesso di tale attestazione
Sulle misure definite dal Governo nel Decreto Legge, lo scorso 6 marzo, presso la Commissione di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si è svolta l’audizione del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone che ha illustrato le disposizioni sui controlli e sul contrasto agli illeciti.
Per quanto riguarda, in particolare, le irregolarità riscontrate nel settore dell’edilizia, il Ministro ha evidenziato una percentuale di irregolarità del 76% nel 2023, con picco dell’85% nei cantieri relativi al Superbonus, misura che ha determinato la nascita di 35.000 nuove imprese.
Sull’istituzione della “patente a crediti”, ha sottolineato come il provvedimento consenta alle aziende di comprendere quanto è importante investire sul tema della qualificazione, anche valutando percorsi alternativi come l’acquisizione dell’attestazione SOA.

GLI INCENTIVI PER LE IMPRESE NEL PIANO TRANSIZIONE 5.0

L’art. 38 del decreto Pnrr prevede il “Piano Transizione 5.0”, istituito nell’ambito del PNRR al fine di disporre un sistema di incentivi a favore delle imprese a sostegno del processo di transizione digitale ed energetica. Viene disposto un credito d’imposta per i nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio nazionale, effettuati nel biennio 2024 e 2025. Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali che comportino, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione:
• non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva
in alternativa
• non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati. La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:
• 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria. Le percentuali del credito vengono ulteriormente aumentate fino al 45% a fronte di una ulteriore riduzione dei consumi energetici.
Il credito non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili “a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta”, nonché le spese per la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni che dovranno attestare sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall’investimento che l’effettiva realizzazione dello stesso.
Per l'accesso al beneficio, inoltre, è necessaria la presentazione, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di apposita documentazione contenente descrizione del progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L’impresa dovrà anche aggiornare periodicamente il GSE sull’andamento dell’investimento. Le regole attuative del credito di imposta (modalità e termini di invio delle comunicazioni, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito, ecc.) saranno definite da un Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell’IRAP.

2° QUADRIMESTRE 2023: AUMENTANO GLI APPALTI MA DIMINUISCONO LE GARE APERTE

Dalla Banca dati dell’Anac emerge nel 2° quadrimestre del 2023 un significativo aumento degli appalti rispetto al quadrimestre precedente: + 52,4% nei lavori (+ 44% in termini di importo), + 28,5% nelle forniture e + 5,5% nei servizi. Interessanti i dati (relativi agli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro) sulle modalità di scelta degli operatori economici che evidenziano, ancora una volta, la tendenza alla contrazione delle procedure aperte. Per i settori ordinari, in termini di importo, si registra un incremento molto rilevante per le procedure ristrette con il +134,3% e abbastanza significativo anche per le procedure negoziate,
con e senza pubblicazione del bando, che aumentano rispettivamente del +49,7% e del 45%. Le procedure aperte diminuiscono del 7,4%. Per quanto riguarda i settori speciali, sempre in termini di importo, si ha un rilevante aumento per gli affidamenti diretti che aumentano di ben il +637,1% e per le procedure ristrette che crescono del +307,9%, mentre si ha una netta flessione del 52,2% per le procedure negoziate previa pubblicazione di gara. A livello di numerosità, invece, si ha nei settori ordinari un aumento delle procedure senza previa pubblicazione del bando che si incrementano del +120,0%, a seguire le procedure ristrette che aumentano del +69,3%, mentre le procedure negoziate previa pubblicazione del bando diminuiscono del -22,7%. Infine, sempre a livello di numerosità, nei settori speciali le tipologie di procedure che registrano un maggiore aumento percentuale sono gli affidamenti diretti e le procedure aperte che aumentano rispettivamente del +21,9% e del +14,5%.

