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Confapi Aniem News La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini N. 27 27 Ottobre 2025

GLI AGGIORNAMENTI SUL CCNL EDILI Lo scorso 17 Ottobre, le Commissioni tecniche di Confapi Aniem e delle Organizzazioni Sindacali si sono incontrate per procedere alla stesura del CCNL edilizia; nel corso della riunione sono stati approfonditi, in particolare, i testi su durc di congruità, fondo di prepensionamento, fondo incentivo occupazione e Sanedil. Nuovi incontri sono fissati per i prossimi 10 e 11 novembre sull’art. 77 (Classificazione dei lavoratori). Confermato, infine, per il 31 Ottobre p.v. l’incontro per definire le “code contrattuali” (denuncia unica e trasferta, utilizzo risorse Fondo prepensionamento, aliquote Ape) e per verificare lo stato della contrattazione integrativa. LEGGE DI BILANCIO: PROROGA SUPERBONUS AREE SISMA E BLOCCO COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI Nel testo definitivo del DDL bilancio, trasmesso formalmente al Senato lo scorso 23 Ottobre, è presente la norma che proroga il superbonus nelle aree del cratere, anche per i progetti presentati prima del 30 marzo 2024 (come richiesto da Confapi Aniem). Di seguito il testo della norma. Art 112 comma 53 53. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter.1 è aggiunto il seguente: «8-ter.2. Per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026 nella misura del 110 per cento.». Preoccupa però quanto contenuto nell’art. 26 che rischia di avere un impatto pesantissimo sul sistema delle imprese e, in particolare, sul comparto dell’edilizia e sulla gestione dei crediti. La norma prevede, a partire dal 1° luglio 2026, il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per il pagamento di contributi INPS e INAIL. Di seguito il testo della disposizione. I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario. Viene inoltre abbassata da 100.000 a 50.000 euro la soglia per la verifica dei debiti fiscali. 4 DALL’ITALIA LA RISPOSTA DEL GOVERNO ALL’INTERROGAZIONE SULLE INIZIATIVE PER FRONTEGGIARE RINCARO MATERIALI Il Ministero Infrastrutture, attraverso il Sottosegretario Tullio Ferrante, ha risposto a un’interrogazione parlamentare, presentata dall’On.le Mazzetti, sulle iniziative che il Governo intende adottare per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali da costruzione e assicurare il completamento delle opere finanziate con il PNRR. Per quanto riguarda la terza finestra temporale del 2024, nei giorni scorsi sono stati resi disponibili 320 milioni, mentre è in corso con il Mef un confronto per la proroga del regime di compensazione. Di seguito il testo integrale della risposta del Sottosegretario. L'interrogazione solleva un problema ben noto a questo Ministero, legato all'incremento dei costi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dell'energia specialmente per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, già oggetto di reiterati interventi normativi codificati nell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, e successive modificazioni. Tale disposizione, come noto, prevede diversi strumenti per integrare le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti e garantire la continuità delle opere. Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel perimetro del PNRR, ricordo che il Fondo Opere Indifferibili, istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto-legge, ha già consentito l'assegnazione di risorse aggiuntive pari a circa 5,4 miliardi di euro, proprio per fronteggiare l'aumento dei costi delle materie prime. Con specifico riferimento alle richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, si conferma che tutte le domande presentate nelle finestre temporali del 2023 e nelle prime due del 2024 sono state regolarmente evase. Le risorse disponibili sono state interamente erogate alle stazioni appaltanti che risultavano ammesse. Per quanto riguarda la terza finestra temporale del 2024, a seguito del decreto di ammissibilità, è stato possibile procedere con l'erogazione dei contributi solo a una parte delle stazioni appaltanti ammesse, fino al completo utilizzo dei fondi disponibili in cassa, avvenuto nel mese di agosto 2025. Per far fronte alle restanti richieste ritenute ammissibili, a seguito di apposita richiesta di integrazione di cassa, formulata al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, n. 206861 del 16 ottobre 2025, è stata acquisita la disponibilità di 320 milioni di euro. Tali risorse saranno erogate alle stazioni appaltanti nel più breve tempo possibile. Quanto ai fabbisogni aggiuntivi legati alle ultime finestre temporali di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, si conferma che specifiche esigenze in tal senso sono state rappresentate al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle interlocuzioni funzionali alla predisposizione della manovra di bilancio. Analogamente, sono state trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze proposte volte a sostenere la continuità delle opere pubbliche in esame a decorrere dal 2026. 5 Si conferma quindi l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sostenere l'equilibrio contrattuale degli investimenti pubblici attraverso una pluralità di azioni che, nel rispetto delle esigenze del settore e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, possano evitare situazioni di stallo in opere strategiche e di grande rilievo per il territorio. MINISTERO DEL LAVORO SU OBBLIGO DI ISCRIZIONE A CASSE EDILI Rispondendo ad una richiesta avanzata dall’Associazione Anie (Federazione imprese elettroniche ed elettrotecniche) il Ministero del Lavoro si è pronunciato sull’obbligo di iscrizione alle casse edili/Edilcasse e di rilascio del DURC di congruità per le imprese non rientranti nel comparto edile e che applicano contratti collettivi diversi da quello dell’edilizia. Con l’Interpello n.4/2025, il Ministero precisa che tale tipologia di aziende (es. settore impiantistico), qualora svolgano attività in cantiere, devono acquisire il Durc di congruità, ma non hanno il vincolo di iscrizione alle casse edili. In particolare, si evidenzia nella nota ministeriale: “per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcasse competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.”. L’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa “risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata”. NO AL DURC REGOLARE IN CASO DI DEBITI OLTRE 150 EURO, ANCHE RELATIVI A SANZIONI O INTERESSI Il Ministero del Lavoro (Risposta interpello n.3/2025) ha dichiarato che non è possibile ottenere un DURC regolare se il debito verso gli enti previdenziali, anche se composto solo da sanzioni o interessi, supera i 150 euro. Il Ministero richiama il D.M. 30.01.2015 che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva e, in particolare, il comma 3 dell’articolo 3 che “definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge”. Nella risposta del Ministero si precisa che “le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi”. “Pertanto, ai fini della regolarità contributiva,” conclude il Ministero “è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”. 6 IN GAZZETTA IL DECRETO FLUSSI Nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 Ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Saranno ammessi in Italia complessivamente 497.550 cittadini di Paesi terzi, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi: • 164.850 cittadini stranieri per l'anno 2026; • 165.850 cittadini stranieri per l'anno 2027; • 166.850 cittadini stranieri per l'anno 2028. Sul sito del Ministero del Lavoro sono pubblicate date, modalità temporali e documentazione per l’inoltro delle domande. PARERI MIT SU RIDUZIONE CAUZIONI NEGLI ACCORDI QUADRO, PROROGA AFFIDAMENTI DIRETTI E SUBAPPALTO L’ufficio legale di supporto del Mit ha fornito un parere (n. 3712 del 2 ottobre u.s.) sulla corretta interpretazione delle disposizioni relative alle “garanzie” nell’ipotesi di accordo quadro e contratti attuativi. Era stato chiesto al Mit se le riduzioni previste dal Codice dei Contratti (artt. 117, co. 3, e 106, co. 8, D. lgs. 36/23) in caso di Accordo Quadro possano essere applicate “alle sole garanzie definitive per i contratti attuativi o anche a quella da costituire per l’Accordo Quadro stesso, oppure quest’ultima rimanga fissa al 2% dell’importo dell’Accordo Quadro”. La risposta ministeriale precisa che “l'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede e disciplina chiaramente due tipologie di garanzie negli Accordi Quadro, ossia quella relativa all'Accordo Quadro principale, fissata nella misura massima del 2% dell'importo dell’accordo quadro e quella relativa ai singoli contratti attuativi il cui importo può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10% del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 117. Il comma 3 dell'articolo 117 stabilisce il principio generale secondo cui "alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria", non operando alcuna distinzione tra garanzie per Accordi Quadro e garanzie per contratti attuativi e suggerendo un'applicazione uniforme del regime delle riduzioni. Pertanto, la stazione appaltante potrà applicare le riduzioni sia alla garanzia dell'Accordo Quadro principale sia alle garanzie dei contratti attuativi, purché gli operatori economici dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 106, comma 8 del Codice”. Con il parere n. 3677 del 2 ottobre u.s. il Mit, inoltre, ha risposto al quesito relativo alla possibilità di proroga di un affidamento diretto e, in particolare, sulla sua compatibilità con il rispetto del principio di rotazione. Il Ministero, richiamando l’art. 14 che disciplina i metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti, ha precisato che “laddove la stazione appaltante abbia stimato il valore dell’appalto comprensivo di proroghe e rinnovi ed il valore complessivo sia inferiore alle soglie di rilevanza europea e purché tali modifiche siano presenti ed esplicitate correttamente nei documenti di gara, la stessa potrà valutare di far ricorso alle procedure di cui all’art. 50 comma 1 del codice” (modalità di affidamento dei contratti). 