ANAC: GARA DA RIPETERE IN CASO DI RECESSO DEL DIRETTORE LAVORI

Se durante un appalto il direttore lavori lascia l’incarico e il rapporto contrattuale viene meno per mutuo consenso delle parti, occorre riaffidare con gara il servizio di Direzione Lavori. Non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura di gara. Lo ha precisato l’Anac (Atto del 10 Gennaio u.s.), intervenendo sulla procedura per la ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale di Bolzano, nella quale ha evidenziato “una gestione poco attenta da parte del RUP del contratto di Direzione Lavori”. Nell’ambito della ristrutturazione del complesso ospedaliero da tempo prevista, nel marzo 2011 veniva affidato il servizio di Direzione Lavori ad un raggruppamento di professionisti. Il blocco dei finanziamenti aveva però determinato il mancato avvio dei lavori senza che il Rup disponesse una formale sospensione del contratto di Direzione Lavori; otto anni dopo la firma del contratto, il Direttore lavori presentava formale richiesta di recesso dall’incarico, che di fatto veniva accettata dall’Amministrazione nel marzo del 2021. Successivamente nel luglio del 2021, l’Amministrazione affidava un nuovo incarico di Direzione Lavori ad altro Raggruppamento di professionisti scorrendo la graduatoria dell’originaria gara. Ma, secondo l’Autorità, la norma che consente di effettuare lo scorrimento della graduatoria è di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti e tra questi non rientra la risoluzione consensuale del contratto; in caso contrario verrebbe sottratto al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, come stabilito dal Codice degli Appalti.

MIT: CONTROLLI A CAMPIONE ANCHE NEI MICROAFFIDAMENTI

Con il parere n.2134/2023, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito alcuni chiarimenti sui controlli a campione nei microaffidamenti, appalti d’importo inferiore a 40.000 Euro, previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, art. 52, comma 1. Secondo il Ministero, i controlli a campione sugli operatori affidatari di procedure sotto soglia vanno comunque espletati dalla stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la stessa operazione venga fatta da Consip. Nel parere si precisa che “l’articolo 52 del Codice Appalti, pur nascendo dall’esigenza di ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di microaffidamenti, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento al nuovo Codice dei Contratti
pubblici, non può esonerare le SA dall’effettuazione autonoma di controlli a campione sugli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA, ciò in quanto, per espressa disposizione del comma 1 dello stesso articolo, le modalità per l’espletamento del sorteggio a campione, devono essere predeterminate dalle SA ogni anno e ciò perché nel corso del tempo potrebbero essersi verificate nuove situazioni in grado di incidere sui requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO AMMESSO PER SANARE IMPORTO INESATTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Il Tar Campania (Sent. n. 1429 del 1° Marzo 2024) ha ammesso il ricorso al soccorso istruttorio per sanare l’inesattezza dell’importo di una garanzia provvisoria. Si tratta di una delle ipotesi contemplate dal Codice Appalti (lettera b dell’art. 101 del Codice Appalti), che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.
Secondo i Giudici l’invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta della mancanza assoluta della stessa. Anche il Consiglio di Stato, in suo recente pronunciamento, ha distinto la fattispecie della mancata costituzione della garanzia provvisoria da quella della sua invalidità o irregolarità, atteso che la prima ipotesi è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, mentre tale non può reputarsi la costituzione della garanzia risulti apparentemente rispettata.
Anche dal d.lgs. n. 36 del 2023 si desume che la cauzione provvisoria di importo inesatto può essere regolarizzata attraverso il potere di soccorso istruttorio, anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte.

MERCATO RESIDENZIALE IV° TRIEMSTRE 2023: I DATI DELL’OSSERVATORIO IMMOBILIARE DELL’AGENZIA ENTRATE

L’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nel rendere noti i dati del IV° quadrimestre del 2023, ha evidenziato come per il settore residenziale l’anno si sia chiuso con un calo complessivo delle compravendite di quasi il 10% rispetto al 2022.
La diminuzione degli scambi di abitazioni negli ultimi mesi dell’anno, ancorché più lieve se paragonata con quelle dei trimestri precedenti, rimane diffusa in tutte le aree del paese. Il taglio dimensionale più scambiato, riguardando quasi un terzo delle compravendite, rimane quello delle abitazioni con superficie tra 50 e 85 m2.
I dati delle compravendite relativi alle otto principali città italiane nell’ultimo trimestre evidenziano una variazione tendenziale annua negativa del 5,7%; si contano circa 1.800 abitazioni acquistate in meno nel quarto trimestre 2023 rispetto allo stesso trimestre del 2022. I
tassi di variazione tendenziale sono negativi per tutte le città, con Firenze e Roma che mostrano i cali più elevati, -8% e -11% rispettivamente; a seguire Torino (-3,2%) e Bologna con una diminuzione del 5,7%. A Milano e Napoli la diminuzione è rispettivamente del 2,3% e del 2,7%, infine, più contenuta è la decrescita a Palermo, che registra una variazione del -1,6%.
Nell’ultimo trimestre dell’anno si segnala, infine, che anche il numero di abitazioni locate è in diminuzione (-4,6%) rispetto allo stesso periodo del 2022.

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