7 La proroga di un contratto affidato direttamente risulta legittima solo se espressamente prevista nei documenti di gara e nella determinazione a contrarre e se computata nell’ambito del valore stimato complessivo dell’appalto, secondo le modalità previste dal Codice appalti. In sostanza, la durata effettiva del contratto, comprensiva della proroga deve essere valutata già nella fase di programmazione e l’importo massimo per legittimare l’affidamento diretto, comprensivo di proroga, deve rimanere sotto soglia. In un altro parere (n.3656 del 2 ottobre u.s.), infine, il Ministero, è intervenuto sulla differenza tra subappalto e subaffidamento, rispondendo a un quesito nel quale un operatore economico aveva comunicato alla stazione appaltante l’intenzione di affidare a terzi alcune opere in cemento armato, per un importo inferiore sia al 2% dell’appalto che alla soglia dei 100.000 euro: è stato chiesto al Mit se si trattasse di subaffidamento (con soli obblighi informativi) o di subappalto (che richiede autorizzazione e comporta tutte le conseguenze previste dal Codice). Nella risposta ministeriale si evidenzia la necessità, al di là delle soglie, di verificare la sostanza effettiva del contratto. Nel caso specifico, la prestazione riguarda lavorazioni edili (opere in cemento armato) e, conseguentemente, il contratto stipulato dall’appaltatore con il terzo non può essere ricondotto a un semplice subaffidamento, ma deve rientrare nella fattispecie di subappalto. Le soglie numeriche (2% e 100.000 euro) hanno la funzione di assimilare contratti ad alta intensità di manodopera, ma non certo quella di escludere la natura di subappalto dei lavori in senso stretto. IN GAZZETTA IL PIANO STRALCIO OPERE IDRICHE: 957 MILIONI DESTINATI A 75 INTERVENTI Sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 22 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero Infrastrutture contenente lo “stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico”. Il piano, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 30 luglio u.s. ha un valore complessivo di 957 milioni, erogati dal 2025 al 2029, e prevede 75 interventi, per ciascuno dei quali sono disposte le relative scadenze attuative, la prima delle quali riguarda la stipula del contratto d’appalto principale. I soggetti attuatori avranno un’anticipazione del 20% della somma assegnata, che può salire al 30% se si dispone del progetto esecutivo approvato. IL RAPPORTO ENEA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI ENEA ha pubblicato il Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici per il 2025. Il documento, basandosi su circa 1,2 milioni di APE (Attestato di Prestazione energetica) emessi nel 2024, fornisce una fotografia dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano. Dal Rapporto emerge quanto segue: • Settore residenziale – La quota degli edifici in classi residenziali più efficienti (classi A4- B) è salita al 20% del totale, mentre è scesa al 45,3% la percentuale riferita a quelli meno performanti (classi F-G). • Settore non residenziale – Anche in questo caso la quota di edifici con classi più efficienti si attesta al 20% e, invece, quelli più energivori risultano pari a solo il 30,9% del totale con un calo di 10 punti percentuali rispetto all’anno precedente. 8 Nel 2024 si è confermato il trend di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici italiani, dato che risulta particolarmente importante in vista degli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea sulla Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD), che impone agli Stati membri, tra le altre, l’adozione di Piani di Riqualificazione Energetica entro il 2026. ILLEGITTIMA REVOCA TARDIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Il Tar Campania (Sent. n. 674/2025) ha ritenuto illegittimo l’annullamento d’ufficio, disposto dopo cinque anni, di un permesso di costruire rilasciato a seguito della rimozione di abusi edilizi. Il ricorso era stato presentato dal soggetto interessato che aveva sollevato la richiesta di illegittimità per tardività dell’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’assenza di qualsiasi falsa dichiarazione o artificio doloso che potesse giustificare un annullamento oltre i termini. Il Tar ha richiamato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra cui Sez. VI, n. 1926/2024), secondo la quale il differimento del termine per l’esercizio dell’autotutela è ammissibile solo quando l’amministrazione non poteva conoscere i fatti rilevanti a causa del comportamento fraudolento dell’interessato. In assenza di tali presupposti, l’annullamento oltre il termine è illegittimo. Ne consegue che la motivazione del Comune si riduce a una rivalutazione tardiva e interpretativa della disciplina urbanistica, non equiparabile a una “falsa rappresentazione” atta a fondare l’autotutela fuori termine. CONSIGLIO DI STATO: PRIMI INTERVENTI SU UTILIZZO IA NEGLI APPALTI Il Consiglio di Stato (Sent. n.8092 del 20 Ottobre u.s.) è intervenuto sull’utilizzo dell’IA nelle offerte tecniche. Un’impresa, terza classificata in una procedura di gara, aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando la valutazione positiva attribuita all’offerta della concorrente che aveva dichiarato di utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per la gestione di alcune fasi operative e organizzative del servizio. Secondo i Giudici, tale utilizzo rientra pienamente nel concetto di innovazione valorizzato dal Codice, che incoraggia l’impiego di strumenti in grado di migliorare efficienza e sostenibilità, ma senza che vi sia alcun automatismo nell’attribuzione di punteggi positivi. Il punteggio premiale è contestabile solo se si dimostra un errore manifesto o una valutazione illogica. In questo contesto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso ritenendo che il giudizio della commissione sull’offerta tecnica rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e che, nel caso specifico, il punteggio attribuito non risulta abnorme, anche alla luce della pluralità di elementi valorizzati. 9 CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO FORMEDIL E EDILCASSA ABRUZZO: CORSO SU UTILIZZO INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LE IMPRESE EDILI Formedil Abruzzo pmi e Edilcassa Abruzzo hanno promosso il corso “AI revolution” per imparare ad utilizzare l’intelligenza artificiale in edilizia attraverso esempi concreti specifici. Il percorso è stato articolato in moduli tematici che consentono di ottenere attestati distinti per ciascun incontro: • Introduzione all’Intelligenza Artificiale e primi utilizzi con ChatGPT Free • Esercitazioni pratiche con ChatGPT: testi, riassunti e gestione degli errori • ChatGPT e Google Gemini: differenze e applicazioni nella scrittura professionale • ChatGPT e Gemini per l’analisi e l’organizzazione dei contenut • Applicazioni pratiche sul lavoro con ChatGPT e Gemini • Perplexity e Notebook LM: ricerca e sintesi tecnica con l’IA • Presentazioni con IA: Gamma.app per il lavoro e i progetti • Immagini con IA: Canva AI, Ideogram e MidJourney • Video con IA: Heygen, Runway e Sora per la comunicazione. Il corso è articolato su moduli online con inizio dal 13 novembre p.v. fino al 22 gennaio 2026. INCONTRO ANIEM PESCARA-CHIETI-REGIONE SUL PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI Lo scorso 23 Ottobre Confapi ANIEM Pescara-Chieti, rappresentata dal presidente Davide Lucente, ha incontrato il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri per un confronto sul Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), oggetto di una recente proposta di aggiornamento dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale. Il tema riveste una primaria importanza per l’intero territorio coinvolto poiché la proposta di aggiornamento del PSDA prevede delle rigide norme di salvaguardia immediatamente applicabili che rischiano seriamente di causare notevoli criticità sia sotto il profilo urbanistico sia dal punto di vista economico-produttivo. Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le problematiche derivanti dalla nuova classificazione del rischio esondazione che appare con tutta evidenza peggiorativa rispetto alla precedente, nonostante gli importanti interventi di mitigazione già realizzati dalla Regione Abruzzo, tra cui oltre 60 milioni di euro investiti nelle vasche di laminazione. Il presidente Sospiri ha ribadito che la Regione difenderà con convinzione il territorio e le imprese, sottolineando che le nuove valutazioni svolte dall’Autorità “non possono ignorare i risultati degli interventi già eseguiti e rischiano di frenare lo sviluppo locale”. Dal canto suo il presidente Lucente ha espresso seria preoccupazione per le ricadute sulle attività produttive e sull’edilizia in generale, evidenziando che “le analisi tecniche devono poggiare su dati 10 certi, aggiornati e su criteri equilibrati, capaci di garantire sicurezza e sviluppo al tempo stesso” nell’ottica del futuro aggiornamento del PSDA. La Regione Abruzzo, i Comuni interessati e l’ANIEM, si sono già attivati per costituirsi in giudizio innanzi al TAR al fine di scongiurare l’applicazione definitiva dell’attuale versione del PSDA. L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di proseguire il dialogo istituzionale incentrato sui temi di maggior interesse che coinvolgono le imprese del nostro territorio.

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